XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4745
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
affronta un tema delicato ma essenziale per lo sviluppo del
nostro "sistema giustizia" e, di conseguenza, vitale per
l'avanzamento del nostro sistema democratico. Come è noto su
queste tematiche si è svolto un dibattito, spesso teso poiché
influenzato dallo scontro politico attualmente esistente tra
maggioranza ed opposizione, che ha investito sia i comuni
cittadini che tutte le categorie interessate. E' utile
ribadire, sperando che l'appello non cada nel vuoto, che
sarebbe essenziale, come in tutte le riforme che interessano
l'intero Paese e non una sola parte di esso, che su questi
temi si arrivasse ad un confronto il più ampio e sereno
possibile, come avviene in tutte le liberaldemocrazie del
mondo.
Di conseguenza, pur sapendo che sulla riforma
dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e su altri temi ad esso collegati, vi è
attualmente in discussione, alla Camera dei deputati, un
disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica,
riteniamo indispensabile presentare la presente proposta di
legge che, raccogliendo in parte il contributo importante
della Giunta delle Camere penali, cerca, al di là del clima
rovente che sta avvelenando il dibattito su queste materie, di
arrivare a soluzioni che rendano il nostro "sistema giustizia"
più avanzato e più vicino ai cittadini.
E' incontestabile che l'attuale livello di fiducia sulla
corretta amministrazione della giustizia sia praticamente
inesistente, tali e tante sono le inefficienze ed i ritardi
con i quali si deve scontrare ogni persona che, come imputato
o parte lesa, ha a che fare con "la giustizia".
In questa situazione, nella quale pesano in modo
determinante la mancanza di organici e l'inadeguatezza nella
quale vengono lasciati i nostri uffici giudiziari, la
strumentalizzazione della giustizia per fini politici
sicuramente non favorisce la possibilità di arrivare alla
riforma necessaria.
E' necessario, quindi, ribadire che una magistratura
forte, indipendente e autonoma è indispensabile per arrivare
ad una giustizia forte, indipendente e autonoma. Va
ristabilita la fiducia dei cittadini in una giustizia
efficiente, con un giudice che non solo è ma anche appare
imparziale, equidistante sia dal pubblico ministero che
dall'avvocato.
Per questo con la presente proposta di legge, all'articolo
2, si propone l'istituzione di una Scuola superiore delle
professioni giudiziarie che offra la possibilità, a tutti i
laureati in giurisprudenza, di partecipare ad una seria
formazione post universitaria, con un primo anno comune
e un secondo mirato all'approfondimento di materie idonee a
garantire un corretto esercizio delle professioni di giudice,
di pubblico ministero e di avvocato.
In questo modo si consentirebbe a tutti i neolaureati di
raggiungere una più elevata professionalità, partendo da una
formazione comune per arrivare ad approfondire, nel secondo
anno, le regole che disciplinano le rispettive professioni.
Nell'articolo 3 si prevede che l'accesso alle carriere di
giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorsi
separati e che la partecipazione ai relativi concorsi possa
avvenire solo se si è in possesso della laurea in
giurisprudenza e dell'attestato di idoneità conseguito presso
la Scuola superiore delle professioni giudiziarie. Si
prevedono, inoltre, i meccanismi attraverso i quali sia gli
avvocati che i magistrati, già nell'esercizio delle loro
funzioni, possano partecipare a concorsi banditi per l'accesso
alla magistratura giudicante.
In questo modo si raggiungerebbe quanto previsto dal
secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione: "Ogni
processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in
condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale".
La Costituzione prevede un giudice indipendente da ogni altro
potere e cioè soggetto soltanto alla legge come detta
l'articolo 101, imparziale, cioè indifferente rispetto
all'esito del processo e terzo, cioè del tutto distinto ed
equidistante dalle parti, pubblico ministero e avvocati, con
le quali non deve avere nulla in comune. Il principio della
terzietà del giudice rispetto alle parti non va quindi confuso
con il principio dell'imparzialità, requisito implicito e
connaturato alla funzione giurisdizionale, ma ne esprime un
aspetto ulteriore. Soltanto attraverso l'attuazione del
principio della separazione delle carriere, tra pubblico
ministero e giudice, il magistrato giudicante di ogni processo
apparirà alle parti in causa, così come al cittadino,
effettivamente al di sopra delle parti.
Non va dimenticato, tra l'altro, il pronunciamento di
circa dieci milioni di cittadini che nel corso del
referendum, promosso dai radicali, svoltosi nel luglio
del l999, si espressero in maniera netta a favore della
separazione delle carriere.
Nell'articolo 4 si delineano i cambiamenti che,
all'interno del Consiglio superiore della magistratura (CSM),
risultano necessari e in un ottica di adeguamento alla
separazione delle carriere. Di qui l'articolazione in due
sezioni, rispettivamente relative alla magistratura giudicante
e a quella requirente, i cui membri vengono eletti sulla base
di un sistema elettorale differenziato. Sulla previsione della
divisione in due sezioni del CSM, merita di essere ricordata
la sentenza della Cassazione civile sezioni unite n. 2203 del
31 luglio 1964, che ha affermato che non sussiste nella
lettera e nello spirito delle disposizioni costituzionali una
prescrizione secondo cui il CSM debba necessariamente
espletare le sue funzioni nella sua integrale composizione e
non possa, quindi, ripartirsi in sezioni con le garanzie
stabilite con legge ordinaria.
Con gli stessi criteri che informano complessivamente
questa proposta di legge
si prevede, all'articolo 5, che presso ogni corte di appello
siano istituiti due distinti consigli giudiziari
rispettivamente esercitanti la funzione giudicante e quella
requirente. Membri di diritto, nonché presidenti dei su
menzionati consigli, sono il procuratore generale della corte
di appello, per ciò che concerne il consiglio requirente, e il
primo presidente della corte di appello, per quanto riguarda
il
consiglio giudicante.
All'articolo 6 si prevedono norme atte a tutelare e
garantire l'indipendenza e l'autonomia del pubblico ministero,
nel contesto dei rapporti gerarchici interni alla procura.
Infine, l'articolo 7, disciplina il regime transitorio
prevedendo la possibilità per i magistrati in servizio di
optare fra la carriera giudicante e quella requirente.
La presente proposta di legge nasce dall'esigenza, ormai
di schiacciante attualità, di riformare l'ordinamento
giudiziario rendendolo finalmente coerente ai connotati
essenziali di un moderno Stato di diritto, quale è quello
ormai chiaramente delineato dalla nostra Carta
costituzionale.