XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4746




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 47 della Costituzione incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme.
        Il Parlamento non può quindi non essere attento alla gestione del risparmio e ad un corretto collocamento dei titoli presso i risparmiatori, che, spesso, sono i soggetti deboli del sistema.
        I recenti eventi (casi Parmalat, Cirio, bond argentini, titoli emessi dalla Banca 121) impongono la presentazione di una proposta di legge diretta ad individuare possibili rimedi a tutela dei risparmiatori e ad introdurre nell'ordinamento strumenti tesi a garantire i risparmiatori stessi che, sottoscrivendo titoli, hanno subìto un grave pregiudizio sotto il profilo patrimoniale per responsabilità degli intermediari finanziari, ovvero per cause che attengono alla condotta delle imprese o dei soggetti emittenti ovvero per cause di forza maggiore.
        Si intendono, in particolare, adottare alcune soluzioni atte a garantire i risparmiatori danneggiati, senza tuttavia ricorrere ad ipotesi particolarmente gravose per il sistema creditizio nel suo complesso, che non può essere indebolito nel suo operato, ma che, allo stesso tempo, deve essere chiamato ad assumere le proprie responsabilità.
        Si interviene con lo strumento della delega al Governo, da esercitare nel termine breve di sei mesi, al fine di realizzare un intervento sistematico che dia, comunque, maggiore tranquillità a quanti vogliono investire i loro risparmi in titoli e, quindi, con il fine di restituire fiducia al mondo del risparmio. Si avverte infatti la necessità di ristabilire la fiducia tra risparmiatori, imprese e banche.
        Lo Stato, attraverso un meccanismo di aiuti ai risparmiatori, da un lato, e di revisione del sistema dei controlli sulle società e banche, dall'altro, deve ristabilire il clima di fiducia e di collaborazione tra sistema economico e risparmiatori, difendendo la credibilità del sistema e ristabilendo un corretto rapporto tra economia ed etica.
        L'articolo 1 della proposta di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine di introdurre strumenti di tutela per i risparmiatori - intendendosi per risparmiatori solo persone fisiche - e indica i princìpi e criteri direttivi che il Governo è tenuto a rispettare nell'esercizio della delega.
        La delega deve individuare le condizioni in presenza delle quali i soggetti interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti, strumenti che sono alternativamente:

            1) obbligo degli intermediari, che hanno collocato gli strumenti finanziari, di riacquistarli nel limite massimo, per ciascun cliente, di 25 mila euro;

            2) possibilità, per i sottoscrittori, di portare in deduzione le minusvalenze derivanti dalla sottoscrizione dei titoli;

            3) facoltà per ciascun soggetto di cedere i titoli allo Stato dietro attribuzione di buoni del tesoro pluriennali a lunga scadenza, nel limite massimo di 10 mila euro per ciascun soggetto.
        La delega prevede anche l'istituzione di un fondo di garanzia per corrispondere indennizzi monetari a soggetti danneggiati a seguito di sottoscrizione di titoli divenuti inesigibili.
        Nell'articolo 2 è prevista la trasmissione dei decreti legislativi alle Camere per l'espressione dei relativi pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
        All'articolo 3 è individuata la copertura finanziaria.




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