XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4745




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge affronta un tema delicato ma essenziale per lo sviluppo del nostro "sistema giustizia" e, di conseguenza, vitale per l'avanzamento del nostro sistema democratico. Come è noto su queste tematiche si è svolto un dibattito, spesso teso poiché influenzato dallo scontro politico attualmente esistente tra maggioranza ed opposizione, che ha investito sia i comuni cittadini che tutte le categorie interessate. E' utile ribadire, sperando che l'appello non cada nel vuoto, che sarebbe essenziale, come in tutte le riforme che interessano l'intero Paese e non una sola parte di esso, che su questi temi si arrivasse ad un confronto il più ampio e sereno possibile, come avviene in tutte le liberaldemocrazie del mondo.
        Di conseguenza, pur sapendo che sulla riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e su altri temi ad esso collegati, vi è attualmente in discussione, alla Camera dei deputati, un disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica, riteniamo indispensabile presentare la presente proposta di legge che, raccogliendo in parte il contributo importante della Giunta delle Camere penali, cerca, al di là del clima rovente che sta avvelenando il dibattito su queste materie, di arrivare a soluzioni che rendano il nostro "sistema giustizia" più avanzato e più vicino ai cittadini.
        E' incontestabile che l'attuale livello di fiducia sulla corretta amministrazione della giustizia sia praticamente inesistente, tali e tante sono le inefficienze ed i ritardi con i quali si deve scontrare ogni persona che, come imputato o parte lesa, ha a che fare con "la giustizia".
        In questa situazione, nella quale pesano in modo determinante la mancanza di organici e l'inadeguatezza nella quale vengono lasciati i nostri uffici giudiziari, la strumentalizzazione della giustizia per fini politici sicuramente non favorisce la possibilità di arrivare alla riforma necessaria.
        E' necessario, quindi, ribadire che una magistratura forte, indipendente e autonoma è indispensabile per arrivare ad una giustizia forte, indipendente e autonoma. Va ristabilita la fiducia dei cittadini in una giustizia efficiente, con un giudice che non solo è ma anche appare imparziale, equidistante sia dal pubblico ministero che dall'avvocato.
        Per questo con la presente proposta di legge, all'articolo 2, si propone l'istituzione di una Scuola superiore delle professioni giudiziarie che offra la possibilità, a tutti i laureati in giurisprudenza, di partecipare ad una seria formazione post universitaria, con un primo anno comune e un secondo mirato all'approfondimento di materie idonee a garantire un corretto esercizio delle professioni di giudice, di pubblico ministero e di avvocato.
        In questo modo si consentirebbe a tutti i neolaureati di raggiungere una più elevata professionalità, partendo da una formazione comune per arrivare ad approfondire, nel secondo anno, le regole che disciplinano le rispettive professioni.
        Nell'articolo 3 si prevede che l'accesso alle carriere di giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorsi separati e che la partecipazione ai relativi concorsi possa avvenire solo se si è in possesso della laurea in giurisprudenza e dell'attestato di idoneità conseguito presso la Scuola superiore delle professioni giudiziarie. Si prevedono, inoltre, i meccanismi attraverso i quali sia gli avvocati che i magistrati, già nell'esercizio delle loro funzioni, possano partecipare a concorsi banditi per l'accesso alla magistratura giudicante.
        In questo modo si raggiungerebbe quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale". La Costituzione prevede un giudice indipendente da ogni altro potere e cioè soggetto soltanto alla legge come detta l'articolo 101, imparziale, cioè indifferente rispetto all'esito del processo e terzo, cioè del tutto distinto ed equidistante dalle parti, pubblico ministero e avvocati, con le quali non deve avere nulla in comune. Il principio della terzietà del giudice rispetto alle parti non va quindi confuso con il principio dell'imparzialità, requisito implicito e connaturato alla funzione giurisdizionale, ma ne esprime un aspetto ulteriore. Soltanto attraverso l'attuazione del principio della separazione delle carriere, tra pubblico ministero e giudice, il magistrato giudicante di ogni processo apparirà alle parti in causa, così come al cittadino, effettivamente al di sopra delle parti.
        Non va dimenticato, tra l'altro, il pronunciamento di circa dieci milioni di cittadini che nel corso del referendum, promosso dai radicali, svoltosi nel luglio del l999, si espressero in maniera netta a favore della separazione delle carriere.
        Nell'articolo 4 si delineano i cambiamenti che, all'interno del Consiglio superiore della magistratura (CSM), risultano necessari e in un ottica di adeguamento alla separazione delle carriere. Di qui l'articolazione in due sezioni, rispettivamente relative alla magistratura giudicante e a quella requirente, i cui membri vengono eletti sulla base di un sistema elettorale differenziato. Sulla previsione della divisione in due sezioni del CSM, merita di essere ricordata la sentenza della Cassazione civile sezioni unite n. 2203 del 31 luglio 1964, che ha affermato che non sussiste nella lettera e nello spirito delle disposizioni costituzionali una prescrizione secondo cui il CSM debba necessariamente espletare le sue funzioni nella sua integrale composizione e non possa, quindi, ripartirsi in sezioni con le garanzie stabilite con legge ordinaria.
        Con gli stessi criteri che informano complessivamente questa proposta di legge si prevede, all'articolo 5, che presso ogni corte di appello siano istituiti due distinti consigli giudiziari rispettivamente esercitanti la funzione giudicante e quella requirente. Membri di diritto, nonché presidenti dei su menzionati consigli, sono il procuratore generale della corte di appello, per ciò che concerne il consiglio requirente, e il primo presidente della corte di appello, per quanto riguarda il
consiglio giudicante.
        All'articolo 6 si prevedono norme atte a tutelare e garantire l'indipendenza e l'autonomia del pubblico ministero, nel contesto dei rapporti gerarchici interni alla procura.
        Infine, l'articolo 7, disciplina il regime transitorio prevedendo la possibilità per i magistrati in servizio di optare fra la carriera giudicante e quella requirente.
        La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, ormai di schiacciante attualità, di riformare l'ordinamento giudiziario rendendolo finalmente coerente ai connotati essenziali di un moderno Stato di diritto, quale è quello ormai chiaramente delineato dalla nostra Carta costituzionale.




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