XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4864




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è abrogata. Conseguentemente, l'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 449 del 1992, e successive modificazioni, è abrogato.


Art. 2.

        1. Gli articoli 2, 14 e 19 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono abrogati.


Art. 3.

        1. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

            "ff-bis) la negligenza nel governo o nella cura delle condizioni di vita o di benessere del personale o nel controllo sul comportamento disciplinare dei dipendenti;

                ff-ter) la negligenza o l'imprudenza o la inosservanza delle disposizioni sull'impiego del personale e dei mezzi o nell'uso, nella custodia o nella conservazione di armi, mezzi, materiali, infrastrutture, carteggio e documenti".


Art. 4.

        1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

        "2. Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria per il quale sia stato disposto il rinvio a giudizio, quando la natura del reato sia particolarmente grave, può essere trasferito d'ufficio nell'ambito della regione ove svolge servizio o collocato in aspettativa con provvedimento del Ministro, su proposta del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria";

                b) al comma 6, le parole da: "dalla data" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dalla sentenza".


Art. 5.

        1. All'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "3-bis. Al fine di evitare conseguenze, anche disciplinari, ai sensi dell'articolo 15, comma 7-bis, il procedimento disciplinare che, comunque, deve concludersi entro venti giorni dalla data della contestazione o entro trenta giorni in caso di proroga richiesta dal funzionario istruttore, può essere attivato solo previa verifica della veridicità e della completezza dei fatti esposti nel rapporto".


Art. 6.

        1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, dopo le parole: "per iscritto" sono inserite le seguenti: "entro le quarantotto ore successive al rilevamento dell'infrazione".


Art. 7.

        1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "b-bis) da un funzionario appartenente al Corpo di polizia penitenziaria".

Art. 8.

        1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 1, all'alinea, le parole: "la deplorazione," sono soppresse; e alla lettera a), le parole: "o della deplorazione" sono soppresse;

                b) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

            "4-bis. Il funzionario istruttore deve disporre l'assunzione delle prove a discarico, motivando espressamente l'eventuale diniego";

                c) al comma 5, le parole: "quarantacinque" e "quindici" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "venti" e "dieci";

                d) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A tale autorità può essere altresì trasmessa una relazione difensiva al fine di pervenire ad una decisione più completa sulla opportunità di proseguire o meno il procedimento";

                e) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

        "7-bis. Qualora il funzionario istruttore accerti che il rapporto sia infondato o incompleto, avvia apposito procedimento disciplinare nei confronti dell'estensore, ai fini dell'applicazione della sanzione prevista per la grave negligenza in servizio di cui all'articolo 3, comma 2, lettera f)";

                f) alla rubrica, le parole: "della deplorazione," sono soppresse.



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