XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4747
Onorevoli Colleghi! - L'esigenza di prevenire i
conflitti di interesse nei rapporti tra gli istituti di
credito e le imprese che questi finanziano o delle quali
collocano i titoli obbligazionari sul mercato è attualmente
assai stringente a seguito di recenti fatti di cronaca che
hanno messo in luce l'inadeguatezza dell'attuale quadro
normativo (il riferimento ai casi Cirio e Parmalat è talmente
ovvio da risultare quasi superfluo).
La proposta di legge, qui illustrata, che è collegata e
complementare all'atto Camera n. 2052 presentato il 29
novembre 2001, recante "Disposizioni in materia di Autorità
indipendenti" (primo firmatario onorevole Letta), si muove
perciò nell'ottica di dare una regolamentazione cogente ai
rapporti in questione, prevedendo l'impossibilità che i
destinatari dei finanziamenti da parte delle banche siano
titolari di un qualsivoglia potere decisionale sulle politiche
creditizie di queste.
Il fenomeno in questione presenta infatti almeno tre
aspetti fortemente negativi:
a) in primo luogo, data la dispersione
dell'azionariato nelle società bancarie quotate, vale a dire
la totalità di quelle significative, è relativamente agevole
che pacchetti percentualmente non di grande peso (in molti
casi poco più del 2/3 per cento, in altri anche meno),
coalizzati con altri diano accesso agli organi amministrativi
e/o di controllo;
b) in secondo luogo, esiste la possibilità che
proprio i soggetti maggiormente a rischio vogliano utilizzare
le loro influenze negli istituti di credito a proprio
vantaggio, con conseguenze che potrebbero essere dannose. Ora
è ben vero che la normativa in vigore prescrive l'astensione
degli amministratori delle banche e l'unanimità degli altri
componenti quando possa darsi un conflitto di interesse, ma la
prassi dei consigli di amministrazione ha evidenziato che il
rapporto di colleganza tra i membri del medesimo impedisce
che, salvo casi di palese anomalia, si esprimano giudizi
negativi o semplicemente di dubbio. E', pertanto, niente
affatto ipotetico il pericolo che la presenza nel capitale e
negli organi amministrativi di istituti di credito influenzati
da potenziali creditori o, comunque, da potenziali beneficiari
dei servizi della banca, ne faciliti agli stessi il
godimento;
c) infine, ove il credito, proprio per
l'ineliminabile elemento di soggettività che qualsivoglia
valutazione del rischio comporta, non sia concesso con la
massima imparzialità consentita, la concorrenza viene ad
essere gravemente falsata.
Di fronte a tale situazione, è perciò necessario
intervenire in modo rigoroso per evitare anche i potenziali
conflitti di interesse. La presente proposta di legge è perciò
volta ad eliminare radicalmente la possibilità che chi può
influenzare, come amministratore o come azionista diretto o
indiretto, un istituto di credito possa utilizzarne le
risorse. Inoltre il meccanismo delineato è rispettoso anche
delle possibili strategie d'impresa degli operatori economici,
i quali, avendo mezzi da investire in istituzioni creditizie e
volendo anche contribuire alla gestione delle stesse, potranno
comunque dedicarvi tutte le loro risorse finanziarie e
capacità gestionali; nel caso invece vogliano mantenere una
politica diversificata, le proposte valide, stante la
molteplicità degli istituti di credito nel nostro Paese,
troveranno sicuramente finanziatori disponibili
all'investimento. Non sussiste, di conseguenza, alcun pericolo
che i vincoli qui proposti intacchino le possibilità di
crescita aziendale.