XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4864
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è abrogata.
Conseguentemente, l'articolo 4 del medesimo decreto
legislativo n. 449 del 1992, e successive modificazioni, è
abrogato.
Art. 2.
1. Gli articoli 2, 14 e 19 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, sono abrogati.
Art. 3.
1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"ff-bis) la negligenza nel governo o nella cura
delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel
controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;
ff-ter) la negligenza o l'imprudenza o la
inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e
dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di
armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e
documenti".
Art. 4.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992,
n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Fuori dei casi previsti nel comma 1,
l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per
il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la
natura del reato sia particolarmente grave, può essere
trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge
servizio o collocato in aspettativa con provvedimento del
Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria";
b) al comma 6, le parole da: "dalla data" fino
alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalla
sentenza".
Art. 5.
1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di evitare conseguenze, anche
disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il
procedimento disciplinare che, comunque, deve concludersi
entro venti giorni dalla data della contestazione o entro
trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario
istruttore, può essere attivato solo previa verifica della
veridicità e della completezza dei fatti esposti nel
rapporto".
Art. 6.
1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, dopo le parole: "per iscritto" sono
inserite le seguenti: "entro le quarantotto ore successive al
rilevamento dell'infrazione".
Art. 7.
1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 449, è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) da un funzionario appartenente al Corpo di
polizia penitenziaria".
Art. 8.
1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, all'alinea, le parole: "la
deplorazione," sono soppresse; e alla lettera a), le
parole: "o della deplorazione" sono soppresse;
b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Il funzionario istruttore deve disporre
l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente
l'eventuale diniego";
c) al comma 5, le parole: "quarantacinque" e
"quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti:
"venti" e "dieci";
d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "A tale autorità può essere altresì trasmessa una
relazione difensiva al fine di pervenire ad una decisione più
completa sulla opportunità di proseguire o meno il
procedimento";
e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. Qualora il funzionario istruttore accerti
che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito
procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai
fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave
negligenza in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera
f)";
f) alla rubrica, le parole: "della deplorazione,"
sono soppresse.