XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4764
Onorevoli Colleghi! - La legge 2 giugno 1988, n. 218,
recante "Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre
malattie epizootiche degli animali" è stata disposta
principalmente al fine di contrastare ed eradicare i focolai
di afta epizootica che erano comparsi fin dal 1985. La genesi
di questa legge scaturisce dalla necessità di fare salvi gli
effetti ed i rapporti giuridici adottati in virtù di numerosi
decreti-legge emanati dal 1986 ma mai giunti a definitiva
conversione in legge. Obiettivo iniziale della legge era, in
tal senso, di concedere all'allevatore cui venivano abbattuti
i capi in seguito a misure di carattere sanitario un
indennizzo pari al 100 per cento del valore dei relativi
animali, entro 60 giorni dalla data dell'abbattimento.
Nel corso degli anni la citata legge n. 218 del 1988 ha
iniziato a manifestare incongruenze e inadeguatezze rispetto
all'evoluzione della materia inerente la lotta e la
prevenzione delle malattie animali, segnatamente quando si è
trattato di corrispondere a danni alle aziende zootecniche
causati da misure sanitarie di carattere precauzionale e
preventivo. Si fa riferimento, precisamente, ad incrementi dei
costi di mantenimento degli animali o di decremento dei
rendimenti produttivi dei capi quando sono stati sottoposti a
misure di restrizione dei movimenti o a programmi vaccinali
stabiliti a livello comunitario, nazionale o regionale.
L'espressione maggiormente ricorrente che si utilizza per
definire tali danni alle aziende è quella di "danni
indiretti".
Già durante l'epidemia del 1993 si erano riscontrate
alcune lacune della citata legge n. 218 del 1988, in seguito
al blocco della movimentazione degli animali
all'interno della provincia di Verona, sede di focolaio,
durato diverse settimane per impedire la diffusione della
malattia. In tale ambito si stabilì un aiuto in favore delle
aziende che avevano subìto un oggettivo danno economico a
causa dei giusti e motivati provvedimenti di polizia
veterinaria.
Casi particolari dell'insufficienza della citata legge n.
218 del 1988 a soddisfare a pieno gli scopi che si propone
riguardano due situazioni che negli ultimi anni hanno
interessato il nostro Paese: l'influenza aviaria nel nord e la
malattia della "blue tongue" nel sud. Dal 1999 si
succedono casi massicci di influenza aviaria per la cui lotta
è stato modificato lo scenario dei provvedimenti adottati,
prescrivendo il divieto di accasamento di volatili per lungo
tempo e talvolta il depopolamento di intere aree territoriali,
prima di potere immettere nuovi animali nelle aziende
sottoposte a misure di risanamento sanitario. Questa malattia
ha interessato un comparto che si regge quasi completamente
nella cosiddetta "soccida", ossia un accordo fra proprietario
degli animali (soccidante) e detentore degli stessi
(soccidario) proprietario della struttura e fornitore della
manodopera. Poiché la norma prevede l'indennizzo in favore del
proprietario (soccidante) si sono verificate difficoltà
nell'abbattimento degli animali da parte del detentore
(soccidario) in quanto non era certo di ottenere un
appropriato ristoro del danno economico. Per ovviare a tale
incertezza normativa, bisognerebbe meglio definire chi sia il
beneficiario dell'indennizzo in circostanze analoghe a quelle
di cui si discute, prevedendo una ripartizione confacente tra
proprietario e prestatore di lavoro, nonché detentore delle
strutture di allevamento. La presente proposta di legge sana
tale incongruenza novellando il comma 4 dell'articolo 2 della
legge n. 218 del 1988.
In altri casi si sono verificate inosservanze dei
provvedimenti emanati dalle autorità pubbliche competenti,
concernenti il rispetto delle norme sulla biosicurezza o la
restrizione dei movimenti degli animali per impedire la
diffusione di malattie. In tali circostanze sono sorte
difficoltà ad applicare le relative sanzioni in quanto la
citata legge n. 218 del 1988, all'articolo 2, prevede la non
corresponsione dell'indennizzo solo in caso di contravvenzione
alle disposizioni di cui all'articolo 264 del testo unico
delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, e cioé nel caso di non comunicazione della malattia.
La presente proposta di legge risolve la problematica in
questione modificando il comma 8 dell'articolo 2 della legge
n. 218 del 1988.
Ultimo caso che vede una chiara insufficienza della legge
n. 218 del 1988 a soddisfare gli obiettivi che si propone,
nonché a conformarsi ai princìpi sulla concorrenza fissati dal
Trattato che istituisce la Comunità europea e al relativo
quadro normativo in materia di aiuti di Stato nel settore
agricolo, concerne la vicenda della lingua blu che dal 2000
colpisce in maniera disastrosa le regioni meridionali del
nostro Paese. In conseguenza dei programmi di vaccinazione
adottati dallo Stato, previa approvazione della Commissione
europea, finalizzati a bloccare la diffusione dell'agente
patogeno e ad impedire la morte dei capi ovini massicciamente
colpiti durante le estati del 2001 e del 2002, danni di natura
indiretta sono stati provocati soprattutto alle aziende
zootecniche bovine. Le vaccinazioni dei capi bovini, nel lungo
periodo, hanno provocato cali di produzione delle vacche da
latte, riduzione dei parti per mancata gravidanza delle
vacche, nonché fermo oneroso dei capi sia da macello sia da
ristallo. Le aziende interessate dalle misure sanitarie per il
contrasto della lingua blu stanno tuttora pagando le
conseguenze economiche di interventi realizzati anche per un
interesse collettivo e certamente non annoverabili tra i
normali rischi di impresa. La presente proposta di legge,
tenendo debitamente conto delle pertinenti disposizioni
comunitarie sugli aiuti di Stato, introduce il comma
10-bis dell'articolo 2 della citata legge n. 218 del
1988, prevedendo una serie di possibilità di indennizzo in
favore dei soggetti che sottopongono le loro aziende ed i
relativi animali ad interventi
utili a contrastare o prevenire l'insorgere e la diffusione
delle malattie infettive, in conseguenza di programmi sanitari
approvati a livello comunitario, nazionale o regionale.
Infine, anche per non approvare una legge che poi potrebbe
risultare inefficace per mancanza di appropriate risorse
finanziarie, si prevede un'adeguata copertura finanziaria del
provvedimento proposto pari a 2.100.000 euro per ciascuno
degli anni 2004, 2005 e 2006.
In considerazione di quanto premesso e dovendo altresì
provvedere ad ultimare il programma vaccinale per il 2004
contro la lingua blu, iniziato nel mese di febbraio 2004, si
chiede una rapida approvazione della presente proposta di
legge.