XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4778
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente
proposta di legge modifica l'articolo 8 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, prevedendo che i magistrati non siano eleggibili
nel territorio del distretto di corte d'appello nel quale
esercitano le funzioni o le hanno esercitate nei due anni
precedenti le elezioni.
Con la presente proposta di legge si interviene inoltre su
una questione che è all'attenzione della opinione pubblica, e
che corre il rischio, ove non risolta, di fare assumere a
sospetto la limpidezza dell'attività giurisdizionale e, in
ultima analisi, di compromettere la credibilità dell'intero
sistema politico.
A fronte della legittima partecipazione di membri della
magistratura all'attività politica, a quella di governo e di
formazione delle leggi, il cittadino si domanda se sia
ammissibile e corretto il loro ritorno nelle funzioni
requirenti o giudicanti una volta che il mandato si sia
esaurito.
Infatti, la scelta politica o l'appartenenza ad un
partito, che necessariamente presuppongono e precedono
un'elezione alla regione o al Parlamento, ovvero un incarico
di governo, sono ritenute incompatibili con l'autonomia di
pensiero e con l'imparzialità di giudizio che si richiede al
magistrato, e comunque, aldilà della esistenza di una
problematica sostanziale, possono ingenerare un sospetto
pubblico sulla limpidezza della funzione.
La presente proposta di legge affronta il problema
risolvendolo nel senso di prevedere che il magistrato che ha
scelto di impegnarsi in politica, al termine del mandato non
possa più rientrare nei ruoli della magistratura e debba
invece proseguire la propria carriera come avvocato dello
Stato.