XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4741
Onorevoli Colleghi! - La legge 30 dicembre 2002, n.
295, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione del
trattamento giuridico ed economico del personale delle Forze
armate con quello delle Forze di polizia" dopo molti anni ha
consentito di equiparare le disposizioni in materia di
trattamento economico degli ufficiali delle Forze armate con i
funzionari delle Forze di polizia.
La legge n. 295 del 2002 però non ha potuto tenere conto
delle diverse disposizioni che interessano il comparto difesa
e sicurezza e delle norme introdotte in favore dei quadri non
direttivi mediante gli strumenti della contrattazione. Con il
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n.
163, e con il decreto del Presidente della Repubblica 18
giugno 2002, n. 164, sono state previste disposizioni anche
sotto il profilo economico da estendere al personale dirigente
mediante specifico provvedimento legislativo.
La presente proposta di legge estende al personale
dirigente non contrattualizzato del comparto sicurezza, le
disposizioni contenute nei citati decreti del Presidente della
Repubblica n. 163 e n. 164 del 2002 dando luogo alla
previsione dello specifico provvedimento legislativo di
attuazione. Quello che si rischia di determinare è appunto una
cesura tra il quadro normativo, economico e giuridico del
personale dirigente e quello non dirigente con il rischio di
discriminazioni pesanti e non utili alla armonizzazione dei
trattamenti.
Del resto, non si tratterebbe neppure di una iniziativa
nuova ma troverebbe un precedente in alcuni rinnovi
contrattuali previsti, ad esempio, dal decreto-legge 29 giugno
1996, n. 341, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1996, n. 427, nonché dalle leggi 28 marzo 1997, n. 85,
e 30 novembre 2000, n. 356.
Gli obiettivi della presente proposta di legge sono:
a) la valorizzazione del servizio prestato per
l'attribuzione dello stipendio da colonnello o da generale di
brigata, nei confronti del personale delle Forze armate e
delle Forze di polizia. Tale sistema è già applicato agli
ufficiali delle Forze armate a nomina diretta per effetto
dell'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86;
b) l'adeguamento della misura dell'indennità
pensionabile prevista nei confronti dei dirigenti delle Forze
di polizia, rapportando l'assegno agli incrementi delle
indennità operative in conseguenza delle modifiche introdotte
dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 163 del 2002.
Ci si augura che tale proposta di legge, considerata
l'attenzione manifestata da parte dell'intero Parlamento nei
confronti della condizione delle Forze armate e delle Forze di
polizia, possa trovare una rapida approvazione al fine di
colmare un vuoto normativo ed economico che impedisce la piena
e completa attuazione della legge 30 dicembre 2002, n. 295.