XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4804
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, di
seguito denominata "legge n. 157 del 1992", è sostituito dal
seguente:
"Art. 1 - (Finalità. Definizione della fauna selvatica)
1. La presente legge, nel rispetto della normativa
comunitaria, degli impegni internazionali assunti dall'Italia
ed in armonia con la programmazione regionale e concorrendo
alla promozione ed allo sviluppo dell'economia rurale, è
finalizzata ad assicurare sul territorio nazionale la tutela,
la conservazione e la gestione degli habitat naturali e
delle risorse faunistiche, con particolare riferimento alla
fauna selvatica migratoria, considerata risorsa della comunità
internazionale.
2. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile
dello Stato.
3. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2
aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985,
91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, 94/24/CEE del
Consiglio, dell'8 giugno 1994 e 97/49/CEE della Commissione,
del 29 luglio 1997, con i relativi allegati, concernenti la
conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente
recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla
presente legge, la quale costituisce inoltre attuazione della
Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con
legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna
del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981,
n. 503".
Art. 2.
1. Il comma 4 dell'articolo 4 della legge n. 157 del 1992,
e successive modificazioni, è abrogato.
Art. 3.
1. L'articolo 5 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 5 - (Richiami vivi) 1. Nell'esercizio
dell'attività venatoria da appostamento possono essere
utilizzati in funzione di richiami vivi uccelli appartenenti
alle specie cacciabili, provenienti dagli impianti di cattura
e dagli allevamenti autorizzati dalle province.
2. Ogni cacciatore non può impiegare
contemporaneamente più di dieci richiami di cattura per ogni
singola specie cacciabile.
3. La legittima detenzione degli uccelli da richiamo
è attestata dal documento di provenienza, rilasciato dalle
province titolari degli impianti di cattura che deve
accompagnare gli uccelli anche nel caso di cessione da parte
di altro cacciatore. E' vietata la cessione a titolo oneroso
degli uccelli da richiamo di cui al presente comma.
4. Le regioni disciplinano l'attività di allevamento
degli uccelli da richiamo appartenenti alle specie cacciabili
e le modalità di utilizzo e di cessione per l'attività
venatoria".
Art. 4.
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, su proposta
del Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
un decreto legislativo per il riordino dell'Istituto nazionale
per la fauna selvatica di cui all'articolo 7 della legge n.
157 del 1992, sulla base dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) prevedere il rafforzamento delle funzioni di
organo scientifico, tecnico e di consulenza per lo Stato, le
regioni e le province nel settore faunistico-ambientale;
b) prevedere la individuazione delle strutture
periferiche, le forme di collaborazione con gli istituti
tecnico-scientifici regionali e internazionali e le modalità
di cooperazione dell'Istituto nazionale per la fauna
selvatica.
Art. 5.
1. L'articolo 9 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 9 - (Competenze) 1. Le regioni nell'esercizio
della potestà loro attribuita dall'articolo 117 della
Costituzione, esercitano le funzioni legislative e
regolamentari emanando propri provvedimenti per la gestione
della fauna selvatica e la disciplina dell'attività venatoria,
nell'osservanza dei princìpi di tutela dell'ambiente,
dell'ecosistema e della pubblica sicurezza di cui alla
presente legge e in conformità alle norme vigenti in
materia.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme in
conformità alle finalità della presente legge in base alle
loro competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi
statuti e dalle relative norme di attuazione".
Art. 6.
1. L'articolo 10 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 10 - (Destinazione del territorio) 1. Il
territorio nazionale, comunque suscettibile di utilizzazione a
fini agro-silvo-pastorali, è assoggettato a pianificazione
faunistica per la conservazione del patrimonio naturale e
degli ecosistemi nonché per la gestione delle risorse
faunistiche, che le regioni e le province attuano con i
rispettivi piani faunistico-venatori.
2. L'attività di pianificazione deve favorire la
ricostituzione degli habitat naturali e il
raggiungimento e la conservazione dell'equilibrio naturale
incentivando la presenza delle diverse specie di fauna
selvatica compatibile con il carico massimo
sopportabile dall'ambiente senza il prodursi di danni
rilevanti alla vegetazione, alle colture agricole e
selvicolturali e alle pratiche di allevamento.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla suddivisione del territorio
agro-silvo-pastorale articolando, ai fini della tutela
dell'ecosistema e della gestione delle risorse faunistiche,
nonché della valorizzazione dei beni ambientali e della
preservazione delle attività agricole, nelle destinazioni e
con le percentuali seguenti:
a) da un minimo del 20 ad un massimo del 30 per
cento, per la protezione della fauna selvatica, ad eccezione
della zona faunistica delle Alpi, dove tale percentuale è
compresa tra il 10 e il 20 per cento;
b) una superficie non superiore al 15 per cento
per le strutture a gestione privata di cui all'articolo 16;
c) la rimanente superficie riservata alle unità
territoriali di gestione di cui all'articolo 14, in cui è
consentito l'esercizio venatorio in forma programmata. Tale
superficie non deve essere inferiore al 55 per cento del
territorio agro-silvo-pastorale.
4. Il territorio destinato a protezione della fauna di
cui al comma 3 comprende tutti i territori
agro-silvo-pastorali in cui l'attività venatoria è, a
qualsiasi titolo, vietata, ivi compresi quelli inclusi in
parchi, riserve naturali, oasi di protezione, zone di
ripopolamento e cattura e fondi chiusi".
Art. 7.
1. L'articolo 12 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 12 - (Attività venatoria) 1. Costituisce
esercizio venatorio ogni atto inequivocabilmente diretto
all'abbattimento o alla cattura di esemplari di fauna
selvatica nonché il vagare o il soffermarsi in attitudine di
ricerca o di attesa della fauna
selvatica essendo in possesso di qualunque mezzo idoneo per
abbatterla o catturarla. Non costituisce atto di caccia
l'abbattimento o la cattura avvenuto per forza maggiore o per
caso fortuito.
2. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio
venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge
e delle norme vigenti in materia appartiene a colui che l'ha
cacciata".
Art. 8.
1. Il comma 1 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992
è sostituito dal seguente:
"1. L'attività venatoria è consentita con l'uso:
a) del fucile con canna ad anima liscia fino a due
colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore
contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore
al 12;
b) del fucile con canna ad anima rigata a
caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di
calibro non inferiore a millimetri 5,6 dotato di caricatore
catalogato;
c) del fucile a due o tre canne (combinato), di
cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 e
una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a
millimetri 5,6;
d) dell'arco;
e) del falco".
2. Il comma 2 dell'articolo 13 della legge n. 157 del 1992
è abrogato.
Art. 9.
1. L'articolo 14 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 14 - (Unità territoriali di gestione) 1.
L'attività venatoria, in attuazione delle finalità di
tutela dell'ecosistema,
viene esercitata in forma programmata sul territorio
agro-silvo-pastorale.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, ai fini della programmazione del territorio destinato
all'attività venatoria e per favorire la tutela
dell'ecosistema, ripartiscono il territorio in unità
territoriali di gestione (UTG), provvedendo altresì alla loro
istituzione e stabilendone dimensioni, organizzazione e
criteri di gestione. Fatta salva la zona faunistica delle
Alpi, dove le regioni e le province autonome possono stabilire
le dimensioni delle UTG nel rispetto delle tradizioni locali,
le dimensioni delle UTG nel restante territorio nazionale non
possono essere inferiori a quelle di una singola provincia.
3. Le UTG sono strutture di diritto privato di
pubblica utilità, senza finalità di lucro e con compiti di
gestione faunistici, ambientali e venatori.
4. Nella composizione degli organi di gestione delle
UTG deve essere prevista una presenza paritaria dei
rappresentanti delle associazioni venatorie riconosciute e
delle organizzazioni professionali agricole maggiormente
rappresentative a livello nazionale. Essi devono
rappresentare, complessivamente, almeno il 60 per cento dei
componenti dell'organo di gestione".
2. Dopo l'articolo 14 della legge n. 157 del 1992, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-bis - (Modalità di accesso alle UTG) 1.
Ogni cacciatore ha il diritto di accedere ad almeno una UTG
della regione di residenza previa iscrizione alla medesima
nelle forme e nei termini stabiliti dalle leggi regionali e
dai provvedimenti delle province autonome di Trento e di
Bolzano. Ogni cacciatore ha altresì la possibilità di accedere
a più UTG sia all'interno che all'esterno della propria
regione di residenza, previa accettazione della sua richiesta
di iscrizione alle medesime nelle forme e nei termini
stabiliti dalle leggi regionali e dai provvedimenti delle
province autonome.
2. Con provvedimento degli enti di cui al comma 1 è
altresì determinato per ogni
UTG l'indice di densità venatoria massima. Tale indice è
costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori
ammissibili e la superficie agro-silvo-pastorale.
3. Il Ministro delle politiche agricole e forestali
al fine di equilibrare la pressione venatoria sul territorio
definisce, con proprio decreto, e sulla base dei dati
dell'Istituto nazionale di statistica, l'indice di densità
venatoria minima per ogni UTG nel territorio nazionale. Tale
indice è soggetto ad aggiornamento quinquennale.
4. Fatta salva la zona faunistica delle Alpi, nella
quale le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
determinano le specifiche modalità di accesso, il titolare
della licenza di caccia in possesso dell'apposito tesserino
regionale ha diritto di esercitare l'attività venatoria, oltre
che alla fauna selvatica stanziale nelle UTG cui ha avuto
accesso, alla fauna selvatica migratoria su tutto il
territorio della regione di residenza. Il titolare di licenza
di caccia ha altresì il diritto, senza alcun ulteriore onere,
di esercitare l'attività venatoria alla fauna selvatica
migratoria per un numero massimo di trenta giornate
complessive per ogni stagione venatoria su tutto il territorio
nazionale".
Art. 10.
1. L'articolo 15 della legge n. 157 del 1992, e successive
modificazioni, è abrogato.
Art. 11.
1. L'articolo 16 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 16 - (Aziende faunistico-venatorie, aziende
agri-silvo-turistiche e centri privati di riproduzione della
fauna selvatica) 1. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, su richiesta degli interessati, entro i
limiti del 15 per cento del proprio territorio
agro-silvo-pastorale,
autorizzano, regolamentandola, l'istituzione di:
a) aziende faunistico-venatorie con prevalenti
finalità naturalistiche e faunistiche nelle quali è consentito
l'esercizio venatorio in base a piani di prelievo e di
assestamento faunistico. L'esercizio dell'attività venatoria
nelle aziende di cui alla presente lettera è consentito nel
rispetto delle norme della presente legge, delle leggi
regionali e delle province autonome;
b) aziende agri-silvo-turistiche, in territori di
scarso valore naturalistico e faunistico, ai fini di impresa
agricola, nelle quali sono consentiti l'immissione e
l'abbattimento, anche al di fuori dei periodi e degli archi
temporali di cui all'articolo 18, commi 2 e 8, di fauna
selvatica di allevamento nelle quali il prelievo non
costituisce attività venatoria;
c) centri privati di riproduzione della fauna
selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda
agricola, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed
è consentita la cattura di animali allevati appartenenti alle
specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola,
di dipendenti della stessa e di persone nominativamente
indicate".
2. Dopo l'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 16-bis. - (Addestramento dei cani da caccia)
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
dettano norme per l'addestramento dei cani da caccia e per
l'istituzione di campi temporanei o permanenti per
l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia, e
ne determinano le caratteristiche.
2. All'interno delle strutture di cui al comma 1 è
consentito l'abbattimento della fauna allevata previamente
immessa che, ad ogni effetto di legge, non è considerata
selvatica.
3. L'attività svolta nei campi per addestramento dei
cani da caccia non si configura in alcun caso come una forma
di esercizio venatorio".
Art. 12.
1. L'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18 - (Specie cacciabili e periodi di attività
venatoria) 1. L'esercizio dell'attività venatoria è
consentito esclusivamente nei confronti delle specie indicate
al comma 2. La stagione venatoria è articolata per periodi e
per specie; inizia il 21 agosto e si conclude l'ultimo giorno
di febbraio.
2. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito
abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle
seguenti specie negli archi temporali di seguito indicati:
a) specie cacciabili dal 21 agosto al 28 febbraio:
quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia
turtur); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera
(Corvus corone); cornacchia grigia (Corvus corone
cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza
(Pica pica); taccola (Corvus monedula); marzaiola
(Anas querquedula); alzavola (Anas crecca);
beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio
(Columba palumbus); piccione selvatico (Columba
livia); frullino (Lymnocryptes minimus);
b) specie cacciabili dal 21 agosto al 31 gennaio:
germano reale (Anas platyrhynchos); canapiglia (Anas
strepera);
c) specie cacciabili dal 1^ settembre al 20
febbraio: porciglione (Rallus aquaticus); fischione
(Anas penelope); codone (Anas acuta); mestolone
(Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina);
moretta (Aythya fuligula); combattente (Philomachus
pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); folaga
(Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula
chloropus); volpe (Vulpes vulpes); allodola
(Alauda arvensis); oca granaiola (Anser fabalis);
oca selvatica (Anser anser); oca lombardella (Anser
albifrons); chiurlo (Numenius arquata); pettegola
(Tringa totanus); pantana (Tringa nebularia);
totano moro (Tringa erytropus); piovanello maggiore
(Calidris canutus);
d) specie cacciabili dal 1^ settembre al 28
febbraio: cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio
(Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus
iliacus); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima
reale (Limosa limosa); piviere dorato (Pluvialis
apricaria);
e) specie cacciabili dal 1^ settembre al 31
dicembre: merlo (Turdus merula); colino della Virginia
(Colinus virginianus); starna (Perdix perdix);
pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda
(Alectoris barbara); lepre comune (Lepus
europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio
selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre
(Silvilagus floridamus);
f) specie cacciabili dal 1^ ottobre al 30
novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di
monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa
bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio
alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus
capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama
dama); muflone (Ovis musimon) con esclusione della
popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);
g) specie cacciabili dal 1^ settembre al 31
gennaio: cinghiale (Sus scrofa); fagiano (Phasianus
colchicus).
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano con propri provvedimenti determinano, nell'osservanza
dei commi 1 e 2, il periodo in cui si articola la stagione
venatoria, indicando, altresì, all'interno degli archi
temporali fissati dalla presente legge, i tempi in cui è
consentito il prelievo di una o più specie ammesse
all'attività venatoria.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e
forestali, di intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, sono recepiti i nuovi elenchi delle
specie di cui al comma 2, entro tre mesi dall'avvenuta
approvazione comunitaria o dalla data di entrata in vigore
delle convenzioni internazionali.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
pubblicano
il calendario regionale e il regolamento per la caccia nella
zona faunistica delle Alpi, nel rispetto di quanto stabilito
ai commi 1 e 2 e con l'indicazione del numero massimo di capi
abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria.
6. Per la tutela dell'ecosistema anche attraverso
limitazioni della pressione venatoria, il numero delle
giornate di caccia settimanali usufruibili a libera scelta da
ogni cacciatore non può essere superiore a tre.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e
tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in
deroga al comma 6, regolamentare diversamente l'esercizio
venatorio alla fauna selvatica migratoria nei periodi
intercorrenti fra il 1^ ottobre e il 30 novembre consentendo
il prelievo da appostamento per ulteriori due giornate
settimanali.
8. La caccia è consentita da un'ora prima del
sorgere del sole fino al tramonto. La caccia agli ungulati e
quella da appostamento agli acquatici è consentita fino ad
un'ora dopo il tramonto del sole. Le attività preparatorie
all'attività venatoria sono consentite da due ore prima della
levata del sole; quelle conclusive fino a due ore dopo il
tramonto.
9. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica,
possono regolamentare il prelievo in selezione degli ungulati
appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei
periodi, degli archi temporali e degli orari di cui ai commi 2
e 8".
Art. 13.
1. L'articolo 19 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 19 - (Controllo della fauna selvatica) 1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a
determinate specie di fauna selvatica
di cui all'articolo 18, comma 2, per importanti e motivate
ragioni connesse alla consistenza faunistica o per
sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche o per malattie o altre calamità.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, sentito l'Istituto nazionale per la fauna
selvatica, al controllo delle specie di fauna selvatica anche
al di fuori dei periodi, degli archi temporali e degli orari
di cui all'articolo 18, commi 2 e 8".
Art. 14.
1. L'articolo 21 della legge n. 157 del 1992, e successive
modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 21. - (Divieti) 1. Per la tutela
dell'ecosistema, delle colture agricole e per la salvaguardia
dell'ordine pubblico e della sicurezza, è vietato:
a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi
pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei
terreni adibiti ad attività sportive;
b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei
parchi naturali regionali e nelle riserve naturali
conformemente alla legislazione vigente in materia di parchi e
di riserve naturali;
c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione
e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di
riproduzione di fauna selvatica;
d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di
difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio
insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni
monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle,
esenti da tasse, indicanti il divieto;
e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o
altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel
raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti
ad abitazione o a posto di lavoro e
a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione
ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade
poderali e interpoderali;
f) l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro
o da rete metallica o da altra effettiva chiusura di altezza
non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua
perenni il cui letto abbia la profondità di almeno 1,50 metri
e la larghezza di almeno 3 metri;
g) sparare da distanza inferiore a 150 metri con
uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da
distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata
massima in caso di uso di altre armi, in direzione di
immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto
di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade
carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali; di
funivie, filovie e altri impianti di trasporto a sospensione;
di stabbi, stazzi, recinti e altre aree delimitate destinate
al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di
utilizzazione agro-silvo-pastorale;
h) il trasporto, all'interno dei centri abitati,
lungo le vie di comunicazione dei parchi e delle riserve
naturali e delle altre zone ove è vietata l'attività
venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e
comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio,
dei mezzi di caccia di cui all'articolo 13, comma 1, lettere
a), b), c) e d), che non siano scariche e in
custodia;
i) cacciare a rastrello in più di tre persone
ovvero utilizzare a scopo venatorio scafandri o tute
impermeabili da sommozzatore negli specchi o nei corsi
d'acqua;
l) cacciare da aeromobili, da veicoli a motore, da
natanti in movimento spinti da motore a velocità superiore a 5
km/h tranne che in alto mare dove, per motivi di sicurezza, è
vietato il solo uso di natanti a motore con velocità superiore
a 18 km/h, come previsto dall'allegato IV della direttiva
79/409/CEE;
m) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da
macchine operatrici agricole in funzione;
n) cacciare su terreni coperti nella maggior parte
da neve, salvo che da appostamento e nella zona faunistica
delle Alpi, secondo le disposizioni emanate dalle regioni
interessate;
o) cacciare la selvaggina migratoria su tutti i
valichi montani, individuati nei piani faunistico-venatori
regionali, interessati dalle rotte di migrazione
dell'avifauna, a distanza inferiore a 1.000 metri dagli
stessi;
p) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d'acqua artificiali nella maggior parte coperti da
ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume, con
esclusione della caccia agli uccelli acquatici;
q) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita
l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali
delle valli da pesca, quando delimitate da tabelle, esenti da
tasse, indicanti il divieto di caccia;
r) praticare la caccia alla posta alla beccaccia e
la caccia da appostamento al beccaccino;
s) usare richiami vivi appartenenti a specie di
avifauna selvatica non cacciabile, salvo che per l'anatra
germana per la caccia agli acquatici, il piccione domestico
per la caccia al colombaccio e per quanto previsto alla
lettera v) per le civette;
t) l'utilizzo a fini di richiamo di uccelli vivi
accecati o mutilati ovvero legati per le ali;
u) l'utilizzo di richiami acustici a funzionamento
meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza
amplificazione del suono;
v) usare munizione spezzata nella caccia agli
ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre
sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o
congegni similari; fare impiego di civette vive non
provenienti da allevamento; usare armi da sparo munite di
silenziatore o
impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di
balestre;
z) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati
di mammiferi e uccelli appartenenti alla fauna selvatica,
salvo che per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché,
in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle
ventiquattro ore successive alla competente amministrazione
provinciale;
aa) praticare l'uccellagione;
bb) detenere, acquistare e vendere esemplari di
fauna selvatica, ad eccezione dei capi legittimamente
abbattuti e degli uccelli detenuti quali richiami vivi nel
rispetto della normativa vigente in materia;
cc) detenere per la vendita, vendere o acquistare
uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati
facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica,
ad eccezione delle seguenti specie: germano reale (Anas
platyrhynchos); pernice rossa (Alectoris rufa);
pernice sarda (Alectoris barbara); starna (Perdix
perdix); fagiano (Phasianus colchicus); colombaccio
(Columba palumbus);
dd) commerciare fauna selvatica morta non
proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a
carattere gastronomico;
ee) il commercio di esemplari vivi di specie di
avifauna selvatica non proveniente da allevamenti".
Art. 15.
1. L'articolo 22 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 22. - (Esercizio dell'attività venatoria. Licenza
di porto di fucile per uso di caccia) 1. L'attività
venatoria è consentita esclusivamente a chi è in possesso dei
relativi documenti di autorizzazione costituiti dalla licenza
di porto di fucile per uso di caccia e dalla polizza di
assicurazione per la responsabilità civile verso
terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi per
l'esercizio della caccia.
2. La polizza di assicurazione di cui al comma 1
deve essere stipulata con un massimale non inferiore a 750.000
euro per ogni sinistro, di cui 500.000 euro per ogni persona
danneggiata e 250.000 euro per danni ad animali e a cose. Il
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il
Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni
cinque anni, con proprio decreto, ad aggiornare i
massimali.
3. Nell'ipotesi di sinistro il danneggiato ha azione
diretta nei confronti della compagnia di assicurazioni presso
la quale colui che ha causato il danno ha contratto la polizza
di assicurazione per la garanzia della relativa responsabilità
civile.
4. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è
un titolo di polizia rilasciato dal questore. Ha validità per
sei anni, subordinatamente al pagamento della tassa annuale di
concessione e abilita all'esercizio venatorio su tutto il
territorio nazionale.
5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia
può essere rinnovata, a richiesta del titolare, alla scadenza
del sesto anno, previa presentazione di apposita domanda
corredata dei documenti prescritti dalle disposizioni vigenti
in materia di armi e di pubblica sicurezza.
6. Per l'esercizio dell'attività venatoria è altresì
necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato
dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche
norme inerenti il calendario venatorio nonché le UTG in cui il
titolare è ammesso".
2. Dopo l'articolo 22 della legge n. 157 del 1992, come
sostituito dal comma 1 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 22-bis. - (Modalità per il primo rilascio della
licenza di porto di fucile per uso di caccia) 1. La licenza
di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in
conformità alla legislazione vigente in materia di rilascio di
licenza delle autorità di pubblica sicurezza ai cittadini
maggiorenni.
2. Il primo rilascio della licenza di cui al comma 1
avviene subordinatamente al conseguimento dell'abilitazione
all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad
una apposita commissione nominata dalla provincia di residenza
e alla presentazione dei documenti attestanti la capacità di
maneggio delle armi e la idoneità psico-fisica.
3. Le regioni stabiliscono le modalità per lo
svolgimento degli esami di cui al comma 2 e le materie che ne
costituiscono l'oggetto.
4. L'abilitazione all'esercizio venatorio è
necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza di
cui al comma 1, anche per il rinnovo della stessa in caso di
revoca.
5. La licenza di porto di fucile per uso di caccia
ha la durata di sei anni e può essere rinnovata su domanda del
titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità
psico-fisica di data non anteriore a tre mesi dalla data di
presentazione della domanda stessa.
6. Le norme di cui al presente articolo si applicano
anche per l'esercizio della caccia svolto mediante l'uso
dell'arco o del falco".
Art. 16.
1. All'articolo 23 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "sono autorizzate ad
istituire" sono sostituite dalla seguente: "istituiscono";
b) al comma 3 le parole: "dell'ambito territoriale
di caccia" sono sostituite dalle seguenti: "dell'UTG".
Art. 17.
1. All'articolo 24 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "il Ministero del
tesoro" sono sostituite dalle
seguenti: "il Ministero dell'economia e delle finanze" e le
parole: "lire 10.000" sono sostituite dalle seguenti: "6
euro";
b) al comma 2, le parole: "con decreto del
Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze
e dell'agricoltura e delle foreste" sono sostituite dalle
seguenti: "con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
e forestali";
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Il fondo è altresì alimentato da un'addizionale
di 0,50 euro alle tasse di concessione regionale per ogni
ettaro di superficie delle aziende faunistico-venatorie, delle
aziende agri-silvo-turistiche e dei centri privati di
produzione della fauna selvatica, destinata all'associazione
venatoria riconosciuta delle aziende stesse di cui
all'articolo 34, comma 5. Tale associazione non partecipa alla
ripartizione del fondo, di cui al comma 2, lettera
c)";
d) alla rubrica, le parole: "il Ministero del
tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministero
dell'economia e delle finanze".
Art. 18.
1. All'articolo 25 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole:
"all'articolo 12, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 22, comma 2";
b) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
"b-bis) l'esercente l'attività venatoria sia
assicurato per la responsabilità civile verso terzi con una
compagnia di assicurazione posta in liquidazione coatta
amministrativa";
c) al comma 2, primo periodo, le parole:
"dall'articolo 12, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"dall'articolo 22, comma 2"; al secondo periodo, le parole:
"al citato articolo 12, comma 8", ovunque ricorrano, sono
sostituite dalle seguenti:
"al citato articolo 22, comma 2" e le parole: "lire un
milione" sono sostituite dalle seguenti: "516,46 euro";
d) al comma 4, primo periodo, le parole: "articolo
12, comma 8" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 22,
comma 2" e il terzo periodo è soppresso.
Art. 19.
1. L'articolo 26 della legge n. 157 del 1992 è sostituito
dal seguente:
"Art. 26. - (Tutela delle colture agricole.
Risarcimento dei danni) 1. L'attività venatoria non è
consentita nei terreni in attualità di coltivazione
individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano con propri provvedimenti.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono, regolamentandone il funzionamento, un
fondo per il contributo al risarcimento dei danni causati alle
produzioni agricola e di allevamento dalla fauna selvatica
ammessa al prelievo venatorio alimentato dalle tasse di
concessione regionale versate annualmente per il rilascio o il
rinnovo dell'abilitazione venatoria.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano incentivano la realizzazione di ripristini e di
miglioramenti ambientali attraverso l'erogazione di contributi
di carattere economico stabilendo le tipologie ammesse alla
contribuzione e le modalità per l'erogazione. Gli interventi
di cui al presente comma, realizzati prioritariamente tramite
aziende agricole, sono destinati al territorio gestito dalle
UTG e a quello ricadente negli istituti di protezione oggetto
dei piani faunistici".
Art. 20.
1. All'articolo 27 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), il secondo
periodo è soppresso;
b) al comma 4, le parole: "garantendo in esse la
presenza" fino alla fine del comma sono soppresse;
c) il comma 6 è abrogato;
d) al comma 8, le parole: "Il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro
dell'ambiente" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministro
delle politiche agricole e forestali, di intesa con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".
Art. 21.
1. All'articolo 28 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai
sensi dell'articolo 27 possono chiedere a qualsiasi persona
trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in
esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione dei
documenti richiesti dalla presente legge e dalle leggi
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per
l'esercizio venatorio nonché della fauna selvatica abbattuta o
catturata";
b) al comma 2, le parole: "d) ed e)"
sono sostituite dalle seguenti: "d), e) e f)";
c) il comma 3 è sostituito del seguente:
"3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o
morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico
localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria
affinché provveda alla sua destinazione";
d) al comma 6, dopo le parole: "della legge 15
dicembre 1972, n. 772, e successive modificazioni e
integrazioni," sono inserite le seguenti: "e della legge 8
luglio 1998, n. 230", e le parole: "all'articolo 9 della
medesima legge" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo
15, comma 6, della citata legge n. 230 del 1998".
Art. 22.
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 157 del 1992
è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni della
presente legge e delle leggi regionali si applicano le
seguenti sanzioni:
a) l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
1.200 a 4.800 euro per chi esercita la caccia senza essere in
possesso della relativa licenza di porto di fucile;
b) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da
900 a 3.000 euro per chi esercita la caccia in periodo di
divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la
data di apertura fissata dall'articolo 18;
c) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da 900
a 3.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o
uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2, comma
1;
d) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da
1.000 a 6.000 euro per chi abbatte, cattura o detiene
esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone
sardo;
e) l'arresto fino a sei mesi o l'ammenda da 1.000
a 3.000 euro per chi esercita la caccia nei parchi nazionali,
nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle
oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura;
f) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da 1.000
a 3.000 euro per chi esercita l'uccellagione;
g) l'ammenda fino a 3.000 euro per chi abbatte,
cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna
stanziale alpina, non compresi nell'elenco di cui alla lettera
c), della quale è vietato l'abbattimento;
h) l'ammenda fino a 1.500 euro per chi esercita la
caccia con mezzi vietati;
i) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da
1.000 a 2.000 euro per chi pone in commercio o detiene a tale
fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il
fatto riguarda la fauna di cui alle lettere c), d) e
g), le pene sono raddoppiate".
Art. 23.
1. Il comma 1 dell'articolo 31 della legge n. 157 del 1992
è sostituito dal seguente:
"1. Per le violazioni delle disposizioni della
presente legge, salvo che il fatto sia previsto dalla legge
come reato, si applicano le seguenti sanzioni
amministrative:
a) da 200 a 1.200 euro per chi pratica l'esercizio
venatorio con l'uso di richiami vietati;
b) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia
senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione
governativa; se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da 200 a 1.200 euro;
c) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia
senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la
violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da 200 a 1.200
euro;
d) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia da
aeromobili, da veicoli a motore, da natanti spinti da motore
in violazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera l);
e) da 100 a 600 euro per chi abbatte, cattura o
detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la
caccia non è consentita;
f) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia
nelle UTG senza autorizzazione e nelle zone di divieto non
diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
g) da 100 a 600 euro per chi esercita la caccia in
violazione degli orari di cui
all'articolo 18, comma 8; se la violazione è nuovamente
commessa, la sanzione è da 200 a 1.200 euro;
h) da 100 a 600 euro per chi si avvale dei
richiami non autorizzati di cui all'articolo 21, comma 1,
lettera s); se la violazione è nuovamente commessa, la
sanzione è da 200 a 1.200 euro;
i) da 50 a 300 euro per chi, pur essendone munito,
non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la
polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione
è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento
entro cinque giorni dalla data della contestazione;
l) da 100 a 600 euro per chi viola le disposizioni
della presente legge non espressamente richiamate dal presente
articolo".
Art. 24.
1. All'articolo 32 della legge n. 157 del 1992 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Oltre alle sanzioni penali previste
dall'articolo 30, nei confronti di chi riporta sentenza di
condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto
esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello
stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:
a) la sospensione della licenza di porto di
fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni,
nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c)
ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo
stesso comma, lettere g) e h), limitatamente alle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1), del codice penale;
b) la revoca della licenza di porto di fucile
per uso di caccia e il divieto di rilascio per un periodo di
tre anni, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere
d) e f), nonché, relativamente ai fatti previsti
dallo stesso comma, lettera e), limitatamente alle
ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99, secondo comma, n.
1), del codice penale;
c) l'esclusione definitiva della concessione
della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi
previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere c), d) e
f), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui
all'articolo 99, secondo comma, n. 1), del codice penale;
d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione
del relativo provvedimento di autorizzazione per un periodo di
un mese, nel caso previsto dall'articolo 30, comma 1, lettera
i); nelle ipotesi di recidiva di cui all'articolo 99,
secondo comma, n. 1), del codice penale, la chiusura o la
sospensione è disposta per un periodo da due a quattro
mesi";
b) al comma 3, le parole: "lettere a), b), c),
d), e) ed i)" sono sostituite dalle seguenti:
"lettere b), c), d), e) e f)";
c) al comma 4, il secondo periodo è soppresso.
Art. 25.
1. Gli ambiti territoriali di caccia e i comprensori
alpini cessano le loro funzioni con l'istituzione da parte
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
delle unità territoriali di gestione previste dall'articolo 14
della legge n. 157 del 1992, come sostituito dall'articolo 9
della presente legge. Le funzioni dei citati ambiti
territoriali di caccia e dei comprensori alpini sono comunque
trasferite alle regioni e alle province autonome entro e non
oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
2. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate ai sensi
dell'articolo 16 della legge n. 157 del 1992, come sostituito
dall'articolo 11 della presente legge, sono comprese nella
pianificazione prevista dall'articolo 10 della medesima legge
n. 157
del 1992, come sostituito dall'articolo 6 della presente
legge. Nelle more dell'attuazione della pianificazione da
parte delle regioni e delle province, le citate aziende
continuano ad essere disciplinate dal provvedimento di
concessione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge. Su richiesta del concessionario, le regioni e
le province possono trasformare le aziende
agri-turistico-venatorie in aziende agri-silvo-turistiche
ovvero in aziende faunistico-venatorie.
3. Gli articoli 29, 33, 35 e 36 della legge n. 157 del
1992, e successive modificazioni, sono abrogati.