XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4745
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Delega al Governo).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, con
l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, uno o più decreti legislativi
diretti a:
a) istituire la Scuola superiore delle professioni
giudiziarie (SSPG) preposta all'attività di formazione, di
tirocinio e di aggiornamento professionale di uditori
giudiziari, giudici, pubblici ministeri ed avvocati;
b) modificare i criteri di accesso alle carriere
di giudice e di pubblico ministero;
c) modificare i criteri di nomina e le competenze
del Consiglio superiore della magistratura (CSM);
d) disciplinare la composizione, le competenze e
la durata in carica del consiglio giudiziario giudicante e del
consiglio giudiziario requirente;
e) stabilire le norme per il rispetto dei princìpi
di indipendenza e di autonomia del pubblico ministero.
2. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi
adottati nell'esercizio della delega di cui al comma 1
divengono efficaci dal centottantesimo giorno successivo a
quello della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro i centoventi
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1,
le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei
decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di
cui al medesimo comma 1 con la normativa vigente in materia e
la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre
l'abrogazione delle disposizioni con esse incompatibili. Le
disposizioni dei decreti legislativi previsti dal presente
comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata al
comma 2.
4. Gli schemi dei decreti legislativi adottati
nell'esercizio della delega di cui al comma 1 sono trasmessi
al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati,
affinché sia espresso dalle competenti Commissioni
parlamentari permanenti un parere entro il termine di due mesi
dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
emanati anche in mancanza del parere.
5. Le disposizioni previste dal comma 4 si applicano anche
per l'esercizio della delega di cui al comma 3, ma in tale
caso il termine per l'espressione dei pareri stabilito dal
medesimo comma 4 è ridotto alla metà.
6. Il Governo, con la procedura di cui al comma 4, entro
due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei
decreti legislativi adottati nell'esercizio della delega di
cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli
articoli 2, 3, 4, 5 e 6.
Art. 2.
(Scuola superiore delle professioni
giudiziarie).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la SSPG sia una struttura
didattica stabilmente organizzata dal CSM e dal consiglio
nazionale forense (CNF), preposta all'attività di formazione,
di tirocinio e di aggiornamento professionale di uditori
giudiziari, giudici, pubblici ministeri e avvocati;
b) prevedere che la SSPG sia diretta da un
comitato, della durata di quattro anni, composto da un giudice
e da un
pubblico ministero che esercitano funzioni di legittimità
nominati dal CSM, da due avvocati con almeno quindici anni di
esercizio della professione nominati dal CNF e da tre
professori universitari ordinari in materie giuridiche
nominati dal Consiglio universitario nazionale;
c) prevedere che nell'ambito del comitato di cui
alla lettera b) i membri nominano il presidente;
d) prevedere che i membri del comitato non siano
immediatamente rinnovabili e non possano far parte della
commissione di esame per l'ammissione alla SSPG;
e) prevedere che siano istituite almeno tre sedi
della SSPG a competenza interregionale;
f) prevedere che a decorrere dalla data di entrata
in funzione della SSPG annualmente siano svolte selezioni per
la partecipazione ad un corso biennale di preparazione ai
concorsi per l'ammissione alle carriere di giudice e di
pubblico ministero nonché all'esame di idoneità alla
professione di avvocato;
g) prevedere che il primo anno del corso di cui
alla lettera f) sia comune e che il secondo anno sia
mirato all'approfondimento delle materie che caratterizzano le
singole professioni giudiziarie nonché alla formazione
specifica degli aspiranti giudici, pubblici ministeri e
avvocati;
h) prevedere che alla fine del primo anno del
corso di cui alla lettera f) sia formulato un giudizio
di idoneità e di ammissione al secondo anno;
i) prevedere che chi non supera la valutazione di
idoneità al secondo anno possa ripetere, per non più di una
volta, il primo anno di corso;
l) prevedere che alla fine del secondo anno di
corso si consegua l'idoneità a partecipare ai concorsi di
ammissione alle carriere di giudice o di pubblico ministero,
nonché all'esame di abilitazione alla professione di
avvocato;
m) prevedere la possibilità di ripetere per una
sola volta il secondo anno di corso nel caso di valutazione
finale negativa.
Art. 3.
(Disciplina dei concorsi per l'accesso alle carriere di
giudice e di pubblico ministero).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'accesso alle carriere di
giudice e di pubblico ministero avvenga mediante concorsi
separati;
b) prevedere che siano ammessi ai concorsi per
l'accesso alle carriere di giudice e di pubblico ministero
coloro che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza a
seguito di un corso universitario di durata non inferiore a
quattro anni e che hanno conseguito il relativo attestato di
idoneità presso la SSPG;
c) prevedere che ai concorsi banditi per l'accesso
alla magistratura giudicante e a quella requirente possano
partecipare magistrati già nell'esercizio delle loro funzioni
da almeno cinque anni e avvocati con almeno cinque anni di
professione, previa frequentazione del corso di
specializzazione relativo al secondo anno della SSPG e il
conseguimento del diploma di idoneità;
d) disciplinare la composizione delle commissioni
esaminatrici e le modalità di nomina dei componenti;
e) prevedere che il concorso possa essere
sostenuto per non più di tre volte;
f) prevedere che nel caso in cui i pubblici
ministeri dopo cinque anni di effettivo esercizio
professionale vogliano passare alla carriera dei giudici
possano farlo mediante il concorso di cui alla lettera a),
con l'obbligo di esercitare le relative funzioni
nell'ambito di un distretto di corte di appello diverso da
quello in cui hanno svolto le funzioni di
pubblico ministero, e che comunque non può coincidere con
quello individuato ai sensi dell'articolo 11 del codice di
procedura penale;
g) prevedere che nel caso in cui i giudici dopo
cinque anni di effettivo esercizio professionale vogliano
passare alla carriera dei pubblici ministeri possano farlo
mediante il concorso di cui alla lettera a), con
l'obbligo di esercitare le relative funzioni nell'ambito di un
distretto di corte di appello diverso da quello in cui hanno
svolto le funzioni di giudice, e che comunque non può
coincidere con quello individuato ai sensi dell'articolo 11
del codice di procedura penale.
Art. 4.
(Criteri di nomina e competenze del CSM).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che la componente di magistrati
ordinari di cui al quarto comma dell'articolo 104 della
Costituzione sia eletta attraverso un sistema elettorale
differenziato sulla base della distinzione delle carriere di
giudice e di pubblico ministero;
b) prevedere che la quota di seggi spettante ai
rappresentanti dei giudici e dei pubblici ministeri sia
calcolata proporzionalmente sulla base della composizione
numerica dei rispettivi ruoli;
c) prevedere che il CSM, al suo interno, sia
articolato in due sezioni: la sezione giudicante e la sezione
requirente. Delle due sezioni fanno parte, rispettivamente, i
giudici e i pubblici ministeri eletti nonché i membri eletti
dal Parlamento;
d) prevedere che le due sezioni di cui alla
lettera c), siano, rispettivamente, competenti ad
esprimere il parere di cui alla lettera g) in materia di
assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni dei
giudici e dei pubblici ministeri;
e) prevedere che la sezione giudicante sia
presieduta dal primo Presidente della Corte di cassazione e la
sezione requirente sia presieduta dal Procuratore generale
presso la medesima Corte;
f) prevedere che il Vice Presidente del CSM
coordini e sovrintenda ai lavori delle due sezioni, vigilando
sul rispetto delle norme dell'ordinamento giudiziario cui è
tenuta l'attività delle sezioni;
g) prevedere che la decisione dei provvedimenti
nelle materie di cui alla lettera d) spetti al plenum
del CSM sulla base del parere obbligatorio espresso da
ciascuna delle due sezioni.
Art. 5.
(Consiglio giudiziario giudicante e consiglio giudiziario
requirente).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che presso ogni corte di appello,
ferme restando le competenze per materia già disciplinate
dalla legislazione vigente in materia, siano istituiti il
consiglio giudiziario giudicante e il consiglio giudiziario
requirente;
b) prevedere che del consiglio giudiziario
giudicante facciano parte il primo presidente della corte di
appello, tre giudici in servizio presso il distretto di corte
di appello e quattro componenti non togati, di cui due
professori universitari ordinari in materie giuridiche e due
avvocati con almeno quindici anni di effettivo esercizio della
professione;
c) prevedere che del consiglio giudiziario
requirente facciano parte il procuratore generale della corte
di appello, tre pubblici ministeri in servizio presso il
distretto di corte di appello, due professori universitari
ordinari in materie giuridiche e due avvocati con almeno
quindici anni di effettivo esercizio della professione;
d) prevedere che il presidente e il procuratore
generale della corte di appello siano membri di diritto dei
rispettivi consigli e ne rivestano la funzione di
presidente;
e) prevedere che all'interno di ciascun consiglio
i membri eleggano a scrutinio segreto, al loro interno, un
vicepresidente scelto tra i componenti non togati e un
segretario;
f) prevedere che l'elezione dei componenti togati
avvenga con le stesse modalità di elezione previste per il
CSM;
g) prevedere che i componenti avvocati e
professori universitari siano nominati, rispettivamente, dal
CNF ovvero dal Consiglio universitario nazionale, su
indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati e dei
presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università del
distretto di corte di appello o della regione;
h) prevedere che i due consigli di cui al presente
articolo durino in carica quattro anni.
Art. 6.
(Indipendenza e autonomia del pubblico ministero).
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e), il Governo si attiene al seguente
principio e criterio direttivo: prevedere che le norme
dell'ordinamento giudiziario assicurino, anche all'interno del
rapporto gerarchico tra capi degli uffici e magistrati del
pubblico ministero che svolgono la funzione di sostituto
procuratore della Repubblica, il rispetto dei princìpi di
indipendenza e di autonomia del pubblico ministero.
Art. 7.
(Norma transitoria).
1. I magistrati in servizio alla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di
cui
all'articolo 1, comma 1, hanno facoltà di optare, entro sei
mesi dalla medesima data, per una funzione giudiziaria diversa
da quella svolta, con l'obbligo di cambiare distretto, che
comunque non può coincidere con quello individuato ai sensi
dell'articolo 11 del codice di procedura penale.