XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4731
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che si
sottopone alla vostra attenzione crea inevitabilmente
l'imbarazzo di chi deve esaminare continuamente provvedimenti
destinati ad una categoria di cittadini cui il Parlamento deve
riguardo ed attenzione.
Si tratta del personale dello Stato, mutilato ed invalido
per causa di servizio alle dipendenze delle Forze armate, dei
Corpi militarmente ordinati, della Polizia di Stato, dei
Ministeri e degli enti locali, che ha perduto durante il
servizio e per causa di esso l'integrità fisica nelle forme
più gravi. Tra questi, in particolare, ritengo che la
riconoscenza nostra e dell'intero Paese debba andare ai "super
invalidi", ovvero a coloro che necessitano di assistenza
permanente, non essendo in grado di svolgere autonomamente i
normali atti quotidiani della vita.
Ormai, gli assegni accessori annessi alle pensioni dei
grandi invalidi per causa di servizio sono, a norma della
legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente
agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni
corrisposti ai grandi invalidi e vittime civili di guerra. Con
la citata legge n. 13 del 1987 si è inteso porre termine ad
una situazione che da anni costringeva la categoria dei grandi
invalidi per servizio ad una continua ed incessante richiesta
di adeguamenti nei confronti della legislazione in materia di
assegni accessori per invalidità di guerra.
Con ciò si è inteso chiudere il continuo di adeguamenti
che, iniziando con il testo unico delle norme in materia di
pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, e
proseguendo con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante
"Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", nonché
con la legge 2 maggio 1984, n. 111, dovrebbe terminare con la
legge 29 gennaio 1987, n. 13, che sancisce definitivamente il
diritto dei grandi invalidi per servizio a vedersi attribuiti
gli assegni accessori nelle stesse misure degli omologhi
assegni accessori annessi alla pensionistica di guerra,
trattandosi di invalidità identiche quanto a diagnosi e
classificazione delle infermità; orientamento consolidato
dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422, ed, ultimamente, dalla
legge 27 dicembre 2002, n. 288, che hanno legiferato insieme
per grandi invalidi di guerra e per servizio.
Non sempre, però, il Parlamento ha potuto tenere nella
debita considerazione tale equiparazione per questioni
indipendenti dalla volontà di operare o meno in un contesto
unitario, comprensivo di entrambe le categorie.
Nella fattispecie, si richiama la legge 18 agosto 2000, n.
236, in materia di invalidità di guerra, che trasferisce in un
assegno di superinvalidità non reversibile gli importi degli
assegni di integrazione per assistenza ed accompagnamento,
limitatamente ai soli grandi invalidi di guerra affetti dalle
invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2),
della tabella E annessa al citato testo unico delle norme in
materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni.
Pertanto, la presente proposta di legge tende a
ristabilire, nello spirito della legge 29 gennaio 1987, n. 13,
un equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle pensioni
dei grandi invalidi per causa di servizio e quelli relativi ai
grandi invalidi di guerra, peraltro senza alcun onere
aggiuntivo a carico dello Stato e conservando identità agli
assegni accessori annessi alle omologhe normative, in materia
di grandi invalidi di guerra e per servizio.
La questione che oggi si pone, venne sollevata già durante
i lavori parlamentari nella XI Commissione lavoro pubblico e
privato nella seduta del 22 giugno 2000 durante l'esame delle
proposte di legge atti Camera n. 7075, 5431, 5465 e 5693
recanti "Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra",
dal relatore del provvedimento, onorevole Renzo Innocenti, che
in quell'occasione fece rilevare alla Commissione come il
proposto assegno unico di superinvalidità coinvolgesse anche
le proposte di legge atto Camera n. 5995 ed abbinate, e che
l'approvazione del provvedimento al loro esame si sarebbe
ripercossa anche sull'impianto di tali proposte, come si legge
dall'estratto del verbale della XI Commissione lavoro pubblico
e privato della Camera dei deputati del 22 giugno 2000: "Renzo
Innocenti (...) si sofferma quindi sull'articolo 3, che
istituisce un unico assegno di "superinvalidità", quale
assegno non reversibile che va a sostituire i precedenti
"assegni di integrazione", spettanti in sostituzione degli
accompagnatori, e le altre forme di integrazione previste
dalla legge n. 422 del 1990. Ricorda che la XI Commissione ha
avviato l'esame di alcune proposte di legge, n. 5995 ed
abbinate, che intervengono sui trattamenti per i grandi
invalidi per servizio. Pertanto l'approvazione dell'articolo 3
del provvedimento in esame è destinata a ripercuotersi anche
sull'impianto delle proposte di legge n. 5995 ed abbinate".
Si ritiene che tre anni siano un tempo sufficiente per
rendere giustizia ad una così benemerita categoria,
accogliendo la richiesta per una rapida approvazione di questo
provvedimento che non dovrebbe comportare difficoltà di sorta,
in quanto costituito da un unico articolo, tra l'altro privo
di oneri finanziari e senza altri impedimenti.
Il Parlamento successivamente ha riesaminato tale esigenza
durante l'esame delle proposte di legge atto Camera n. 257 ed
abbinate, che hanno portato alla approvazione
della legge 27 dicembre 2002, n. 288; però, per venire
incontro sollecitamente ad obbiettive necessità di assistenza
nei confronti degli invalidi più gravi, decise di semplificare
la materia da trattare, stralciando l'articolo 3 del
provvedimento al suo esame, con l'intento di discuterlo non
appena se ne fosse ripresentata l'opportunità.
Sulla scia delle precedenti leggi di adeguamento ed
equiparazione tra gli assegni accessori attribuiti alle due
categorie, entrambe meritevoli di pari dignità e
considerazione, e nel rispetto degli intenti che hanno
consentito lo stralcio dell'articolo 3 dalle proposte di legge
che hanno portato all'approvazione della legge n. 288 del
2002, ritenendo di interpretare una concorde volontà già
manifestata al riguardo da tutte le parti politiche, si
confida in un sollecito accoglimento della presente proposta
di legge, costituita da un unico articolo il quale, tra
l'altro, non comporta oneri a carico dello Stato.