XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4741




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Estensione al personale dirigente delle Forze armate e
delle Forze di polizia dei contenuti giuridici e economici
oggetto di provvedimenti di concertazione).

        1. In favore di colonnelli, generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica si applicano, con le stesse decorrenze e modalità, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 1 allegata alla presente legge, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, l'applicazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, il buono pasto e gli asili nido, la proroga della concessione degli alloggi nonché, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139.
        2. Le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, ai colonnelli e generali e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina, comprese le capitanerie di porto, e dell'Aeronautica con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata alla legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive modificazioni.
        3. Ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia rispettivamente interessate si applicano, con le stesse decorrenze e modalità ivi stabilite, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nella tabella 2 allegata alla presente legge, l'indennità di presenza notturna e festiva, le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di 90 euro per i primi dirigenti e gradi equiparati e di 85 euro per i dirigenti superiori e gradi equiparati, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie e le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, le relazioni sindacali, il buono pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e legale nonché, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva, di cui all'articolo 8, comma 2, e all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140.
        4. Continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con le norme del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 30 novembre 2000, n. 356.


Art. 2.

(Armonizzazione delle disposizioni vigenti in materia di
trattamento dirigenziale nei confronti degli ufficiali delle
Forze armate e dei funzionari delle Forze di polizia).

        1. All'articolo 5 della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) il comma 2 è abrogato;
            b) al comma 3:

                1) dopo la lettera a), è inserita la seguente:

        "a-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 21 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al colonnello con le relative modalità di determinazione e progressione economica";

                2) dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:

        "b-bis) in favore degli ufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno maturato 31 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito è attribuito il trattamento economico spettante al generale di brigata con le relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'articolo 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224";

            c) al comma 3-bis, dopo le parole: "per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante" sono inserite le seguenti: "ovvero che abbiano maturato 19 anni e 29 anni di servizio militare comunque prestato senza demerito";

            d) dopo il comma 3-bis, è inserito il seguente:

        "3-bis.1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, il trattamento di cui al comma 3-bis è determinato con i criteri di cui all'articolo 4, terzo comma, del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869, e successive modificazioni".

        2. Al comma 2 dell'articolo 43-ter della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: ", e, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, al medesimo personale destinatario del trattamento di cui al comma 1".
        3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, è abrogato.


Art. 3.

(Indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di
polizia ad ordinamento militare e civile).

        1. A decorrere dal 1^ gennaio 2004, le misure dell'indennità mensile pensionabile spettante ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia in vigore alla predetta data sono incrementate del 6 per cento.


Art. 4.

(Clausola di salvaguardia).

        1. Al personale che matura il diritto al conseguimento degli istituti previsti dalla presente legge con decorrenza successiva a quella della data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, i benefici medesimi si applicano ai fini economici dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
        2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede annualmente ad accertare e rendere pubblico l'eventuale esaurimento degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 5, ai fini dell'applicazione del comma 1 del presente articolo.


Art. 5.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 18 milioni di euro per l'anno 2004 e in 11 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella 1
(articolo 1, comma 1)


INDENNITA' SOSTITUTIVA (in euro)

Forze Armate

Grado Lunedì-Venerdì Sabato, Domenica
                e festivi

Tenente Generale 185,00 370,00
Maggior Generale 160,00 320,00
Brigadiere Generale 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00


Tabella 2
(articolo 1, comma 3)


INDENNITA' SOSTITUTIVA (in euro)

Forze di polizia ad ordinamento militare

Grado Lunedì-Venerdì Sabato, Domenica
                e festivi

Generale di Corpo d'Armata 185,00 370,00
Generale di divisione 160,00 320,00
Generale di brigata 150,00 300,00
Colonnello 125,00 250,00



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