XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4849




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Assegnazione della capacità di infrastruttura e
determinazione dei canoni per l'utilizzo
dell'infrastruttura).

        1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, è approvata l'assegnazione della complessiva capacità di infrastruttura di cui all'articolo 3, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, la stipulazione degli accordi quadro di cui all'articolo 23 e la determinazione del canone generale richiesto ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo n. 188 del 2003.
        2. Contestualmente all'invio per via telematica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria provvede alla pubblicazione, sul proprio sito INTERNET, della proposta di cui al comma 1, affinché risulti a disposizione di tutti i soggetti interessati.
        3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adotta il decreto di cui al comma 1 entro un mese dalla data di invio e di pubblicazione della proposta ai sensi del comma 2, verificando la compatibilità dei criteri e delle soluzioni adottati con le disposizioni del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e pronunciandosi sulle osservazioni che tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi generali o collettivi, possono avanzare entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione stessa. Decorso il termine di un mese, la proposta si intende comunque accolta.
        4. Le assegnazioni della capacità specifica di infrastruttura e delle tracce orarie di cui agli articoli 22 e seguenti del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, le loro successive variazioni e il periodico calcolo dei canoni da riscuotere per l'utilizzo dell'infrastruttura sono effettuati dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria. Le predette determinazioni hanno efficacia dalla data della loro comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della loro pubblicazione a disposizione di tutti i soggetti interessati, sul sito INTERNET del medesimo Gestore dell'infrastruttura ferroviaria.
        5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la raccolta degli atti di cui al comma 4 e vaglia le osservazioni che tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi generali o collettivi, possono presentare entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione, verificando il rispetto delle determinazioni approvate ai sensi del comma 1.
        6. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nonché dei soggetti che hanno presentato osservazioni ai sensi dei commi 3 e 5, di chiedere la pronuncia dell'Organismo nazionale di regolazione e di garanzia individuato ai sensi dell'articolo 3, qualora la questione controversa incida sul principio di libertà di accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e non discriminatorie.


Art. 2.

(Rilascio del certificato di sicurezza).

        1. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria si avvale di laboratori e di centri di prova conformi ai requisiti minimi definiti dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con decreto da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Entro tre mesi dalla data della richiesta del certificato di sicurezza, il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblica sul proprio sito INTERNET, a disposizione di tutti gli interessati, una relazione motivata, recante l'indicazione delle verifiche e delle prove effettuate, la proposta di rilascio o di diniego del certificato di sicurezza e le relative prescrizioni, corredata delle eventuali osservazioni dell'impresa richiedente.
        3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rilascia il certificato di sicurezza, ovvero comunica le ragioni del diniego, entro un mese dalla data di invio e di pubblicazione della relazione di cui al comma 2. A tale fine, può richiedere una sola volta al Gestore dell'infrastruttura ferroviaria chiarimenti e integrazioni documentali, sospendendo il suddetto termine, al cui decorso la proposta contenuta nella relazione si intende comunque accolta.
        4. I successivi adeguamenti e le eventuali variazioni del certificato di sicurezza e delle relative prescrizioni sono effettuati dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria, che ne dà immediata comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nonché a tutti i soggetti interessati mediante pubblicazione sul proprio sito INTERNET.
        5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura la raccolta degli atti di cui al presente articolo e vaglia le osservazioni che tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi generali o collettivi, possono presentare entro i quindici giorni successivi alla data della loro pubblicazione.
        6. E' in ogni caso fatta salva la possibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e dei soggetti che hanno presentato osservazioni ai sensi del presente articolo di chiedere la pronuncia dell'Organismo nazionale di regolazione e di garanzia, individuato ai sensi dell'articolo 3, qualora la questione controversa incida sul principio di libertà di accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e non discriminatorie.

Art. 3.

(Organismo nazionale di regolazione e di garanzia ai fini
dello sviluppo e della liberalizzazione del trasporto
ferroviario).

        1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, di seguito denominata "Autorità", è l'Organismo nazionale di regolazione e di garanzia ai fini dello sviluppo e della liberalizzazione del trasporto ferroviario per l'Italia.
        2. L'Autorità esamina le relazioni e la documentazione trasmessi periodicamente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e si pronuncia sulle questioni sottoposte dalla stessa amministrazione, dal Gestore dell'infrastruttura ferroviaria o dalle imprese e associazioni di imprese ferroviarie in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2. Può altresì chiedere agli stessi soggetti, anche d'ufficio, qualunque ulteriore elemento informativo e valutativo. Qualora ravvisi la violazione del principio di libertà di accesso al mercato ferroviario a condizioni eque e non discriminatorie, applica, previa diffida, le sanzioni previste dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, per il caso di abuso di posizione dominante e di intese restrittive della concorrenza.
        3. L'Autorità inoltre:

                a) verifica l'andamento del mercato del trasporto ferroviario, con particolare riguardo agli accordi quadro pluriennali e ai rapporti fra il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le imprese;

                b) valuta gli atti di regolazione del Gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le carte dei servizi del Gestore stesso e delle imprese di trasporto, sollecitandone eventualmente l'adozione e il riesame, nonché le informazioni fornite dal Gestore, dalle imprese e dalle associazioni di utenti circa il livello di sicurezza e la qualità dei servizi erogati;
                c) riferisce periodicamente al Parlamento;

                d) è il referente comunitario per l'Italia e coopera con gli omologhi organismi degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

        4. L'Autorità regolamenta autonomamente lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo in conformità a quanto stabilito dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni.


Art. 4.

(Giurisdizione).

        1. I provvedimenti di cui agli articoli 1 e 2 possono essere impugnati in sede di giurisdizione esclusiva davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio. Si applica l'articolo 23-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni.


Art. 5.

(Delega al Governo).

        1. In attuazione delle disposizioni della presente legge e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla legge 1^ marzo 2002, n. 39, il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme di adeguamento e di coordinamento del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188.


Art. 6.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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