XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4785
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Responsabilità solidale per certificazione di
informazioni non veritiere).
1. All'articolo 164 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"2-bis. La società di revisione che, nello
svolgimento dell'attività prevista dagli articoli 155, 156 e
158, certifica informazioni non veritiere è responsabile, in
solido con i soggetti di cui all'articolo 154-ter, per i
danni arrecati ai soci della società assoggettata a revisione
e ai terzi, se non prova di avere adottato la diligenza
professionale richiesta nello svolgimento dell'incarico".
2. Dopo l'articolo 178 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il
seguente:
"Art. 178-bis (Certificazione di informazioni non
veritiere). - 1. Nei casi in cui la società di revisione è
dichiarata responsabile ai sensi dell'articolo 164, comma
2-bis, gli amministratori, i soci responsabili della
revisione contabile, i dipendenti che hanno materialmente
effettuato la stessa revisione e i dipendenti responsabili
della redazione dei documenti contabili della società
assoggettata a revisione sono puniti con la pena della
reclusione da tre a sei anni".
Art. 2.
(Divieto di consulenza).
1. Dopo l'articolo 160 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il
seguente:
"Art. 160-bis (Divieto di consulenza). - 1. La
società incaricata della revisione dei conti, i soci e i
dipendenti della stessa non possono, in qualsiasi forma,
diretta o indiretta, svolgere attività di consulenza a favore
della società assoggettata a revisione, né delle società ad
essa collegate, né di altri soggetti individuati con
regolamento dalla CONSOB.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è
punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a
500 mila euro comminata dalla CONSOB".
2. Il regolamento previsto dall'articolo 160-bis del
testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 3.
(Provvedimenti della Commissione nazionale per le società
e la borsa).
1. Al comma 2 dell'articolo 163 del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte,
in fine, le seguenti lettere:
"c-bis) ricorre la responsabilità della società
prevista dall'articolo 164, comma 2-bis;
c-ter) ricorre la violazione del divieto di cui
all'articolo 160-bis. In tale caso, i soci e i
dipendenti materialmente responsabili della violazione sono
cancellati dal registro dei revisori contabili".
Art. 4.
(Conferimento e durata dell'incarico).
1. L'articolo 159 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:
"Art. 159 (Conferimento e durata dell'incarico). -
1. La CONSOB conferisce l'incarico di revisione dei
conti delle società con azioni quotate in mercati
regolamentati e delle società che, a qualsiasi titolo,
gestiscono il risparmio ad una delle società di revisione
iscritte nell'albo speciale di cui all'articolo 161,
assicurando la rotazione delle stesse.
2. La società di revisione può essere incaricata
della revisione dei conti di una stessa società ovvero di
società da questa controllate o a questa collegate per un
periodo non superiore a sei anni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di
intesa con il Ministro della giustizia e sentiti gli ordini
professionali interessati, stabilisce la misura delle tariffe
professionali corrisposte dalla società assoggettata alla
revisione".
Art. 5.
(Responsabilità per le informazioni contenute nei
documenti contabili societari).
1. Dopo la sezione V del capo II del titolo III della
parte IV del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58, è inserita la seguente:
"Sezione V-bis
RESPONSABILITA' PER LE INFORMAZIONI CONTENUTE NEI DOCUMENTI
CONTABILI SOCIETARI
Art. 154-bis. (Nomina dei dipendenti responsabili della
redazione dei documenti contabili societari). - 1. Lo
statuto prevede le modalità di nomina di uno o più dipendenti
responsabili della redazione dei documenti contabili
societari.
Art. 154-ter. (Responsabilità per le informazioni
contenute nei documenti contabili societari). - 1. Gli
amministratori, i
sindaci, il direttore generale e i dipendenti responsabili
della redazione dei documenti contabili societari, ove da tali
documenti risultino informazioni non veritiere, rispondono dei
danni arrecati ai soci della società e ai terzi, se non
provano di avere adottato la diligenza professionale richiesta
nello svolgimento dell'incarico".