XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4746
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione
di strumenti a tutela dei risparmiatori).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per l'introduzione nell'ordinamento di
strumenti volti a tutelare i risparmiatori che hanno subito un
grave danno patrimoniale a seguito della sottoscrizione di
strumenti finanziari, emessi da enti o soggetti pubblici o
privati, anche esteri, risultati in tutto o in parte
inesigibili.
2. Le misure di tutela previste dalla presente legge e dai
decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si applicano
alle sole persone fisiche, con esclusione di coloro i quali,
anche per interposta persona, partecipano al capitale ovvero
sono esponenti aziendali del soggetto emittente ovvero
dell'intermediario che ha collocato gli strumenti finanziari,
e per eventi verificatisi e/o accertati a decorrere dall'anno
2001.
3. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo
il Governo è tenuto al rispetto dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) individuazione delle condizioni in presenza
delle quali i soggetti interessati possono avvalersi degli
strumenti di tutela di cui alla presente legge, mediante
presentazione di apposita istanza al Ministero dell'economia e
delle finanze, in cui il soggetto interessato deve:
1) indicare l'ammontare, la natura, la scadenza degli
strumenti finanziari sottoscritti e il soggetto emittente,
nonché, tranne i casi in cui l'inesigibilità risulti in
maniera inequivoca, ovvero in presenza di procedura
concorsuale, gli estremi della pronuncia del giudice che ha
dichiarato l'inesigibilità;
2) certificare, sotto propria responsabilità, la
mancata conoscenza di fatti o situazioni che, in base
all'ordinaria diligenza, avrebbero dovuto indurre ad evitare
la sottoscrizione degli strumenti finanziari e dichiarare la
propria buona fede all'atto della sottoscrizione;
3) dichiarare a quale delle misure di tutela indicate
alla lettera d) intende accedere;
b) previsione dell'obbligo del Ministero
dell'economia e delle finanze di pronunciarsi sulle istanze
presentate ai sensi della lettera a) entro il termine di
novanta giorni dalla data di presentazione, salvo
differimento, comunque non superiore ad ulteriori novanta
giorni, quando risulti necessario integrare le informazioni e
i dati che il soggetto interessato deve comunicare ai fini
dell'accoglimento dell'istanza;
c) previsione della facoltà del Ministero
dell'economia e delle finanze di richiedere la trasmissione di
dati e notizie, a fini istruttori, al soggetto emittente e
all'intermediario che ha collocato gli strumenti finanziari
sulle caratteristiche e le modalità di emissione e di
collocamento degli stessi, nonché il parere della Banca
d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo ovvero di
Borsa italiana Spa;
d) in caso di accoglimento dell'istanza da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze prevedere:
1) l'obbligo degli intermediari finanziari che hanno
collocato gli strumenti finanziari di riacquistarli dai
soggetti danneggiati che li hanno sottoscritti, nel limite
massimo, per ciascun soggetto, di 25 mila euro, con il
rilascio, a titolo di corrispettivo, di strumenti finanziari
emessi dagli stessi intermediari per il medesimo valore
nominale, fermo restando il diritto del soggetto medesimo al
risarcimento del maggiore danno eventualmente subito;
2) le possibilità per i soggetti interessati di
portare in deduzione, in sede di dichiarazione dei redditi, le
minusvalenze derivanti dalle perdite subite per un importo non
superiore a 10 mila euro annui e comunque nel limite massimo
complessivo di 30 mila euro in tre anni;
3) la facoltà di cedere allo Stato gli strumenti
finanziari sottoscritti, nel limite massimo di 10 mila euro
per ciascun soggetto, dietro attribuzione di titoli emessi
dallo Stato. A tale fine, il Ministero dell'economia e delle
finanze è autorizzato ad emettere buoni del tesoro poliennali,
con durata non inferiore a 10 anni, nel limite massimo di 50
milioni di euro per ciascun anno, a decorrere dal 2004. Tali
emissioni non concorrono al raggiungimento del limite
dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici,
annualmente stabilito dalla legge di approvazione del
bilancio;
e) istituzione di un fondo di garanzia per la
corresponsione di indennizzi monetari per le perdite derivanti
dalla inesigibilità dei titoli sottoscritti, comunque nel
limite massimo di 50 mila euro per ciascun soggetto. Il fondo
è alimentato da: 1) contributi degli intermediari, da
stabilire in misura proporzionale ai rispettivi patrimoni, e
comunque per un valore non superiore allo 0,1 per cento del
patrimonio di ciascun intermediario; 2) un contributo dello
Stato, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a
decorrere dal 2004; 3) i proventi derivanti dalle sanzioni
amministrative pecuniarie comminate per le violazioni degli
obblighi previsti dalla normativa vigente in materia. Il fondo
è gestito da apposito organismo costituito dal Ministero
dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca
d'Italia e la CONSOB.
Art. 2.
(Parere parlamentare).
1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 1, ciascuno
dei quali corredato della relazione tecnica sugli effetti
finanziari delle disposizioni in esso contenute, sono
trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da
parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e
per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi
entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di
rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere
comunque adottati.
2. Nel caso in cui non intenda conformarsi alle condizioni
formulate nei pareri espressi, il Governo è tenuto a
trasmettere nuovamente alle Camere i testi entro i trenta
giorni successivi all'espressione dei pareri, corredati dai
necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri
definitivi delle Commissioni parlamentari, che si pronunciano
entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
Art. 3.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valuti in 75 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.