XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4849
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Assegnazione della capacità di infrastruttura e
determinazione dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura).
1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, su proposta del Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria, è approvata l'assegnazione della complessiva
capacità di infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera v), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188, la stipulazione degli accordi quadro di cui all'articolo
23 e la determinazione del canone generale richiesto ai sensi
dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 188 del
2003.
2. Contestualmente all'invio per via telematica al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria provvede alla pubblicazione,
sul proprio sito INTERNET, della proposta di cui al comma 1,
affinché risulti a disposizione di tutti i soggetti
interessati.
3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta
il decreto di cui al comma 1 entro un mese dalla data di invio
e di pubblicazione della proposta ai sensi del comma 2,
verificando la compatibilità dei criteri e delle soluzioni
adottati con le disposizioni del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, e pronunciandosi sulle osservazioni che tutti i
soggetti interessati, anche portatori di interessi generali o
collettivi, possono avanzare entro i quindici giorni
successivi alla data di pubblicazione stessa. Decorso il
termine di un mese, la proposta si intende comunque
accolta.
4. Le assegnazioni della capacità specifica di
infrastruttura e delle tracce orarie di cui agli articoli 22 e
seguenti del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le
loro
successive variazioni e il periodico calcolo dei canoni da
riscuotere per l'utilizzo dell'infrastruttura sono effettuati
dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Le predette
determinazioni hanno efficacia dalla data della loro
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e della loro pubblicazione a disposizione di tutti i
soggetti interessati, sul sito INTERNET del medesimo Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura
la raccolta degli atti di cui al comma 4 e vaglia le
osservazioni che tutti i soggetti interessati, anche portatori
di interessi generali o collettivi, possono presentare entro i
quindici giorni successivi alla data di pubblicazione,
verificando il rispetto delle determinazioni approvate ai
sensi del comma 1.
6. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria nonché dei soggetti che hanno
presentato osservazioni ai sensi dei commi 3 e 5, di chiedere
la pronuncia dell'Organismo nazionale di regolazione e di
garanzia individuato ai sensi dell'articolo 3, qualora la
questione controversa incida sul principio di libertà di
accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e non
discriminatorie.
Art. 2.
(Rilascio del certificato di sicurezza).
1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, il Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria si avvale di laboratori e di
centri di prova conformi ai requisiti minimi definiti dal
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto da
emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Entro tre mesi dalla data della richiesta del
certificato di sicurezza, il Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria trasmette
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblica
sul proprio sito INTERNET, a disposizione di tutti gli
interessati, una relazione motivata, recante l'indicazione
delle verifiche e delle prove effettuate, la proposta di
rilascio o di diniego del certificato di sicurezza e le
relative prescrizioni, corredata delle eventuali osservazioni
dell'impresa richiedente.
3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
rilascia il certificato di sicurezza, ovvero comunica le
ragioni del diniego, entro un mese dalla data di invio e di
pubblicazione della relazione di cui al comma 2. A tale fine,
può richiedere una sola volta al Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria chiarimenti e integrazioni documentali,
sospendendo il suddetto termine, al cui decorso la proposta
contenuta nella relazione si intende comunque accolta.
4. I successivi adeguamenti e le eventuali variazioni del
certificato di sicurezza e delle relative prescrizioni sono
effettuati dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che ne
dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti nonché a tutti i soggetti interessati mediante
pubblicazione sul proprio sito INTERNET.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura
la raccolta degli atti di cui al presente articolo e vaglia le
osservazioni che tutti i soggetti interessati, anche portatori
di interessi generali o collettivi, possono presentare entro i
quindici giorni successivi alla data della loro
pubblicazione.
6. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e dei soggetti che hanno
presentato osservazioni ai sensi del presente articolo di
chiedere la pronuncia dell'Organismo nazionale di regolazione
e di garanzia, individuato ai sensi dell'articolo 3, qualora
la questione controversa incida sul principio di libertà di
accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e non
discriminatorie.
Art. 3.
(Organismo nazionale di regolazione e di garanzia ai fini
dello sviluppo e della liberalizzazione del trasporto
ferroviario).
1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di
cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni, di seguito denominata "Autorità", è l'Organismo
nazionale di regolazione e di garanzia ai fini dello sviluppo
e della liberalizzazione del trasporto ferroviario per
l'Italia.
2. L'Autorità esamina le relazioni e la documentazione
trasmessi periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e si pronuncia sulle questioni sottoposte dalla
stessa amministrazione, dal Gestore dell'infrastruttura
ferroviaria o dalle imprese e associazioni di imprese
ferroviarie in conformità alle disposizioni di cui agli
articoli 1 e 2. Può altresì chiedere agli stessi soggetti,
anche d'ufficio, qualunque ulteriore elemento informativo e
valutativo. Qualora ravvisi la violazione del principio di
libertà di accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e
non discriminatorie, applica, previa diffida, le sanzioni
previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni, per il caso di abuso di posizione dominante e
di intese restrittive della concorrenza.
3. L'Autorità inoltre:
a) verifica l'andamento del mercato del trasporto
ferroviario, con particolare riguardo agli accordi quadro
pluriennali e ai rapporti fra il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria e le imprese;
b) valuta gli atti di regolazione del Gestore
dell'infrastruttura ferroviaria e le carte dei servizi del
Gestore stesso e delle imprese di trasporto, sollecitandone
eventualmente l'adozione e il riesame, nonché le informazioni
fornite dal Gestore, dalle imprese e dalle associazioni di
utenti circa il livello di sicurezza e la qualità dei servizi
erogati;
c) riferisce periodicamente al Parlamento;
d) è il referente comunitario per l'Italia e
coopera con gli omologhi organismi degli altri Paesi membri
dell'Unione europea.
4. L'Autorità regolamenta autonomamente lo svolgimento dei
compiti previsti dal presente articolo in conformità a quanto
stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive
modificazioni.
Art. 4.
(Giurisdizione).
1. I provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 possono
essere impugnati in sede di giurisdizione esclusiva davanti al
tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applica
l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
e successive modificazioni.
Art. 5.
(Delega al Governo).
1. In attuazione delle disposizioni della presente legge e
nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla
legge 1^ marzo 2002, n. 39, il Governo è delegato ad adottare,
entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo recante norme di adeguamento e
di coordinamento del decreto legislativo 8 luglio 2003, n.
188.
Art. 6.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.