XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4849




        Onorevoli Colleghi! - L'ordinamento italiano ha già da alcuni anni anticipato le più significative delle novità contenute nel recente "pacchetto" di direttive comunitarie sul trasporto ferroviario (direttive n. 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE, attuate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188), introducendo elementi di liberalizzazione del settore ferroviario più avanzati rispetto a quanto prescritto dalla sopravvenuta disciplina comunitaria e sancendo, in particolare, la libertà di accesso da parte delle imprese ferroviarie in possesso di licenza e di certificato di sicurezza, all'intera rete ferroviaria nazionale per l'esercizio di tutte le tipologie di trasporto ferroviario di merci e di passeggeri. La disciplina nazionale ha quindi già da tempo normato sia le condizioni per lo svolgimento del traffico ferroviario liberalizzato in condizioni di piena sicurezza, sia le modalità per favorire il massimo impiego della capacità di trasporto ferroviario, garantendo l'accesso dei diversi competitori all'infrastruttura ferroviaria a condizioni eque non discriminatorie.
        La nuova disciplina comunitaria ha recentemente introdotto, peraltro, ulteriori novità, capaci di consentire nuovi significativi sviluppi del processo nazionale di valorizzazione e liberalizzazione del trasporto ferroviario.
        In particolare, la direttiva 2001/12/CE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la direttiva 2001/13/CE, relativa alle licenze alle imprese ferroviarie, e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza prevedono, fra l'altro, la istituzione di un organismo nazionale di regolazione e di garanzia, nonché l'individuazione di strumenti di regolazione volti a garantire la piena concorrenzialità fra i diversi competitori, individuando quale criterio cardine l'indipendenza giuridica, organizzativa o decisionale tra imprese ferroviarie concorrenti e soggetto preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura e alla determinazione dei diritti dovuti per l'accesso all'infrastruttura.
        Una tale previsione determina il sorgere di delicati problemi, lasciati irrisolti dal citato decreto legislativo n. 188 del 2003 adottato dal Governo, in quanto, in un sistema caratterizzato dalla appartenenza al medesimo gruppo societario sia delle maggiori imprese nazionali di trasporto, sia del soggetto preposto alla gestione dell'infrastruttura, il predetto decreto legislativo continua a riservare a quest'ultimo anche le funzioni di assegnazione della capacità infrastrutturale e di determinazione dei canoni e di rilascio del certificato di sicurezza in violazione del disposto delle citate direttive, che ben consentono al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, di seguito denominato "Gestore", addirittura di esercitare anche attività di trasporto, ma che impongono in tali casi di affidare ad organismi terzi le decisioni maggiormente "sensibili" ai fini dell'accesso alla stessa infrastruttura ferroviaria.
        D'altro canto, la progressiva apertura del settore ferroviario alla concorrenza rappresenta un obiettivo strategico nazionale e comunitario, ma il suo conseguimento deve avvenire con tempi e con modalità in grado di conciliare anche le esigenze di sviluppo e di efficienza economica del modo di trasporto ferroviario, al fine di favorire la sua competitività con le altre forme di trasporto, in particolare su gomma, a vantaggio della regolarità e dell'economicità del trasporto di merci e di passeggeri, della sicurezza e del decongestionamento del traffico sulle nostre strade e della tutela dell'ambiente dall'inquinamento. Tale preoccupazione vale specialmente nel periodo transitorio, nel quale bisognerà garantire che i servizi, per qualità e quantità, non siano inferiori a quelli forniti nel precedente regime di monopolio e che, quindi, non vada disperso il patrimonio di competenza e professionalità delle imprese nazionali già operanti nel settore ferroviario e non sia pregiudicata la capacità di queste ultime di competere efficacemente sui mercati internazionali.
        Le precedenti considerazioni valgono a sottolineare l'esigenza che le necessarie scelte volte a favorire l'apertura del settore ferroviario al mercato secondo gli indirizzi comunitari restino sul piano della garanzia di procedure eque ed imparziali, in grado di evitare ogni possibile rendita di posizione e siano invece evitate operazioni di riassetto organizzativo delle imprese operanti nel settore capaci di minare le attuali sinergie ed economie di scala fra i diversi soggetti operanti all'interno della holding delle Ferrovie dello Stato Spa, mediante operazioni di scorporo societario certamente non necessarie sotto il profilo giuridico-normativo e con ogni probabilità improvvide sotto il profilo economico-finanziario e dello sviluppo ferroviario in condizioni di massima sicurezza.
        Anche a fronte delle recenti polemiche e dei rinnovati dubbi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, si impone quindi una scelta coraggiosa ma saggia, che affidi alla pubblica amministrazione competente, ovvero al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un effettivo potere decisionale super partes sulle principali scelte in tema di assegnazione della capacità infrastrutturale e di determinazione del canone, sia pure sulla proposta e con il supporto tecnico del Gestore, cui, viceversa, deve essere garantita una piena autonomia ai fini di una gestione quotidiana della rete ferroviaria caratterizzata dalla massima flessibilità e tempestività e, quindi, dalla massima competitività con le altre modalità di trasporto.
Ai fini di un più completo e duraturo riordino della materia, sembra inoltre necessario circondare di opportune cautele la procedura di rilascio del certificato di sicurezza, al fine di garantire che la circolazione di tutti i convogli, senza discriminazione alcuna, avvenga nelle condizioni di massima sicurezza.
        Il Ministero dovrà quindi abbandonare i compiti di organismo di regolazione, così come previsto dalle norme comunitarie che, opportunamente, non consentono di sommare i predetti compiti di garanzia con quelli di gestione attiva dell'infrastruttura.
        I medesimi compiti di regolazione e di garanzia potranno essere più opportunamente svolti, anche in considerazione della crucialità delle questioni, dal più autorevole organismo nazionale tutore della libertà di mercato, e cioè dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui alla legge n. 287 del 1990, che potrà svolgere il delicatissimo compito di garanzia della libertà di accesso alla rete ferroviaria a condizioni non discriminatorie avvalendosi, nell'ipotesi in cui fosse necessario un suo intervento diretto, degli incisivi poteri già attribuiti dalla citata legge istitutiva.
        All'articolo 1 della presente proposta di legge, pertanto, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto su proposta del Gestore, approvi l'assegnazione della complessiva capacità di infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, la stipulazione degli accordi quadro di cui all'articolo 23 e la determinazione del canone generale richiesto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, e se ne prevedono le relative procedure.
        All'articolo 2 si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a seguito di istruttoria del Gestore, rilasci il certificato di sicurezza, e se ne prevedono le modalità e i tempi.
        All'articolo 3 si individua nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Organismo nazionale di regolazione e di garanzia ai fini dello sviluppo e della liberalizzazione del trasporto ferroviario in Italia. Se ne definiscono altresì le procedure di intervento e di attuazione nonché i compiti.
        All'articolo 4 si individua il tribunale amministrativo regionale del Lazio come sede giurisdizionale per i contenziosi.
        All'articolo 5 si delega il Governo al coordinamento normativo delle nuove disposizioni con il citato decreto legislativo n. 188 del 2003, attraverso l'adozione di un apposito decreto legislativo.




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