XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4741
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia dei contenuti giuridici e economici
oggetto di provvedimenti di concertazione).
1. In favore di colonnelli, generali e gradi
corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le
capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le
stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163,
concernenti il trattamento di missione e di trasferimento,
l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della
legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate
nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di
lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative,
l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, l'indennità di presenza
festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili
nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché, a
decorrere dal 1^ gennaio 2004, le disposizioni concernenti
l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio
2001, n. 139.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si
applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite,
ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito,
della Marina, comprese le capitanerie di porto, e
dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella
tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive
modificazioni.
3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia
rispettivamente interessate si applicano, con le stesse
decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.
164, concernenti il trattamento di missione e di
trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine
pubblico in sede e fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui
all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86,
nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata
alla presente legge, l'indennità di presenza notturna e
festiva, le indennità di impiego operativo per attività di
aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi
compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure
mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e
di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati,
l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i
congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le
aspettative, il congedo per la formazione, il congedo
parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il
buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale
nonché, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, le disposizioni
concernenti l'indennità di presenza festiva, di cui
all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n.
140.
4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le
norme del presente articolo, le disposizioni di cui
all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.
Art. 2.
(Armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di
trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle
Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia).
1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 3:
1) dopo la lettera a), è inserita la
seguente:
"a-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato
21 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito
è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello
con le relative modalità di determinazione e progressione
economica";
2) dopo la lettera b), è aggiunta la
seguente:
"b-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato
31 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito
è attribuito il trattamento economico spettante al generale di
brigata con le relative modalità di determinazione e
progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel
computo della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude
quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19
maggio 1986, n. 224";
c) al comma 3-bis, dopo le parole: "per 13
anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o
della qualifica di aspirante" sono inserite le seguenti:
"ovvero che abbiano maturato 19 anni e 29 anni di servizio
militare comunque prestato senza demerito";
d) dopo il comma 3-bis, è inserito il
seguente:
"3-bis.1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, il
trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i
criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge
27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive
modificazioni".
2. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1^
aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono
aggiunte, in fine, le parole: ", e, a decorrere dal 1^ gennaio
2004, al medesimo personale destinatario del trattamento di
cui al comma 1".
3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 16
settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 novembre 1987, n. 468, è abrogato.
Art. 3.
(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile).
1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le misure
dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti
civili e militari delle Forze di polizia in vigore alla
predetta data sono incrementate del 6 per cento.
Art. 4.
(Clausola di salvaguardia).
1. Al personale che matura il diritto al conseguimento
degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza
successiva a quella della data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai
fini economici dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle
Commissioni parlamentari competenti, si provvede annualmente
ad accertare e rendere pubblico l'eventuale esaurimento degli
stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini
dell'applicazione del comma 1 del presente articolo.
Art. 5.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2004 e in 11
milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Tabella 1
(articolo 1, comma 1)
INDENNITA' SOSTITUTIVA (in euro)
Forze Armate
Grado Lunedì-Venerdì Sabato, Domenica
e festivi
Tenente Generale 185,00 370,00
Maggior Generale 160,00 320,00
Brigadiere Generale 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00
Tabella 2
(articolo 1, comma 3)
INDENNITA' SOSTITUTIVA (in euro)
Forze di polizia ad ordinamento militare
Grado Lunedì-Venerdì Sabato, Domenica
e festivi
Generale di Corpo
d'Armata 185,00 370,00
Generale di divisione 160,00 320,00
Generale di brigata 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00