XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4804
Onorevoli Colleghi! - La legge 11 febbraio 1992, n.
157, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio", è nata dalla precisa
esigenza di recepire e attuare le direttive comunitarie sulla
tutela dell'avifauna e le convenzioni internazionali in
materia, dando finalmente corso agli obblighi internazionali e
comunitari assunti nel settore dal nostro Paese.
Accanto a questo obiettivo di portata generale, la legge
si caratterizza per alcuni punti qualificanti, dei quali il
più importante è quello della caccia programmata, vero cuore
della riforma. La pianificazione faunistica, volta a radicare
il cacciatore al territorio e a determinare una stretta
osservanza del tipo di caccia prescelta, si articola, poi, in
una serie di mete altrettanto ambiziose: evitare la casualità
del prelievo venatorio; ridistribuire i cacciatori in
relazione alle risorse fruibili; programmare gli interventi,
allo scopo di sfruttare in modo più razionale la fauna
selvatica: tutto ciò con il diretto contributo del mondo
agricolo, il cui coinvolgimento nell'attuazione della legge
non è stato di poco rilievo.
La complessità degli obiettivi sopra delineati ha pesato,
evidentemente, sull'attuazione della normativa, soprattutto a
livello regionale. Sono stati, infatti, registrati molti
ritardi nel recepimento, da parte delle regioni, dei contenuti
della nuova legge, tanto che non si è stati in grado di
rispettare la tempistica di attuazione fissata dall'articolo
36 della medesima legge.
Oltre a questo problema, altre questioni sono emerse, a
rendere più complicato l'aspetto operativo-attuativo legato
alla nuova disciplina. Si rammenti ad esempio:
la questione delle deroghe introdotte dall'articolo 9
della direttiva comunitaria in materia 79/409/CEE, il cui
recepimento nell'ordinamento nazionale è avvenuto soltanto in
tempi recenti con la legge n. 221 del 2002;
i conflitti di competenza, nella questione delle
deroghe, tra Stato e regioni, che hanno determinato
l'intervento risolutivo della Corte costituzionale (sentenze
n. 272 del 1996, nn. 168 e 169 del 1999);
la modifica delle specie cacciabili, il cui elenco si è
dovuto conformare, con successivi provvedimenti (decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1^ aprile
1994, e 21 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 29 aprile 1997) a quello contenuto
nell'allegato II/2 della predetta direttiva;
la questione dell'inserimento, tra le specie cacciabili
nel nostro Paese, di specie cacciabili in altri Paesi membri
dell'Unione europea.
La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, modificando
il titolo V della parte seconda della Costituzione, ha
determinato un diverso riparto delle attribuzioni tra lo Stato
e le regioni, rovesciando il precedente criterio di
attribuzione delle competenze per materia. Nel nuovo testo
dell'articolo 117 della Costituzione, infatti, sono ora
espressamente indicate solo le materie riservate alla
competenza esclusiva dello Stato, tra le quali "la tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema". Alle regioni, pertanto,
spetta la potestà legislativa primaria in ogni altra materia
non espressamente riservata allo Stato.
La recente modifica costituzionale impone, quindi, una
revisione della legge n. 157 del 1992 allo scopo di richiamare
esplicitamente e garantire piena attuazione a quei princìpi di
tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e di pubblica sicurezza
riservati all'esclusiva competenza statale.
Tuttavia, trascorsi oltre dieci anni dalla sua entrata in
vigore, le seguenti ulteriori motivazioni suggeriscono di
porre mano ad una modifica della normativa vigente anche per
conseguire i seguenti obiettivi:
consentire, pur nel rispetto del principio di impedire
il "nomadismo venatorio", una programmata mobilità venatoria
nella caccia alla migratoria, autorizzando il prelievo
venatorio alle specie migratorie in tutto l'ambito
regionale;
rimodulare il periodo di attività venatoria non solo
allo scopo di rispettare tradizioni venatorie millenarie o
date e dati di migrazione degli uccelli, ma anche per
adeguarsi ad una ormai consolidata tendenza a livello europeo
a spostare in avanti la cessazione del prelievo venatorio in
relazione ad alcune specie, anche per diluire la pressione
venatoria in un arco temporale più ampio;
rivedere il pur valido principio della programmazione
faunistico-venatoria, consentendo alle regioni la libertà di
dimensionare e gestire, secondo le proprie esigenze, le unità
territoriali di gestione in cui si articola il territorio
agro-silvo-pastorale.
Le motivazioni evidenziate impongono la presentazione di
un'iniziativa legislativa che modifichi alcuni aspetti della
legge n. 157 del 1992 e che, lungi dal voler intralciare il
lavoro sin qui legittimamente svolto dalla Commissione
agricoltura della Camera dei deputati, si ritiene possa
fornire
un ulteriore contributo a tali lavori, onde addivenire ad un
testo legislativo finale che possa rappresentare la sintesi
delle diverse esigenze che vengono rappresentate dalle
categorie economiche e sociali interessate, nell'ottica di una
più corretta tutela, conservazione e gestione delle risorse
faunistiche e degli habitat naturali nel nostro
Paese.
Il testo della proposta di legge, frutto della
concertazione con i rappresentanti delle categorie economiche
e sociali interessate all'argomento, propone alcune modifiche
e integrazioni all'attuale disciplina di settore.
L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della legge n. 157
del 1992, precisandone le finalità, che sono volte ad
assicurare sul territorio nazionale la tutela, la
conservazione e la gestione degli habitat naturali e
delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla
fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità
internazionale.
L'articolo 2 abroga il comma 4 dell'articolo 4 della n.
157 del 1992 per armonizzare il testo della legge alle
previsioni inserite nell'articolo 3.
L'articolo 3 modifica l'attuale disciplina dei richiami
vivi, contenuta nell'articolo 5 della legge n. 157 del 1992,
affidando alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano il compito di gestire il patrimonio di richiami vivi,
sia di cattura che di allevamento, per l'attività venatoria da
appostamento e abroga le precedenti disposizioni in materia di
autorizzazione per gli appostamenti fissi.
L'articolo 4 prevede il riordino, mediante apposito
decreto legislativo, dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica (INFS), di cui all'articolo 7 della legge n. 157 del
1992, allo scopo di rafforzarne le funzioni di organo di
consulenza tecnico-scientifico per lo Stato, le regioni e gli
enti locali nel settore faunistico-ambientale.
L'articolo 5 sostituisce l'articolo 9 della legge n. 157
del 1992, delineando in modo esplicito e con precisione le
competenze attribuite alle regioni dal nuovo articolo 117
della Costituzione.
L'articolo 6 sostituisce l'articolo 10 della legge n. 157
del 1992, e ne snellisce i contenuti, pur nella sostanziale
conferma della destinazione del territorio
agro-silvo-pastorale, attraverso la pianificazione faunistica,
la conservazione del patrimonio naturale, degli ecosistemi e
la gestione delle risorse faunistiche. Le percentuali di
destinazione territoriale (protezione della fauna selvatica,
strutture a gestione privata, attività venatoria programmata)
ricalcano quanto già previsto dalla legge n. 157 del 1992,
anche se effettuano una ripartizione del territorio più
specifica e puntuale.
L'articolo 7, a modifica dell'articolo 12 della legge n.
157 del 1992, chiarisce con maggiore puntualità la definizione
di attività venatoria in modo da eliminare i numerosi
contenziosi interpretativi creatisi in sede di applicazione
della vigente normativa.
L'articolo 8 modifica il comma 1 dell'articolo 13 della
legge n. 157 del 1992, elencando i mezzi consentiti per
l'esercizio dell'attività venatoria, ed abroga il comma 2 del
medesimo articolo.
L'articolo 9, nel sostituire l'articolo 14 della legge n.
157 del 1992, prevede una diversa gestione della fauna
selvatica stanziale rispetto a quella migratoria, anche
attraverso l'attivazione da parte delle regioni di unità
territoriali di gestione (UTG) le cui dimensioni e modalità di
gestione saranno affidate alle regioni stesse e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle competenze
attribuite loro dalle modifiche costituzionali. L'articolo
14-bis prevede, poi, le modalità di accesso alle nuove
UTG.
L'articolo 10 abroga l'articolo 15 della legge n. 157 del
1992 per armonizzare il testo della legge con le previsioni
inserite nell'articolo 9.
L'articolo 11 modifica l'attuale disciplina delle
strutture a gestione privata, di cui all'articolo 16 della
legge n. 157 del 1992, prevedendo, tra l'altro, che
all'interno della percentuale di rispetto del 15 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale le regioni possano istituire,
su richiesta degli interessati, aziende agri-silvo-turistiche
ai fini di integrazione del reddito dell'impresa agricola. Di
seguito è introdotto l'articolo 16-bis
sull'addestramento dei cani da caccia.
L'articolo 12 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 157
del 1992, rimodulando il calendario venatorio, onde consentire
al nostro Paese, così come già avviene nel resto d'Europa,
l'attivazione delle cacce per periodi e per specie sulla base
di precisi riscontri di natura tecnico-scientifica. A tale
fine i periodi e le specie cacciabili vengono individuati
sulla base di quanto esplicitamente previsto dalle direttive
comunitarie. Si puntualizza altresì la possibilità per le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di
regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili, anche al di fuori dei
periodi, degli archi temporali e degli orari di cui
all'articolo 18, commi 2 e 8.
L'articolo 13 sostituisce l'articolo 19 della legge n. 157
del 1992 in tema di controllo della fauna selvatica,
prevedendo che le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, provvedano, sentito l'INFS, a tale controllo anche
al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari
di cui all'articolo 18, commi 2 e 8.
L'articolo 14 sostituisce l'articolo 21 della legge n. 157
del 1992 in tema di divieti, con un più puntuale riferimento a
quelli fissati dalla direttiva 79/409/CEE.
L'articolo 15 sostituisce l'articolo 22 della legge n. 157
del 1992, prevedendo i documenti autorizzativi necessari per
il rilascio della licenza venatoria e introduce l'articolo
22-bis che stabilisce le modalità per il primo rilascio
della licenza stessa.
L'articolo 16 modifica l'articolo 23 della legge n. 157
del 1992 in conseguenza dell'istituzione delle UTG.
L'articolo 17 modifica solo in parte l'articolo 24 della
legge n. 157 del 1992, riconfermando l'istituzione del fondo
presso il Ministero dell'economia e delle finanze, da
ripartire, in determinate percentuali, per il funzionamento
del Comitato tecnico-faunistico-venatorio nazionale, per la
quota di iscrizione al Consiglio internazionale della caccia e
tra le associazioni venatorie, con la previsione di una quota
addizionale per le strutture a gestione privata.
L'articolo 18 estende i casi di copertura ad opera del
fondo di garanzia per le vittime della caccia previsti
dall'articolo 25 della legge n. 157 del 1992.
L'articolo 19 sostituisce l'articolo 26 della legge n. 157
del 1992 in tema di risarcimento dei danni provocati
dall'attività venatoria ai terreni agricoli e agli
allevamenti, che graveranno su un apposito fondo regionale
alimentato dalle tasse di concessione regionale.
Gli articoli 20 e 21 contengono alcune modifiche di lieve
entità in tema di vigilanza venatoria e poteri degli addetti
alla stessa, di cui agli articoli 27 e 28 della legge n. 157
del 1992.
Gli articoli 22, 23 e 24 modificano gli articoli 30, 31 e
32 della legge n. 157 del 1992, in materia di sanzioni penali,
amministrative e accessorie, aggiornandole dal punto di vista
quantitativo.
L'articolo 25, infine, prevede disposizioni finali e
transitorie per l'opportuno raccordo della normativa.