XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4764




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2
della legge 2 giugno 1988, n. 218).

        1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 4:

                1) dopo le parole: "è concessa al proprietario" sono inserite le seguenti: "o, nel caso ne ricorrano le circostanze e secondo una ripartizione dell'intera indennità da determinare caso per caso, ai soggetti che ne hanno diritto o ne sono legittimamente interessati in ragione di accordi tra le parti o di rapporti lavorativi instaurati nel rispetto della relativa normativa di riferimento,";

                2) dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati, al proprietario" sono inserite le seguenti: "o, nel caso ne ricorrano le circostanze e secondo una ripartizione dell'intera indennità da determinare caso per caso, ai soggetti che ne hanno diritto o ne sono legittimamente interessati in ragione di accordi tra le parti o di rapporti lavorativi instaurati nel rispetto della relativa normativa di riferimento,";

                3) dopo le parole: "il proprietario degli animali di cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le seguenti: "o gli altri soggetti previsti dal presente comma";

            b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "L'indennità non è, altresì, concessa a coloro che non rispettano i provvedimenti adottati dalle autorità competenti in attuazione di disposizioni in materia di sicurezza sanitaria ed ambientale comportanti, in particolare, la restrizione delle movimentazioni degli animali";

            c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

        "10-bis. Possono essere concessi aiuti agli agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite di profitto o della maggiorazione delle spese causate da epizoozie nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a livello comunitario, nazionale o regionale. Tali aiuti sono concessi prioritariamente agli agricoltori che hanno realizzato interventi:

            a) di prevenzione, mediante vaccinazioni degli animali delle specie ricettive nonché eradicazione degli agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione;

            b) di compensazione, in quanto il bestiame sottoposto a misure di profilassi sanitaria o ad altre misure raccomandate o ordinate dalle autorità pubbliche competenti subisce danni o viene costretto a restrizioni delle movimentazioni;

            c) combinati, in quanto il regime di aiuti compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in futuro idonee misure di prevenzione, ai sensi di quanto prescritto dalle autorità pubbliche competenti.

            10-ter. Alla determinazione degli aiuti di cui al comma 10-bis provvede il Ministero della salute sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità alle disposizioni previste dai regolamenti e dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo".

        2. Per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa massima di 2.100.000 euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 2.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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