XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4778




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il primo comma dell'articolo 8 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, č sostituito dal seguente:

        "I magistrati non sono eleggibili nel territorio ricompreso nel distretto di corte d'appello nel quale esercitano le funzioni, ovvero le hanno esercitate nei due anni precedenti le elezioni".


Art. 2.

        1. I magistrati che hanno ricoperto la carica di presidente di giunta e di consiglio regionale, di assessore regionale, di consigliere regionale, di membro del Parlamento italiano o europeo, di Ministro o di sottosegretario di Stato, di Presidente del Consiglio dei ministri, una volta cessati dalla carica non possono rientrare in magistratura e sono destinati, anche in soprannumero, nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato.


Art. 3.

        1. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia provvede ad emanare disposizioni atte a disciplinare l'inserimento dei magistrati nei ruoli della Avvocatura dello Stato, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 2.


Art. 4.

        1. I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono una delle cariche indicate all'articolo 2, possono optare per la inapplicabilitā nei loro confronti delle disposizioni di cui al medesimo articolo 2, dimettendosi dalla carica istituzionale ricoperta.
        2. Le dimissioni previste dal comma 1 devono essere presentate entro e non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro la fine dell'incarico istituzionale ricoperto dal magistrato, qualora tale data sia anteriore al termine previsto dal presente comma.



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