XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4722
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia).
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica
da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente
legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o
sia in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno
prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore
età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza
all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra
cittadinanza, alla cittadinanza italiana".
Art. 2.
(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).
1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di
cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando
risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se,
al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o
cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione
legale".
Art. 3.
(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e
continuativamente residente in Italia).
1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 5-bis.- 1. Lo straniero residente
legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o
in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno
prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, acquista la cittadinanza italiana qualora:
a) non ricorrano le cause ostative previste
dall'articolo 6;
b) non abbia riportato condanne penali per reati
che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli
articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;
c) conosca la lingua italiana;
d) non abbia fruito di sussidi pubblici per il
sostentamento nei tre anni precedenti la data della
richiesta;
e) disponga di una idonea abitazione;
f) non vi ostino motivi di sicurezza dello
Stato.
2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7,
comma 1, è sospesa fino a comunicazione della sentenza
definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei
delitti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e
lettera b), prima parte, e di cui al comma 1, lettera
b), del presente articolo, nonché per il tempo in cui è
pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza
straniera di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera
b), seconda parte.
3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non ha
effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei
mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento
di essere fedele alla Repubblica e di osservare la
Costituzione e le leggi dello Stato".
Art. 4.
(Decreto del Ministro dell'interno per l'acquisto della
cittadinanza italiana).
1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992,
n. 91, è sostituito dal seguente:
"1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo
5-bis, la cittadinanza italiana si acquista con decreto
del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato,
presentata al prefetto competente per territorio in relazione
alla residenza dell'istante".
Art. 5.
(Decreto del Ministro dell'interno di rigetto dell'istanza
di acquisto della cittadinanza).
1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro
dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma
1, ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6 o
non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5-bis.
Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della
Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del
Consiglio di Stato. L'istanza può essere riproposta dopo
cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di
cui al presente comma.
2. L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa
quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia
decorso il termine di un anno".
Art. 6.
(Perdita della cittadinanza).
1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il cittadino italiano che abbia acquistato
la cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo
5-bis perde la stessa qualora sia accertata,
successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo
7, comma 1, la mancanza dei requisiti di cui ai medesimi
articoli 5 e 5-bis".
Art. 7.
(Revoca della cittadinanza).
1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è
inserito il seguente:
"Art. 12-bis.- 1. Il Ministro dell'interno
può, con proprio decreto, revocare la cittadinanza, concessa
ai sensi dell'articolo 9 o acquisita ai sensi degli articoli 5
e 5-bis, qualora l'acquisto della medesima agevoli la
costituzione e la partecipazione ad associazioni eversive o la
commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione
all'accertamento dell'autorità".
Art. 8.
(Norme di adeguamento).
1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono emanate le disposizioni per
l'attuazione della legge medesima.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre
1993, n. 572, e il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.