XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4785




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Responsabilità solidale per certificazione di
informazioni non veritiere).


        1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "2-bis. La società di revisione che, nello svolgimento dell'attività prevista dagli articoli 155, 156 e 158, certifica informazioni non veritiere è responsabile, in solido con i soggetti di cui all'articolo 154-ter, per i danni arrecati ai soci della società assoggettata a revisione e ai terzi, se non prova di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico".

        2. Dopo l'articolo 178 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

        "Art. 178-bis (Certificazione di informazioni non veritiere). - 1. Nei casi in cui la società di revisione è dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 164, comma 2-bis, gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili della società assoggettata a revisione sono puniti con la pena della reclusione da tre a sei anni".


Art. 2.

(Divieto di consulenza).


        1. Dopo l'articolo 160 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:

        "Art. 160-bis (Divieto di consulenza). - 1. La società incaricata della revisione dei conti, i soci e i dipendenti della stessa non possono, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, svolgere attività di consulenza a favore della società assoggettata a revisione, né delle società ad essa collegate, né di altri soggetti individuati con regolamento dalla CONSOB.
            2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro comminata dalla CONSOB".

        2. Il regolamento previsto dall'articolo 160-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 3.

(Provvedimenti della Commissione nazionale per le società
e la borsa).


        1. Al comma 2 dell'articolo 163 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

        "c-bis) ricorre la responsabilità della società prevista dall'articolo 164, comma 2-bis;

                c-ter) ricorre la violazione del divieto di cui all'articolo 160-bis. In tale caso, i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione sono cancellati dal registro dei revisori contabili".


Art. 4.

(Conferimento e durata dell'incarico).

        1. L'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
        "Art. 159 (Conferimento e durata dell'incarico). - 1. La CONSOB conferisce l'incarico di revisione dei conti delle società con azioni quotate in mercati regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo, gestiscono il risparmio ad una delle società di revisione iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 161, assicurando la rotazione delle stesse.
            2. La società di revisione può essere incaricata della revisione dei conti di una stessa società ovvero di società da questa controllate o a questa collegate per un periodo non superiore a sei anni.
            3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini professionali interessati, stabilisce la misura delle tariffe professionali corrisposte dalla società assoggettata alla revisione".


Art. 5.

(Responsabilità per le informazioni contenute nei
documenti contabili societari).

        1. Dopo la sezione V del capo II del titolo III della parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserita la seguente:

"Sezione V-bis

RESPONSABILITA' PER LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI

        Art. 154-bis. (Nomina dei dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo statuto prevede le modalità di nomina di uno o più dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari.

        Art. 154-ter. (Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari). - 1. Gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili della redazione dei documenti contabili societari, ove da tali documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico".



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