XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4731
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai grandi invalidi per servizio affetti dalle
invaliditā di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3) e 4),
secondo comma, e alla lettera A-bis), numeri 1) e 2),
della tabella E) annessa al testo unico delle norme in materia
di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive
modificazioni, č corrisposto l'assegno di superinvaliditā, non
reversibile, di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18
agosto 2000, n. 236.
2. All'assegno di superinvaliditā previsto dal presente
articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1
della legge 10 ottobre 1989, n. 342.