XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4722




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Acquisto della cittadinanza per i nati in Italia).

        1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

        "b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o sia in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; entro due anni dal compimento della maggiore età il soggetto, qualora stabilisca la sua residenza all'estero, può rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana".


Art. 2.

(Acquisto della cittadinanza per matrimonio).

        1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "Art. 5. - 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussista separazione legale".

Art. 3.

(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e
continuativamente residente in Italia).

        1. Dopo l'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, è inserito il seguente:

        "Art. 5-bis.- 1. Lo straniero residente legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, acquista la cittadinanza italiana qualora:

                a) non ricorrano le cause ostative previste dall'articolo 6;

                b) non abbia riportato condanne penali per reati che prevedono l'arresto in flagranza di reato ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale;

                c) conosca la lingua italiana;

                d) non abbia fruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta;

                e) disponga di una idonea abitazione;

                f) non vi ostino motivi di sicurezza dello Stato.

            2. L'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, è sospesa fino a comunicazione della sentenza definitiva se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) e lettera b), prima parte, e di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, nonché per il tempo in cui è pendente il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera di cui al citato articolo 6, comma 1, lettera b), seconda parte.
            3. Il decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non ha effetto se la persona a cui si riferisce non presta, entro sei mesi dalla data di notifica del decreto medesimo, giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato".


Art. 4.

(Decreto del Ministro dell'interno per l'acquisto della
cittadinanza italiana).

        1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "1. Ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 5-bis, la cittadinanza italiana si acquista con decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante".


Art. 5.

(Decreto del Ministro dell'interno di rigetto dell'istanza
di acquisto della cittadinanza).

        1. L'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

        "Art. 8. - 1. Con decreto motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7, comma 1, ove sussistano le cause ostative previste dall'articolo 6 o non ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5-bis. Ove si tratti di ragioni inerenti la sicurezza della Repubblica, il decreto è emanato su conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza può essere riproposta dopo cinque anni dalla data di emanazione del decreto di rigetto di cui al presente comma.
            2. L'emanazione del decreto di rigetto è preclusa quando dalla data di presentazione dell'istanza stessa sia decorso il termine di un anno".

Art. 6.
(Perdita della cittadinanza).

        1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
        "2-bis. Il cittadino italiano che abbia acquistato la cittadinanza ai sensi dell'articolo 5 o dell'articolo 5-bis perde la stessa qualora sia accertata, successivamente all'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, la mancanza dei requisiti di cui ai medesimi articoli 5 e 5-bis".


Art. 7.
(Revoca della cittadinanza).

        1. Dopo l'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come modificato dall'articolo 6 della presente legge, è inserito il seguente:
        "Art. 12-bis.- 1. Il Ministro dell'interno può, con proprio decreto, revocare la cittadinanza, concessa ai sensi dell'articolo 9 o acquisita ai sensi degli articoli 5 e 5-bis, qualora l'acquisto della medesima agevoli la costituzione e la partecipazione ad associazioni eversive o la commissione di atti terroristici, ovvero la sottrazione all'accertamento dell'autorità".


Art. 8.
(Norme di adeguamento).

        1. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le disposizioni per l'attuazione della legge medesima.
        2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 1993, n. 572, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 362.



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