XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4747
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
SISTEMA DI TUTELA DEL RISPARMIO
Art. 1.
(Sistema di tutela del risparmio).
1. E' istituito il Sistema di tutela del risparmio, di
seguito denominato "Sistema", in attuazione dell'articolo 47
della Costituzione e in coerenza con i princìpi comunitari e
con le raccomandazioni degli organismi di coordinamento
internazionale e sopranazionale.
2. Il Sistema opera al fine di:
a) garantire la sana e prudente gestione dei
soggetti, nonché la stabilità complessiva del mercato
finanziario;
b) assicurare il buon funzionamento dei mercati,
la trasparenza e la correttezza dei comportamenti degli
intermediari e degli emittenti;
c) tutelare i diritti riconosciuti dallo Statuto
dei diritti dei risparmiatori di cui all'articolo 2.
3. Il Sistema:
a) si ispira a princìpi di collaborazione
istituzionale e di efficienza e trasparenza dei processi
decisionali;
b) favorisce lo sviluppo di forme di
autoregolamentazione sotto il controllo pubblico;
c) riconosce e garantisce la partecipazione dei
soggetti vigilati e delle relative associazioni di categoria e
delle organizzazioni rappresentative degli investitori e dei
risparmiatori.
4. Sono Autorità del Sistema, la Banca d'Italia e
l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari istituita ai
sensi dell'articolo 13.
Capo II
NORME A TUTELA DEI RISPARMIATORI E DEGLI INVESTITORI
Art. 2.
(Diritti dei risparmiatori e degli investitori).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad adottare un decreto
legislativo recante lo Statuto dei diritti dei risparmiatori,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere i diritti dei risparmiatori nei
confronti delle banche e di tutti gli altri operatori e
intermediari finanziari;
b) stabilire princìpi e regole in materia di
offerta dei servizi, di trasparenza delle condizioni, di forma
e di contenuto minimo dei contratti;
c) stabilire princìpi e regole in materia di
sollecitazione da parte dei risparmiatori e delle loro
organizzazioni rappresentative degli interventi di controllo e
di tutela delle Autorità del Sistema.
Art. 3.
(Princìpi generali in materia di azioni collettive nel
processo civile).
1. La disciplina delle azioni collettive nel processo
civile è ispirata ai seguenti princìpi generali:
a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza
contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a
far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto,
quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e
il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od
omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale;
l'attore non può essere
autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne
personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a
prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al
limite massimo della competenza del giudice di pace per le
cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far
valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella
causa; ai fini della determinazione della competenza non si
tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti
altrui ai sensi della presente lettera;
b) il giudice concede l'autorizzazione con
ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei
mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le
parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse
con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice
può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche
d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di
fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di
verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra
l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i
diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle
parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che
si rendono necessari in relazione a quelli ammessi;
l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado
del processo, quando il giudice: 1) ritiene che l'attore abbia
un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha
richiesto di far valere; 2) dà atto della sopravvenuta
transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto; 3)
pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per
ragioni personali relative all'attore; 4) dà atto della
rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui; 5) accerta
la violazione del termine nei casi di cui alla lettera
g);
c) l'istanza di autorizzazione a far valere i
diritti altrui deve contenere: 1) l'indicazione dei fatti e
degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che
si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative
conclusioni; 2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui
l'attore intende
avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare
dei documenti offerti in comunicazione; 3) il nome, il cognome
e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche,
associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o
la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne
ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente
identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a
far valere; 4) l'indicazione dei criteri per individuare i
soggetti non personalmente identificati i cui diritti si
richiede di essere autorizzati a far valere;
d) l'ordinanza che autorizza a far valere i
diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine
perentorio entro il quale il convenuto può integrare le
proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di
difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui;
il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei
confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato
a far valere;
e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai
sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono
informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla
lettera b), della sua revoca, della pronuncia della
sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g)
e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con
avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente
identificati sono informati dei medesimi eventi tramite
avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della
notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le
emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione
nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della
azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le
concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono
determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello
stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro
il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si
perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della
pubblicazione; le informazioni contenute nelle
raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un
linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di
preparazione giuridica;
f) quando viene concessa l'autorizzazione a far
valere diritti altrui, gli effetti sostanziali della domanda,
compreso l'impedimento della decadenza, si producono
relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti
valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione
della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo
l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i
titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della
lettera e), della revoca dell'ordinanza di
autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della
sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti
dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del
presente articolo non si applica il disposto del terzo comma
dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa
alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione
del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli
effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione
relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo
contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i
cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo
possono: 1) depositare in cancelleria memorie e documenti
senza l'onere di costituirsi in giudizio; 2) rinunciare al
loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione
munita di sottoscrizione autenticata; 3) riservarsi di far
valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con
le modalità di cui al numero 2); 4) intervenire in proprio
nella causa;
g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti
i cui diritti è stato autorizzato a far valere: 1)
dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b),
entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso
provvedimento; 2) delle difese svolte dal convenuto, entro un
termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva
al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di
cui alla lettera d); 3) della sua proposizione
dell'impugnazione
della sentenza entro il termine perentorio fissato dal
giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le
informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei
casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i
cui diritti sono fatti valere: 3.1) che possono compiere gli
atti indicati nella lettera f); 3.2) che la sentenza di
merito sfavorevole passata in giudicato non comporterà per
loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti
indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della
sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera i);
3.3) nei casi di cui alla lettera m), che la sentenza di
condanna passata in giudicato potrà consentire loro di
partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di
cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate
ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al
numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti
di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza
di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore
nei confronti del convenuto;
h) se l'ordinanza di cui alla lettera b) non
è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il
giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i
cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la
somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa,
sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente
identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente
identificati complessivamente considerati; nella stessa
sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla
cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei
suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza
siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi
della lettera e), e determina, anche d'ufficio, una
somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di
inottemperanza a tale capo della decisione; la somma deve
essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza,
tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua
precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su
istanza dell'attore
autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può
ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare
la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando
ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di
soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da
liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per
ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con
esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono
stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente
determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa;
la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni
giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della
condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando
questa non sia stata revocata;
i) se l'autorizzazione a far valere i diritti
altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato
fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui
diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente
articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per
revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;
l) l'avvocato che patrocina una parte autorizzata
a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non
può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che
agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso
convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far
valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i
rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2)
e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in
alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona,
sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della
lettera f) da parte dei soggetti i cui diritti il suo
cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di
ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai
sensi dell'articolo 381 del codice penale;
m) se l'autorizzazione di cui alla lettera
b) non viene revocata prima del passaggio in giudicato
della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in
favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato
autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del
capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti
non personalmente identificati ai sensi del presente articolo
può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in
giudicato e secondo le modalità previste nella presente
lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il
giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia
interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di
provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti
non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli
atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal
debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza
deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia
tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore
il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del
debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore
speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi
della lettera e), dell'avvio del procedimento di
distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle
domande di partecipazione alla distribuzione delle somme,
nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione;
quando non è risultato possibile conseguire una somma
sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di
distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati
tramite avviso ai sensi della citata lettera e); le
domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere
l'indicazione: 1) del nome, del cognome e della residenza,
ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni
non riconosciute o di comitati, della denominazione o della
ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha
la rappresentanza in giudizio, del richiedente; 2) della somma
di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria
degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si
qualifica come uno dei soggetti in precedenza non
personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti
valere; 3) dei documenti giustificativi
allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate,
il curatore speciale predispone un piano di distribuzione
delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento
delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il
compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme
corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali
somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal
debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello
Stato; il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro
dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al
giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di
coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i
reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche
d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide
sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non
impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa
ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data
esecuzione quando non può più essere modificato.
Art. 4.
(Indennizzi automatici a tutela dei risparmiatori e degli
investitori).
1. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui
all'articolo 13, con appositi regolamenti, stabiliscono gli
obblighi di informazione e di correttezza delle banche e degli
intermediari finanziari nei rapporti con i risparmiatori e con
gli investitori.
2. La Banca d'Italia e l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari, nei medesimi
regolamenti di cui al comma 1, stabiliscono forme di
indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli
investitori in caso di inadempimento degli obblighi di
informazione e di correttezza.
3. La corresponsione dell'indennizzo automatico previsto
al comma 2 non preclude l'esercizio delle azioni innanzi al
giudice ordinario per il risarcimento del maggior danno
eventualmente subìto.
Art. 5.
(Circolazione degli strumenti finanziari).
1. Dopo l'articolo 24 del testo unico delle disposizioni
in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il
seguente:
"Art. 24-bis. - (Limiti alla circolazione e garanzia
dei titoli di debito). - 1. In caso di sottoscrizione o
acquisto di obbligazioni o altri titoli di debito destinati
alla sottoscrizione da parte di investitori istituzionali
sottoposti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali, tali soggetti sono tenuti a conservarli nel proprio
patrimonio per un periodo non inferiore a due anni dalla data
di sottoscrizione o di acquisto.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono altresì tenuti
a rispondere della solvenza dell'emittente, nei confronti
degli acquirenti che non sono investitori professionali o soci
della società emittente, qualora abbiano trasferito le
obbligazioni o gli altri titoli di debito prima della scadenza
del termine di due anni ovvero se, al momento in cui è
avvenuto il trasferimento, erano a conoscenza dell'insolvenza
dell'emittente".
Art. 6.
(Limiti di emissione).
1. Il limite di cui all'articolo 2412 del codice civile è
riferito alla somma delle obbligazioni e degli altri titoli di
debito emessi dalla società unitamente alle garanzie prestate
dalla società medesima per obbligazioni e altri titoli di
debito emessi da società controllate o collegate, anche
indirettamente, dalla società o dallo stesso soggetto che
controlla detta società.
Capo III
DISCIPLINA DEI CONFLITTI DI INTERESSE E DELLE INFORMAZIONI IN
ORDINE ALLE SOCIETA' CHE FANNO APPELLO AL MERCATO DEI CAPITALI
DI RISCHIO
Art. 7.
(Divieti di rapporti finanziari diretti e indiretti nelle
banche).
1. Le banche diverse da quelle cooperative i cui titoli
non sono stati ammessi alla quotazione non possono concedere
prestiti, fideiussioni, garanzie, acquistare strumenti
finanziari di qualsivoglia natura né avere rapporti
contrattuali inerenti all'attività bancaria con azionisti che
detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni
superiori al 2 per cento o che comunque partecipano a
sindacati di voto.
2. Il medesimo divieto di cui al comma 1 si applica:
a) ai componenti degli organi di amministrazione,
controllo e vigilanza, nonché ai direttori generali e alle
società nelle quali i propri soci ovvero i componenti dei
propri organi di amministrazione, sorveglianza e controllo
hanno una partecipazione rilevante o di controllo;
b) alle società di cui i medesimi soggetti sono
componenti degli organi di amministrazione e controllo.
3. La Banca d'Italia nell'ambito dei poteri di vigilanza
di cui dispone è tenuta a verificare almeno ogni triennio
l'insussistenza di operazioni vietate ai sensi del presente
articolo.
4. I contratti vietati ai sensi del presente articolo, che
sono stati conclusi prima della data di entrata in vigore
della presente legge, sono efficaci sino alla scadenza e in
ogni caso per un periodo non superiore a diciotto mesi. Ove si
tratti di operazioni soggette a revoca, la stessa deve essere
effettuata entro dodici mesi.
Capo IV
DISCIPLINA DELLA REVISIONE CONTABILE OBBLIGATORIA. DISCIPLINA
DELL'AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE
Art. 8.
(Comitato di garanzia).
1. E' istituito presso l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui
all'articolo 13 il Comitato di garanzia della quotazione e
dell'attività di revisione, di seguito denominato
"Comitato".
2. Il Comitato è formato da cinque componenti, scelti tra
professori ordinari di materie giuridiche o economiche ovvero
tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli
avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori
contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza
professionale, di cui:
a) due designati dall'Autorità per la trasparenza
e il corretto funzionamento dei mercati finanziari;
b) uno designato dalla associazione di categoria
più rappresentativa a livello nazionale delle società per
azioni;
c) uno designato dalla associazione di categoria
più rappresentativa a livello nazionale dei gestori di fondi
mobiliari e di gestioni patrimoniali;
d) uno designato da Borsa italiana Spa.
3. Il Comitato elegge il presidente, scelto tra i
componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari.
4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è
immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i
componenti designati dall'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari durano in carica
sette anni.
Art. 9.
(Funzioni del Comitato).
1. Il Comitato ammette le società alla quotazione,
stabilendo i criteri e vigilando sul loro effettivo
rispetto.
2. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e
l'efficacia dell'attività di revisione contabile.
3. Al fine di cui al comma 2, il Comitato:
a) designa, sulla base di criteri di rotazione
preventivamente definiti, la società incaricata della
revisione nelle società che fanno appello al mercato dei
capitali di rischio;
b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel
regolamento sulle attività di revisione contabile di cui
all'articolo 10, il compenso dovuto alla società di revisione
per l'attività svolta;
c) gestisce il fondo per la remunerazione delle
società di revisione contabile costituito dai compensi dovuti
dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi
pagamenti, secondo le modalità definite dal regolamento sulle
attività di revisione contabile.
Art. 10.
(Regolamento sulle attività
di revisione contabile).
1. L'Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13,
su proposta del Comitato, adotta, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il regolamento sulle
attività di revisione contabile, contenente i criteri e le
regole necessari a garantire l'indipendenza della società di
revisione contabile e l'efficacia della relativa attività, tra
cui, in particolare, quelli aventi ad oggetto:
a) le linee e i princìpi contabili cui l'attività
di revisione contabile deve attenersi;
b) il limite massimo ai mandati delle società
incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre
mandati consecutivi;
c) le regole di rotazione del partner
incaricato della revisione contabile di ciascuna società;
d) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di
società, dovendosi prevedere che la medesima società di
revisione si occupi di tutto il gruppo;
e) le regole sulla possibilità e sui limiti alla
consulenza prestata alla società revisionata dalla società di
revisione contabile o da società ad essa, anche
indirettamente, collegate o da essa controllate;
f) i criteri generali di determinazione delle
tariffe dovute per l'attività di revisione contabile;
g) i criteri, le forme e le modalità di
assicurazione del rischio derivante dall'attività di revisione
contabile;
h) le modalità di gestione del fondo per la
remunerazione delle società di revisione contabile;
i) le misure di incentivazione all'ingresso nel
mercato della revisione di nuove società.
Art. 11.
(Vigilanza sulle attività
di revisione contabile)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo in materia di vigilanza sulle attività di
revisione contabile, in conformità ai seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari di cui
all'articolo 13 adeguati poteri ispettivi nei confronti delle
società di revisione contabile e delle società sottoposte a
revisione nel rispetto di
apposite procedure e regole a garanzia delle stesse
società;
b) attribuire all'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari adeguati poteri
sanzionatori nei confronti delle società di revisione
contabile e delle società sottoposte a revisione, in caso di
violazione delle norme in materia di attività di revisione
contabile dettate dalla legge e dal regolamento di cui
all'articolo 10, nel rispetto del principio del
contraddittorio;
c) precludere alle società sanzionate di
beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di
sanzioni amministrative.
Capo V
DISCIPLINA DELLE AUTORITA'
DEL SISTEMA
Art. 12.
(Vigilanza per finalità).
1. La Banca d'Italia assicura la stabilità delle banche e
di tutti gli altri operatori e intermediari finanziari,
garantendone la sana e prudente gestione. A tale fine, alla
Banca d'Italia sono attribuiti anche le relative competenze e
i poteri di vigilanza dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) e
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) in
materia di stabilità.
2. L' Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari di cui all'articolo 13
assicura la trasparenza del mercato in cui operano le banche e
tutti gli altri operatori e intermediari finanziari e le
società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati.
A tale fine, all'Autorità per la trasparenza e il corretto
funzionamento dei mercati finanziari sono inoltre assegnate le
competenze attribuite dal titolo VI del testo unico delle
leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, alla Banca d'Italia; le
competenze attribuite all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 174; le competenze attribuite
alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h)
e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e
successive modificazioni. L'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari succede in tutti
i rapporti attivi e passivi in capo alla Commissione nazionale
per le società e la borsa.
3. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sono abrogati. I provvedimenti
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono
adottati sentito il parere della Banca d'Italia in ordine ai
possibili riflessi sulla stabilità delle banche e degli altri
operatori e intermediari finanziari.
Art. 13.
(Istituzione e criteri di nomina dei componenti
dell'Autorità per la trasparenza e il corretto funzionamento
dei mercati finanziari).
1. E' istituita l'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari. L'Autorità è
organo collegiale composto dal presidente e da quattro membri,
nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze. Le designazioni del
Governo in merito alle nomine sono previamente sottoposte al
parere delle Commissioni parlamentari competenti.
2. Le Commissioni parlamentari competenti, ai fini di cui
al comma 1, possono procedere all'audizione delle persone
designate. In nessun caso le nomine possono essere effettuate
in mancanza del parere favorevole espresso a maggioranza di
due terzi dei componenti le Commissioni parlamentari.
3. I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari sono scelti tra
persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovate
esperienza e competenza nei settori in cui opera la stessa
Autorità.
4. Il curriculum dei componenti dell'Autorità per la
trasparenza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari
è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in allegato ai
decreti di nomina.
5. I componenti dell'Autorità per la trasparenza e il
corretto funzionamento dei mercati finanziari sono nominati
per un periodo di sette anni e non possono essere confermati
nella carica.
Art. 14.
(Coordinamento tra le Autorità).
1. E' istituito il Comitato di coordinamento tra le
Autorità del Sistema, che adotta le misure necessarie per
assicurare il coordinamento nella regolazione del mercato e lo
scambio di informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra
le Autorità del Sistema.
Art. 15.
(Rapporti istituzionali).
1. Le Autorità del Sistema riferiscono alle Camere sui
risultati dell'attività svolta presentando una relazione
annuale, che è sottoposta all'esame delle Commissioni
parlamentari competenti.
2. Le Autorità del Sistema trasmettono alle Camere e al
Governo pareri e segnalazioni in ordine alle modifiche
legislative e regolamentari necessarie alla tutela del
risparmio.
3. Le Autorità del Sistema collaborano, anche mediante
scambio di informazioni, con le autorità e con le
amministrazioni competenti dell'Unione europea e degli altri
Stati esteri, al fine di agevolare le rispettive funzioni.
4. Le pubbliche amministrazioni sono tenute a fornire alle
Autorità del Sistema,
oltre a notizie e informazioni, la collaborazione necessaria
per l'adempimento delle loro funzioni.
Art. 16.
(Procedimenti generali).
1. I procedimenti delle Autorità del Sistema volti
all'adozione di atti regolamentari e generali, esclusi quelli
attinenti all'organizzazione interna, devono garantire la
partecipazione all'attività istruttoria di organismi che siano
espressione degli operatori di settore e dei destinatari delle
singole norme, nonché dei soggetti rappresentativi di
interessi collettivi e diffusi. In particolare, l'adozione
degli atti deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio
del procedimento, dalla diffusione di schemi e di versioni
preliminari dell'atto da adottare al fine di acquisire
osservazioni scritte, nonché dalla convocazione di audizioni
dei soggetti di cui al presente comma al fine di esaminare
congiuntamente il contenuto degli schemi e le osservazioni
presentate.
2. Le Autorità del Sistema promuovono la redazione di
codici deontologici o norme di autoregolamentazione da parte
dei soggetti operanti nel settore interessato.
3. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere
preceduta da un'analisi sull'impatto della regolamentazione,
ed in particolare da un'analisi sui costi-benefìci,
sull'attività delle imprese e sugli interessi degli
investitori e dei risparmiatori Nella definizione del
contenuto degli atti di regolazione generale, le Autorità del
Sistema si ispirano in ogni caso al principio di
proporzionalità, inteso come principio di esercizio del potere
adeguato al raggiungimento del fine, che comporti il minore
sacrificio degli interessi dei destinatari. Le medesime
Autorità sottopongono a revisione periodica, al massimo ogni
tre anni, il contenuto degli atti di regolazione adottati, al
fine di adeguarli all'evoluzione delle condizioni di mercato e
degli interessi degli investitori e dei risparmiatori.
4. Le Autorità del Sistema disciplinano con propri
regolamenti l'applicazione dei princìpi di cui al presente
articolo indicando, altresì, in modo tassativo le ipotesi di
necessità e di urgenza che possono giustificare in via
eccezionale la loro deroga.
Art. 17.
(Procedimenti individuali).
1. Ai procedimenti delle Autorità del Sistema volti
all'emanazione di atti individuali si applicano i princìpi
sulla partecipazione al procedimento, sull'accesso agli atti
amministrativi, sull'individuazione e sulle funzioni del
responsabile del procedimento, stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. I procedimenti di
controllo a carattere contenzioso e i procedimenti
sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei princìpi
della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza
degli atti istruttori, del contraddittorio orale, della
verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni
istruttorie degli uffici e funzioni giudicanti del collegio.
Le medesime Autorità disciplinano con propri regolamenti
l'applicazione dei princìpi di cui al presente comma.
2. Le Autorità del Sistema possono irrogare, nel rispetto
del principio di proporzionalità, sanzioni amministrative,
anche di carattere pecuniario, nei seguenti casi:
a) compimento di atti o di comportamenti in
contrasto con la disciplina del settore di competenza;
b) inottemperanza o inosservanza dei propri
provvedimenti da parte dei soggetti vigilati.
3. I soggetti sanzionati ai sensi del comma 2 non possono
beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni
pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di
sanzioni amministrative.
Art. 18.
(Fondo di garanzia per gli investitori e i
risparmiatori).
1. I proventi delle sanzioni comminate per gli illeciti
commessi da amministratori, direttori generali, sindaci,
liquidatori e revisori di società quotate nell'esercizio delle
rispettive funzioni o attività, sono devoluti ad un apposito
fondo destinato ad assicurare il risarcimento dei danni
conseguenti alla violazione delle norme a tutela degli
investitori e dei risparmiatori.
Capo VI
DISPOSIZIONI SANZIONATORIE
Art. 19.
(Sanzioni).
1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal
seguente:
"Art. 2621 (False comunicazioni sociali). Gli
amministratori, i direttori generali, i sindaci e i
liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o
il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un
ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre
comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono
fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni
doverose sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria della società o del gruppo al quale essa
appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari
sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da
uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui
le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla
società per conto di terzi".
2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.
Art. 20.
(Norme a tutela del corretto svolgimento dell'incarico di
revisione contabile).
1. Alla rubrica dell'articolo 2624 del codice civile, dopo
la parola: "Falsità" sono inserite le seguenti: "od omissioni
di controlli".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 2624 del codice
civile è inserito il seguente:
"I responsabili della revisione i quali omettono di
compiere i dovuti controlli sulle informazioni concernenti la
situazione economica, patrimoniale o finanziaria della
società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione,
siano esse state ricevute dalla società, dall'ente o dal
soggetto stesso ovvero da altra società, ente o soggetto
incaricati della revisione dei bilanci delle società da questa
controllate, sono puniti, se la condotta non ha cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni sulla
predetta situazione, con la reclusione fino a sei mesi e la
multa fino a cinquemila euro".
3. All'articolo 2624 del codice civile è aggiunto, in
fine, il seguente comma:
"Se la condotta di cui al secondo comma ha cagionato un
danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena
è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da
cinquemila a diecimila euro"
4. Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo
25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserita la seguente:
"f-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista
dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la
sanzione pecuniaria da cinquanta a ottanta quote;".
5. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo
25-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è
inserita la seguente:
"g-bis) per il delitto di falsità nelle relazioni
o nelle comunicazioni delle società
di revisione, previsto dall'articolo 2624, quarto comma, del
codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a trecento
quote nonché le sanzioni interdittive previste all'articolo 9,
comma 2, lettere a), b), c) ed e), del presente
decreto;".
6. Al comma 1 dell'articolo 164 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole:
"Alla società di revisione" sono inserite le seguenti: "e ai
revisori incaricati".
Art. 21.
(Violazioni ai divieti di rapporti finanziari diretti e
indiretti nelle banche).
1. L'infrazione ai divieti di cui all'articolo 7 è
sanzionata con un'ammenda pari al 30 per cento del credito
illecitamente concesso, dei titoli irregolarmente acquisiti,
delle forniture e dell'intero importo di eventuali
prestazioni. L'ammenda è a carico, in parti eguali, della
banca erogante e del beneficiario.
2. Le eventuali operazioni non conformi al disposto di cui
all'articolo 7 sono nulle.
3. Gli amministratori delle banche che hanno partecipato
alla o alle delibere e i componenti gli organi di controllo
decadono nel momento della rilevazione del fatto vietato ai
sensi dell'articolo 7 e non possono assumere cariche di
qualsiasi natura in istituti di credito per un
quinquennio.