XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4764
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2
della legge 2 giugno 1988, n. 218).
1. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 4:
1) dopo le parole: "è concessa al proprietario" sono
inserite le seguenti: "o, nel caso ne ricorrano le circostanze
e secondo una ripartizione dell'intera indennità da
determinare caso per caso, ai soggetti che ne hanno diritto o
ne sono legittimamente interessati in ragione di accordi tra
le parti o di rapporti lavorativi instaurati nel rispetto
della relativa normativa di riferimento,";
2) dopo le parole: "prodotti zootecnici contaminati,
al proprietario" sono inserite le seguenti: "o, nel caso ne
ricorrano le circostanze e secondo una ripartizione
dell'intera indennità da determinare caso per caso, ai
soggetti che ne hanno diritto o ne sono legittimamente
interessati in ragione di accordi tra le parti o di rapporti
lavorativi instaurati nel rispetto della relativa normativa di
riferimento,";
3) dopo le parole: "il proprietario degli animali di
cui sia stato disposto l'abbattimento" sono inserite le
seguenti: "o gli altri soggetti previsti dal presente
comma";
b) al comma 8, dopo il primo periodo, è inserito
il seguente: "L'indennità non è, altresì, concessa a coloro
che non rispettano i provvedimenti adottati dalle autorità
competenti in attuazione di disposizioni in materia di
sicurezza sanitaria ed ambientale comportanti, in particolare,
la restrizione delle movimentazioni degli animali";
c) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:
"10-bis. Possono essere concessi aiuti agli
agricoltori a titolo di indennizzo delle perdite di profitto o
della maggiorazione delle spese causate da epizoozie
nell'ambito di idonei programmi di prevenzione, controllo ed
eradicazione delle relative malattie infettive realizzati a
livello comunitario, nazionale o regionale. Tali aiuti sono
concessi prioritariamente agli agricoltori che hanno
realizzato interventi:
a) di prevenzione, mediante vaccinazioni degli
animali delle specie ricettive nonché eradicazione degli
agenti patogeni che possono trasmettere l'infezione;
b) di compensazione, in quanto il bestiame
sottoposto a misure di profilassi sanitaria o ad altre misure
raccomandate o ordinate dalle autorità pubbliche competenti
subisce danni o viene costretto a restrizioni delle
movimentazioni;
c) combinati, in quanto il regime di aiuti
compensativi delle perdite imputabili a malattie è soggetto
alla condizione che il beneficiario si impegni ad applicare in
futuro idonee misure di prevenzione, ai sensi di quanto
prescritto dalle autorità pubbliche competenti.
10-ter. Alla determinazione degli aiuti di cui al
comma 10-bis provvede il Ministero della salute sentiti
il Ministero delle politiche agricole e forestali e la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità
alle disposizioni previste dai regolamenti e dagli
orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore
agricolo".
2. Per l'attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno
1988, n. 218, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e
2006, la spesa massima di 2.100.000 euro annui. Al relativo
onere
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute. Il Ministro dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.