XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4741




        Onorevoli Colleghi! - La legge 30 dicembre 2002, n. 295, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze armate con quello delle Forze di polizia" dopo molti anni ha consentito di equiparare le disposizioni in materia di trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i funzionari delle Forze di polizia.
        La legge n. 295 del 2002 però non ha potuto tenere conto delle diverse disposizioni che interessano il comparto difesa e sicurezza e delle norme introdotte in favore dei quadri non direttivi mediante gli strumenti della contrattazione. Con il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, sono state previste disposizioni anche sotto il profilo economico da estendere al personale dirigente mediante specifico provvedimento legislativo.
        La presente proposta di legge estende al personale dirigente non contrattualizzato del comparto sicurezza, le disposizioni contenute nei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 163 e n. 164 del 2002 dando luogo alla previsione dello specifico provvedimento legislativo di attuazione. Quello che si rischia di determinare è appunto una cesura tra il quadro normativo, economico e giuridico del personale dirigente e quello non dirigente con il rischio di discriminazioni pesanti e non utili alla armonizzazione dei trattamenti.
        Del resto, non si tratterebbe neppure di una iniziativa nuova ma troverebbe un precedente in alcuni rinnovi contrattuali previsti, ad esempio, dal decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 427, nonché dalle leggi 28 marzo 1997, n. 85, e 30 novembre 2000, n. 356.
        Gli obiettivi della presente proposta di legge sono:

            a) la valorizzazione del servizio prestato per l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86;

            b) l'adeguamento della misura dell'indennità pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze di polizia, rapportando l'assegno agli incrementi delle indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2002.
        Ci si augura che tale proposta di legge, considerata l'attenzione manifestata da parte dell'intero Parlamento nei confronti della condizione delle Forze armate e delle Forze di polizia, possa trovare una rapida approvazione al fine di colmare un vuoto normativo ed economico che impedisce la piena e completa attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295.




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