XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4746
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 47 della Costituzione
incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
Il Parlamento non può quindi non essere attento alla
gestione del risparmio e ad un corretto collocamento dei
titoli presso i risparmiatori, che, spesso, sono i soggetti
deboli del sistema.
I recenti eventi (casi Parmalat, Cirio, bond
argentini, titoli emessi dalla Banca 121) impongono la
presentazione di una proposta di legge diretta ad individuare
possibili rimedi a tutela dei risparmiatori e ad introdurre
nell'ordinamento strumenti tesi a garantire i risparmiatori
stessi che, sottoscrivendo titoli, hanno subìto un grave
pregiudizio sotto il profilo patrimoniale per responsabilità
degli intermediari finanziari, ovvero per cause che attengono
alla condotta delle imprese o dei soggetti emittenti ovvero
per cause di forza maggiore.
Si intendono, in particolare, adottare alcune soluzioni
atte a garantire i risparmiatori danneggiati, senza tuttavia
ricorrere ad ipotesi particolarmente gravose per il sistema
creditizio nel suo complesso, che non può essere indebolito
nel suo operato, ma che, allo stesso tempo, deve essere
chiamato ad assumere le proprie responsabilità.
Si interviene con lo strumento della delega al Governo, da
esercitare nel termine breve di sei mesi, al fine di
realizzare
un intervento sistematico che dia, comunque, maggiore
tranquillità a quanti vogliono investire i loro risparmi in
titoli e, quindi, con il fine di restituire fiducia al mondo
del risparmio. Si avverte infatti la necessità di ristabilire
la fiducia tra risparmiatori, imprese e banche.
Lo Stato, attraverso un meccanismo di aiuti ai
risparmiatori, da un lato, e di revisione del sistema dei
controlli sulle società e banche, dall'altro, deve ristabilire
il clima di fiducia e di collaborazione tra sistema economico
e risparmiatori, difendendo la credibilità del sistema e
ristabilendo un corretto rapporto tra economia ed etica.
L'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad
adottare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre
strumenti di tutela per i risparmiatori - intendendosi per
risparmiatori solo persone fisiche - e indica i princìpi e
criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare
nell'esercizio della delega.
La delega deve individuare le condizioni in presenza delle
quali i soggetti interessati possono avvalersi degli strumenti
di tutela previsti, strumenti che sono alternativamente:
1) obbligo degli intermediari, che hanno collocato gli
strumenti finanziari, di riacquistarli nel limite massimo, per
ciascun cliente, di 25 mila euro;
2) possibilità, per i sottoscrittori, di portare in
deduzione le minusvalenze derivanti dalla sottoscrizione dei
titoli;
3) facoltà per ciascun soggetto di cedere i titoli allo
Stato dietro attribuzione di buoni del tesoro pluriennali a
lunga scadenza, nel limite massimo di 10 mila euro per ciascun
soggetto.
La delega prevede anche l'istituzione di un fondo di
garanzia per corrispondere indennizzi monetari a soggetti
danneggiati a seguito di sottoscrizione di titoli divenuti
inesigibili.
Nell'articolo 2 è prevista la trasmissione dei decreti
legislativi alle Camere per l'espressione dei relativi pareri
da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
All'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria.