XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4778




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica l'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, prevedendo che i magistrati non siano eleggibili nel territorio del distretto di corte d'appello nel quale esercitano le funzioni o le hanno esercitate nei due anni precedenti le elezioni.
        Con la presente proposta di legge si interviene inoltre su una questione che è all'attenzione della opinione pubblica, e che corre il rischio, ove non risolta, di fare assumere a sospetto la limpidezza dell'attività giurisdizionale e, in ultima analisi, di compromettere la credibilità dell'intero sistema politico.
        A fronte della legittima partecipazione di membri della magistratura all'attività politica, a quella di governo e di formazione delle leggi, il cittadino si domanda se sia ammissibile e corretto il loro ritorno nelle funzioni requirenti o giudicanti una volta che il mandato si sia esaurito.
        Infatti, la scelta politica o l'appartenenza ad un partito, che necessariamente presuppongono e precedono un'elezione alla regione o al Parlamento, ovvero un incarico di governo, sono ritenute incompatibili con l'autonomia di pensiero e con l'imparzialità di giudizio che si richiede al magistrato, e comunque, aldilà della esistenza di una problematica sostanziale, possono ingenerare un sospetto pubblico sulla limpidezza della funzione.
        La presente proposta di legge affronta il problema risolvendolo nel senso di prevedere che il magistrato che ha scelto di impegnarsi in politica, al termine del mandato non possa più rientrare nei ruoli della magistratura e debba invece proseguire la propria carriera come avvocato dello Stato.




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