XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4747




        Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di prevenire i conflitti di interesse nei rapporti tra gli istituti di credito e le imprese che questi finanziano o delle quali collocano i titoli obbligazionari sul mercato è attualmente assai stringente a seguito di recenti fatti di cronaca che hanno messo in luce l'inadeguatezza dell'attuale quadro normativo (il riferimento ai casi Cirio e Parmalat è talmente ovvio da risultare quasi superfluo).
        La proposta di legge, qui illustrata, che è collegata e complementare all'atto Camera n. 2052 presentato il 29 novembre 2001, recante "Disposizioni in materia di Autorità indipendenti" (primo firmatario onorevole Letta), si muove perciò nell'ottica di dare una regolamentazione cogente ai rapporti in questione, prevedendo l'impossibilità che i destinatari dei finanziamenti da parte delle banche siano titolari di un qualsivoglia potere decisionale sulle politiche creditizie di queste.
        Il fenomeno in questione presenta infatti almeno tre aspetti fortemente negativi:

                a) in primo luogo, data la dispersione dell'azionariato nelle società bancarie quotate, vale a dire la totalità di quelle significative, è relativamente agevole che pacchetti percentualmente non di grande peso (in molti casi poco più del 2/3 per cento, in altri anche meno), coalizzati con altri diano accesso agli organi amministrativi e/o di controllo;
                b) in secondo luogo, esiste la possibilità che proprio i soggetti maggiormente a rischio vogliano utilizzare le loro influenze negli istituti di credito a proprio vantaggio, con conseguenze che potrebbero essere dannose. Ora è ben vero che la normativa in vigore prescrive l'astensione degli amministratori delle banche e l'unanimità degli altri componenti quando possa darsi un conflitto di interesse, ma la prassi dei consigli di amministrazione ha evidenziato che il rapporto di colleganza tra i membri del medesimo impedisce che, salvo casi di palese anomalia, si esprimano giudizi negativi o semplicemente di dubbio. E', pertanto, niente affatto ipotetico il pericolo che la presenza nel capitale e negli organi amministrativi di istituti di credito influenzati da potenziali creditori o, comunque, da potenziali beneficiari dei servizi della banca, ne faciliti agli stessi il godimento;

                c) infine, ove il credito, proprio per l'ineliminabile elemento di soggettività che qualsivoglia valutazione del rischio comporta, non sia concesso con la massima imparzialità consentita, la concorrenza viene ad essere gravemente falsata.

        Di fronte a tale situazione, è perciò necessario intervenire in modo rigoroso per evitare anche i potenziali conflitti di interesse. La presente proposta di legge è perciò volta ad eliminare radicalmente la possibilità che chi può influenzare, come amministratore o come azionista diretto o indiretto, un istituto di credito possa utilizzarne le risorse. Inoltre il meccanismo delineato è rispettoso anche delle possibili strategie d'impresa degli operatori economici, i quali, avendo mezzi da investire in istituzioni creditizie e volendo anche contribuire alla gestione delle stesse, potranno comunque dedicarvi tutte le loro risorse finanziarie e capacità gestionali; nel caso invece vogliano mantenere una politica diversificata, le proposte valide, stante la molteplicità degli istituti di credito nel nostro Paese, troveranno sicuramente finanziatori disponibili all'investimento. Non sussiste, di conseguenza, alcun pericolo che i vincoli qui proposti intacchino le possibilità di crescita aziendale.




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