XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4778
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle
leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, e successive modificazioni, č sostituito dal
seguente:
"I magistrati non sono eleggibili nel territorio
ricompreso nel distretto di corte d'appello nel quale
esercitano le funzioni, ovvero le hanno esercitate nei due
anni precedenti le elezioni".
Art. 2.
1. I magistrati che hanno ricoperto la carica di
presidente di giunta e di consiglio regionale, di assessore
regionale, di consigliere regionale, di membro del Parlamento
italiano o europeo, di Ministro o di sottosegretario di Stato,
di Presidente del Consiglio dei ministri, una volta cessati
dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono
destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura
dello Stato.
Art. 3.
1. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della giustizia
provvede ad emanare disposizioni atte a disciplinare
l'inserimento dei magistrati nei ruoli della Avvocatura dello
Stato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2.
Art. 4.
1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, ricoprono
una delle cariche indicate all'articolo 2, possono optare per
la inapplicabilitā nei loro confronti delle disposizioni di
cui al medesimo articolo 2, dimettendosi dalla carica
istituzionale ricoperta.
2. Le dimissioni previste dal comma 1 devono essere
presentate entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, ovvero entro la fine
dell'incarico istituzionale ricoperto dal magistrato, qualora
tale data sia anteriore al termine previsto dal presente
comma.