XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4722
Onorevoli Colleghi! - La legge italiana sulla
cittadinanza, legge 5 febbraio 1992, n. 91, è fortemente
sbilanciata nella tutela della discendenza e dello jus
sanguinis. Tale legge si contrappone oggi alle posizioni
emerse in seno all'Unione europea. Fino alla riforma del 2000,
la Germania aveva un sistema di jus sanguinis, simile a
quello italiano. Dopo decenni di immigrazione vivono in
Germania più di 7 milioni di stranieri e nascono ogni anno
circa 100 mila bambini "stranieri". Si tratta di una ferita
profonda in seno alla società tedesca, che da un lato alimenta
fenomeni anche violenti di razzismo e dall'altro giustifica
forme di rigetto e di alienazione da parte degli immigrati. Il
Governo Schroeder ha avuto il coraggio di facilitare
l'acquisizione della cittadinanza, ma occorreranno decenni
prima che la ferita si rimargini. In Italia il fenomeno
migratorio è recente e siamo in tempo per evitare l'errore
tedesco. Occorre però agire presto perché il numero di minori
stranieri cresce di circa il 20 per cento all'anno (confronta
Bertocchi, Prat, Perasso in www.lavoce.info).
L'innovazione più importante apportata dalla riforma
tedesca si risolve in una relativizzazione del
tradizionalmente vigente principio tedesco dello jus
sanguinis a favore di quello attributivo della cittadinanza
dello jus soli.
Acquisisce la cittadinanza tedesca il soggetto nato in
territorio tedesco da genitori stranieri di cui almeno uno
soggiorni regolarmente in Germania da otto anni e sia in
possesso di un titolo di soggiorno o da tre anni con un
permesso di soggiorno a tempo indeterminato.
Un tale assetto normativo contempla fisiologicamente la
presenza di cittadini con cittadinanza multipla nel territorio
nazionale, dato che sarà molto frequente a
causa della concorrenza di sistemi nazionali di
riconoscimento automatico della cittadinanza che si basano
sullo jus sanguinis che i figli nati da genitori
stranieri in Germania acquisteranno anche la cittadinanza
dello Stato di provenienza dei genitori.
La portata della riforma è stata limitata sotto questo
profilo dall'obbligo di opzione che obbliga il cittadino
tedesco che sia in possesso di una seconda cittadinanza ad
optare per una delle due al compimento della maggiore età e su
esplicita richiesta delle competenti autorità tedesche. Un
ulteriore punto nodale della riforma è la riduzione del
periodo di legittima e regolare permanenza nel territorio
nazionale che è necessario provare per ottenere la
cittadinanza, che passa da quindici ad otto anni. Lo straniero
deve, inoltre, accettare e riconoscere i princìpi democratici
sui quali è fondata la Repubblica federale tedesca,
soggiornare legittimamente, mantenersi senza l'ausilio di
sussidi statali e non aver commesso ed essere stato condannato
per alcun grave reato. Inoltre, deve dimostrare sufficienti
capacità linguistiche che vengono giudicate secondo la sua
capacità di interagire normalmente con le amministrazioni e di
interloquire in tedesco nell'espletamento delle quotidiane
incombenze sociali e lavorative (confronta R. Arnold e D.
Biermann, La disciplina dell'immigrazione in Germania,
in Diritto pubblico comparato ed europeo, II, 2003, pagina
645).
La presente proposta di legge si ispira ai contenuti della
riforma tedesca e intende avvicinare la legislazione italiana
alla legislazione della maggior parte dei Paesi dell'Unione
europea. La stessa proposta di legge riprende, in parte, i
contenuti del lavoro svolto dalla Commissione per le politiche
di integrazione degli immigrati, guidato dalla professoressa
Giovanna Zincone (a tale proposito si possono consultare gli
atti del Convegno Riformare la legge sulla cittadinanza
svoltosi a Roma il 22 febbraio 1999, organizzato dal
Dipartimento per gli affari sociali). Gli obiettivi della
proposta di legge sono: favorire i minori nati sul territorio,
cioè le seconde e, ancora più, le terze generazioni di
immigrati; facilitare l'acquisizione della cittadinanza per
gli stranieri non dell'Unione europea, specie se risiedono da
lungo tempo e danno segni di integrazione; scoraggiare
matrimoni di comodo.
Raggiungere questi obiettivi "significa inserire le
normative sulla cittadinanza in un progetto di integrazione
ragionevole, un progetto che non pretende assimilazioni
culturali a tappe forzate, ma richiede il rispetto della
legalità e la disponibilità ad apprendere gli strumenti
culturali necessari ad interagire con la società in cui si
risiede e dove si intende vivere".
La proposta di legge prevede il rafforzamento dello jus
soli ponendo condizioni più favorevoli per i minori nati o
formati nel Paese: con l'articolo 1 si riconosce, infatti, la
cittadinanza italiana al figlio nato in Italia da genitori
stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente e
continuativamente in Italia da almeno otto anni o sia titolare
della carta di soggiorno da almeno due anni. Si riconosce la
possibilità di conservare la doppia cittadinanza, salvo che il
nato in Italia da genitori stranieri che abbia conseguito la
cittadinanza vi rinunzi entro due anni dal compimento della
maggiore età e trasferisca la sua residenza all'estero.
Con l'articolo 2 si intende porre un rimedio alla piaga
dei matrimoni di comodo: si pone infatti un obbligo di
residenza in Italia più lungo e si prevede che il vincolo del
matrimonio debba persistere al momento del decreto con cui si
acquista la cittadinanza.
Con l'articolo 3 si pone in essere una novità rilevante
trasformando la naturalizzazione per lungo residenti in un
diritto soggettivo. La naturalizzazione si distingue dagli
altri tipi di acquisizione perché non costituisce un diritto,
non è data automaticamente a chi abbia i requisiti e la
richieda, è concessa a discrezione attraverso procedure lente
e complesse. Molti Paesi hanno ridotto la discrezionalità
della decisione. La facilitazione ha seguito tre vie: tempi di
residenza richiesti più brevi, pratiche più semplici e più
standardizzate su tutto il territorio, riduzione della
discrezionalità
delle decisioni e delle competenze. I tempi di residenza
legale richiesti per la naturalizzazione oscillano (in Olanda,
Belgio, Svezia, Finlandia, Francia, si chiedono cinque anni,
in Danimarca sette, in Germania otto e in Spagna dieci, in
Lussemburgo dieci, ma solo gli ultimi cinque continuativi).
L'Italia si colloca, dopo la citata legge n. 91 del 1992,
nella fascia di severità estrema, che è anche la soglia
massima prevista dalla convenzione del Consiglio d'Europa del
1997. Con la presente proposta di legge si lascia immutata la
disciplina che prevede la piena discrezionalità dello Stato
nel concedere la cittadinanza a coloro che hanno soggiornato
legalmente per oltre dieci anni in Italia (acquisizione per
naturalizzazione) ma si trasforma la cittadinanza in un
diritto per lo straniero legalmente e continuativamente
residente in Italia da oltre otto anni o che sia titolare
della carta di soggiorno da almeno due anni qualora: a)
non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono
l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e
381 del codice di procedura penale (ovvero ricorra la
condizione preclusiva per condanne penali prevista
dall'articolo 6 della legge n. 91 del 1992); b) conosca
la lingua italiana; c) non abbia fruito di sussidi
pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la
richiesta; d) disponga di una idonea abitazione;
e) non vi ostino motivi di sicurezza dello Stato. Resta
fermo anche per questi soggetti l'obbligo di prestare entro
sei mesi giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservarne
la Costituzione e le leggi. Con gli articoli 4 e 5 si prevede
che la richiesta di acquisto della cittadinanza vada
presentata al prefetto e che il decreto sia emanato dal
Ministro dell'interno entro un anno dalla data di
presentazione dell'istanza. L'articolo 6 stabilisce che
qualora sia accertata anche successivamente la mancanza dei
requisiti la cittadinanza può essere revocata.
L'articolo 7 prevede che il Ministro dell'interno può, con
proprio decreto, revocare la cittadinanza concessa allo
straniero naturalizzato o acquisita per il decorso del tempo
qualora la stessa sia funzionale ad un proposito illecito
quale quello di agevolare la costituzione e la partecipazione
ad associazioni eversive o di compiere atti terroristici,
ovvero di sottrarsi all'accertamento dell'autorità. Si tratta
di una norma tesa ad evitare strumentalizzazioni ed abusi di
un diritto, poiché tale viene configurata la cittadinanza
nella proposta di legge.
L'articolo 8 prevede che il Governo provveda alla modifica
dei regolamenti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 572 del 1993 e al decreto del Presidente della
Repubblica n. 362 del 1994, emanati in attuazione delle
disposizioni della citata legge n. 91 del 1992, e che tanti
problemi di interpretazione hanno suscitato.