XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4785
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca disposizioni in materia di società di revisione dei
conti.
E' necessario, considerati anche gli elementi acquisiti
nel corso dell'"Indagine conoscitiva sui rapporti fra il
sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del
risparmio" condotta dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X
(Attività produttive) della Camera dei deputati congiuntamente
con le Commissioni VI (Finanze e tesoro) e X (Industria) del
Senato della Repubblica, prevedere innanzitutto una specifica
forma di responsabilità solidale per la certificazione di
informazioni non veritiere a carico di tutti i soggetti che, a
vario titolo, intervengono nel procedimento di redazione e di
controllo dei conti societari: le società di revisione, gli
amministratori, i sindaci, il direttore generale e i
dipendenti responsabili della redazione dei documenti
contabili societari, ove da tali documenti risultino
informazioni non vere.
Solo così, mediante una genuina e veritiera
rappresentazione dello stato dei conti societari, può essere
garantita al mercato la trasparenza necessaria per il corretto
funzionamento dello stesso e per la tutela degli investitori e
del risparmio in generale.
La proposta di legge interviene poi sulla materia al fine
di evitare e disciplinare possibili fonti di conflitto di
interessi, stabilendo il divieto di consulenza a carico delle
società di revisione e dei soggetti collegati nei confronti
delle società sottoposte a revisione, attualmente previsto
soltanto da raccomandazioni non vincolanti dell'autorità di
controllo, e affidando
alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)
il compito di conferire l'incarico di revisione dei conti
delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e
delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il
risparmio, secondo criteri di rotazione e nel rispetto di un
limite massimo di durata dell'incarico.
Per quanto attiene al contenuto delle singole
disposizioni, l'articolo 1 intende introdurre una specifica
forma di responsabilità solidale per certificazione di
informazioni non veritiere, mediante l'inserimento di apposite
norme nel testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
In particolare, si prevede che la società di revisione
che, nello svolgimento dell'attività di controllo, certifichi
informazioni non veritiere è responsabile per i danni arrecati
ai soci della società assoggettata a revisione e ai terzi, se
non prova di avere adottato la diligenza professionale
richiesta nello svolgimento dell'incarico.
Tale responsabilità è condivisa in solido con gli
amministratori, i sindaci, il direttore generale e i
dipendenti responsabili della redazione dei documenti
contabili societari, i quali, a loro volta, ove da tali
documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei
danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non
provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta
nello svolgimento dell'incarico (articolo 5).
Al fine di fornire una efficace tutela, mediante il
deterrente della sanzione penale, si prevede che, nei casi in
cui la società di revisione sia dichiarata così responsabile
in sede civile, gli amministratori, i soci responsabili della
revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente
effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili
della redazione dei documenti contabili della società
assoggettata a revisione sono puniti con la pena della
reclusione da tre a sei anni.
Per quanto concerne il divieto di consulenza (articolo 2),
viene stabilito che la società incaricata della revisione dei
conti, i soci e i dipendenti della stessa non possono, in
qualsiasi forma, diretta o indiretta, svolgere attività di
consulenza a favore della società assoggettata a revisione, né
delle società ad essa collegate, né di altri soggetti
individuati dalla CONSOB con proprio regolamento, da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La
violazione di tale divieto è punita con una sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro,
comminata dalla CONSOB.
Nei casi in cui ricorra la responsabilità della società di
revisione per certificazione di informazioni non veritiere
ovvero la violazione del divieto di consulenza, è prevista la
cancellazione della stessa società dall'albo speciale previsto
dall'articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto
legislativo n. 58 del 1998 tenuto dalla CONSOB; nel caso di
violazione del divieto di consulenza, inoltre, i soci e i
dipendenti materialmente responsabili della violazione vengono
cancellati dal registro dei revisori contabili (articolo
3).
Con riguardo al conferimento dell'incarico di revisione
dei conti delle società con azioni quotate in mercati
regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo,
gestiscono il risparmio (articolo 4), si stabilisce che sia la
CONSOB stessa a conferirlo ad una delle società di revisione
iscritte nell'albo speciale, assicurando altresì la rotazione
delle stesse società di revisione.
Viene fissata la durata massima dell'incarico di
revisione, disponendo che la società di revisione può essere
incaricata della revisione dei conti di una stessa società
ovvero di società da questa controllate o a questa collegate
per un periodo non superiore a sei anni.
Infine, si prevede che sia il Ministro dell'economia e
delle finanze, di intesa con il Ministro della giustizia e
sentiti gli ordini professionali interessati, a stabilire la
misura delle tariffe professionali corrisposte dalla società
assoggettata alla revisione.