XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4785




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge reca disposizioni in materia di società di revisione dei conti.
        E' necessario, considerati anche gli elementi acquisiti nel corso dell'"Indagine conoscitiva sui rapporti fra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio" condotta dalle Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive) della Camera dei deputati congiuntamente con le Commissioni VI (Finanze e tesoro) e X (Industria) del Senato della Repubblica, prevedere innanzitutto una specifica forma di responsabilità solidale per la certificazione di informazioni non veritiere a carico di tutti i soggetti che, a vario titolo, intervengono nel procedimento di redazione e di controllo dei conti societari: le società di revisione, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, ove da tali documenti risultino informazioni non vere.
        Solo così, mediante una genuina e veritiera rappresentazione dello stato dei conti societari, può essere garantita al mercato la trasparenza necessaria per il corretto funzionamento dello stesso e per la tutela degli investitori e del risparmio in generale.
        La proposta di legge interviene poi sulla materia al fine di evitare e disciplinare possibili fonti di conflitto di interessi, stabilendo il divieto di consulenza a carico delle società di revisione e dei soggetti collegati nei confronti delle società sottoposte a revisione, attualmente previsto soltanto da raccomandazioni non vincolanti dell'autorità di controllo, e affidando alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il compito di conferire l'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio, secondo criteri di rotazione e nel rispetto di un limite massimo di durata dell'incarico.
        Per quanto attiene al contenuto delle singole disposizioni, l'articolo 1 intende introdurre una specifica forma di responsabilità solidale per certificazione di informazioni non veritiere, mediante l'inserimento di apposite norme nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
        In particolare, si prevede che la società di revisione che, nello svolgimento dell'attività di controllo, certifichi informazioni non veritiere è responsabile per i danni arrecati ai soci della società assoggettata a revisione e ai terzi, se non prova di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico.
        Tale responsabilità è condivisa in solido con gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, i quali, a loro volta, ove da tali documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico (articolo 5).
        Al fine di fornire una efficace tutela, mediante il deterrente della sanzione penale, si prevede che, nei casi in cui la società di revisione sia dichiarata così responsabile in sede civile, gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili della società assoggettata a revisione sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni.
        Per quanto concerne il divieto di consulenza (articolo 2), viene stabilito che la società incaricata della revisione dei conti, i soci e i dipendenti della stessa non possono, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, svolgere attività di consulenza a favore della società assoggettata a revisione, né delle società ad essa collegate, né di altri soggetti individuati dalla CONSOB con proprio regolamento, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge. La violazione di tale divieto è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro, comminata dalla CONSOB.
        Nei casi in cui ricorra la responsabilità della società di revisione per certificazione di informazioni non veritiere ovvero la violazione del divieto di consulenza, è prevista la cancellazione della stessa società dall'albo speciale previsto dall'articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 tenuto dalla CONSOB; nel caso di violazione del divieto di consulenza, inoltre, i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione vengono cancellati dal registro dei revisori contabili (articolo 3).
        Con riguardo al conferimento dell'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio (articolo 4), si stabilisce che sia la CONSOB stessa a conferirlo ad una delle società di revisione iscritte nell'albo speciale, assicurando altresì la rotazione delle stesse società di revisione.
        Viene fissata la durata massima dell'incarico di revisione, disponendo che la società di revisione può essere incaricata della revisione dei conti di una stessa società ovvero di società da questa controllate o a questa collegate per un periodo non superiore a sei anni.
        Infine, si prevede che sia il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini professionali interessati, a stabilire la misura delle tariffe professionali corrisposte dalla società assoggettata alla revisione.




Frontespizio Testo articoli