XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4709
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
ci proponiamo un duplice obiettivo:
a) realizzare una specifica condizione di tutela
per quanti operano nell'ambito del settore dello spettacolo,
intrattenimento e svago;
b) aggiornare le disposizioni fiscali che si
applicano al settore dello spettacolo e in particolare
nell'esercizio della musica dal vivo.
Nonostante la grande incidenza della produzione culturale
e dello spettacolo nella società civile odierna, non esiste in
Italia una strategia culturale e di mercato, che si occupi
seriamente del settore, proponendo e promuovendo regole
adeguate e leggi moderne, capaci di tutelare i lavoratori che
vi operano e, nel con
tempo, di rilanciarne la competitività, sia a livello interno
che a livello internazionale, come già fanno da anni gli altri
Paesi più industrializzati, Inghilterra in testa.
Da tempo ormai si parla di industria della comunicazione e
dello spettacolo, un settore ormai notoriamente più incisivo
sul piano economico dell'industria dell'automobile e
dell'industria del turismo.
Un settore che comprende oltre ai musicisti e ai cantanti,
artisti del teatro, del cinema, dell'audiovisivo,
cabarettisti, presentatori, animatori, disc jockey,
ragazze immagine, cubiste, danzatori e danzatrici, tecnici.
In molti casi questi soggetti operano con forme lavorative
per lo più sommerse, precarie, senza alcuna tutela,
caratterizzate da sfruttamenti, disagi e da una pressoché
totale anarchia.
In Italia le poche leggi esistenti in merito sono
antiquate, obsolete, confuse, contraddittorie. Nessuno ha mai
avuto la volontà politica di cambiarle e oggi, pur essendo già
nel terzo millennio, rappresentiamo in Europa il fanalino di
coda, a un livello perfino inferiore a quello di qualche Paese
del terzo mondo.
Occorre dare una precisa tutela al lavoro intermittente,
in pratica quello caratterizzato da una prestazione d'opera
forzatamente e volutamente saltuaria con cambiamento, anche
quotidiano, dei luoghi e dei datori di lavoro, allo scopo di
cercare di raggiungere il numero più elevato possibile di
prestazioni saltuarie.
Il lavoro intermittente è tipico del mondo dello
spettacolo; esso deriva dalla necessità di tutelare il
lavoratore dalla volubilità dello spettatore il quale tende ad
apprezzare la novità e a deprezzare la consuetudine.
E' un lavoro particolare perché subordinato alle esigenze
sia del datore di lavoro sia dello spettatore, pur mantenendo
l'artista le proprie caratteristiche di autonomia e
creatività.
Occorre modificare una situazione normativa in cui i
lavoratori dello spettacolo continuano ad essere obbligati a
rispettare sia i doveri dei lavoratori autonomi che quelli dei
lavoratori dipendenti senza poter usufruire dei diritti degli
uni o degli altri.
In materia fiscale, ad esempio, essi sono obbligati ad
emettere fattura, per le prestazioni artistiche, analogamente
ai liberi professionisti; essi devono pagare i contributi ed
oneri previdenziali come i dipendenti, senza in pratica avere
la possibilità di detrarre i costi legati all'attività (spese
di trasporto della strumentazione, promozione e pubblicità,
abbigliamento, spese di gestione, sala prove, vitto e
alloggio, autostrada). Tutti costi non detraibili, per legge,
né ai fini fiscali né ai fini previdenziali.
La proposta di legge si compone di cinque articoli.
L'articolo 1 è volto a prevedere l'estensione di alcune
tutele ai lavoratori dello spettacolo che ora ne sono
sprovvisti.
In primo luogo si provvede ad individuare i lavoratori a
cui applicare la nuova disciplina che si vuole adottare con la
presente proposta di legge. I beneficiari sono tutti i
lavoratori dello spettacolo, artisti e tecnici, che hanno
rapporti di natura autonoma o subordinata, ma saltuari ed il
cui impegno lavorativo sia limitato alle diverse fasi della
realizzazione di uno spettacolo. Si tratta delle figure
professionali individuate dall'ordinamento dell'ENPALS -
l'ente previdenziale dei lavoratori dello spettacolo - con
esclusione di coloro che hanno rapporti di lavoro di natura di
subordinata e a tempo indeterminato e che, pertanto, già si
vedono applicare tale regime. Le tutele in questione sono
l'indennità contro la disoccupazione (comma 2) e
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (comma 3).
Fondamentale ai fini di una esauriente ed aggiornata
applicazione delle suddette disposizioni è la previsione del
comma 1 volta ad offrire una più precisa definizione di tali
rapporti di lavoro e ad individuare gli ambiti in cui si può
esplicare l'attività delle varie figure professionali che
contribuiscono alla produzione
dei prodotti altamente culturali e dello spettacolo.
All'articolo 2 è prevista la regolamentazione del rapporto
di lavoro tramite apposito "foglio d'ingaggio".
L'articolo 3 prevede le modalità di individuazione delle
tipologie di spese deducibili ai fini della determinazione
della retribuzione imponibile.
L'articolo 4 istituisce il registro dei lavoratori dello
spettacolo finalizzato alla certificazione della
professionalità dei soggetti iscritti.
L'articolo 5 modifica l'ambito di applicazione del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, concernente la disciplina
dell'imposta sugli intrattenimenti, e integra alcune
disposizioni preesistenti riguardanti l'aliquota IVA relativa
alla musica dal vivo. Sempre con riferimento alla musica dal
vivo ne stabilisce una definizione identificativa.