XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4709
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
TUTELA PROFESSIONALE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLO
SPETTACOLO, INTRATTENIMENTO E SVAGO
Art. 1.
(Tutele assicurative).
1. Le provvidenze previste dal presente capo si applicano
ai lavoratori del settore dello spettacolo, intrattenimento e
svago che, nell'ambito delle categorie di cui all'articolo 3
del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16
luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni, sono
raggruppati con le modalità di cui al secondo comma del
medesimo articolo 3, e successive modificazioni, nelle lettere
A) e B) del decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale 10 novembre 1997, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 281 del 2 dicembre 1997. Tali
lavoratori svolgono la propria attività lavorativa per la
realizzazione di spettacoli e di opere dell'ingegno, in modo
saltuario, intermittente, differenziato nei tempi e nei luoghi
e con rapporti di lavoro di natura autonoma o subordinata;
tali attività, rivolte alla crescita culturale delle persone,
al loro tempo libero, all'intrattenimento e allo svago,
possono avere luogo con o senza presenza di pubblico, ma sono
comunque destinate ad un pubblico o ad un committente e sono
rese disponibili con ogni forma di rappresentazione e con la
fissazione su ogni supporto tecnico disponibile, al fine di
consentire ai destinatari di accedervi nei modi e nei luoghi
scelti individualmente.
2. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988,
n. 160, già prorogata ed estesa ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, è
ulteriormente estesa ai lavoratori di cui all'articolo 40,
numero 5^, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n.
1155, nonché ai lavoratori di cui al presente articolo.
3. L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro,
prevista dal testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni, è estesa ai lavoratori di cui al comma 1.
4. Con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro
per i beni e le attività culturali, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei
prestatori e dei datori di lavoro del settore dello
spettacolo, intrattenimento e svago, sono disciplinate le
modalità attuative delle disposizioni di cui al presente
articolo. Lo schema di regolamento è sottoposto al parere
delle competenti Commissioni parlamentari.
Art. 2.
(Foglio d'ingaggio).
1. I rapporti di lavoro per i lavoratori di cui
all'articolo 1 sono formalizzati con un contratto di scrittura
privata, denominato "foglio d'ingaggio", in cui sono
prioritariamente indicate, avendo a riferimento il contratto
collettivo nazionale di lavoro del settore, le condizioni
economiche, le mansioni, la durata dell'incarico comprensivo
dell'eventuale periodo di prova, nonché la disciplina relativa
agli obblighi fiscali, previdenziali e assicurativi.
Art. 3.
(Retribuzione imponibile).
1. Ai fini della determinazione della retribuzione
imponibile, in relazione ai contratti di cui all'articolo 2,
sono riconosciute le deduzioni per i costi di ammortamento per
l'acquisto, la manutenzione e la riparazione delle
strumentazioni tecniche, artistiche e coreografiche, nonché le
spese relative ai mezzi di trasporto, al vitto e all'alloggio,
purché funzionalmente necessarie all'esecuzione della
prestazione lavorativa e debitamente documentate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale dei lavoratori del settore
dello spettacolo, intrattenimento e svago, sono individuate le
tipologie di spese per cui sono riconosciute le deduzioni di
cui al comma 1.
Art. 4.
(Registro dei lavoratori dello spettacolo).
1. E' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il registro dei lavoratori dello spettacolo
cui possono iscriversi i prestatori d'opera che svolgono le
attività di cui all'articolo 1, comma 1, finalizzato alla
certificazione della professionalità dei soggetti iscritti.
2. L'iscrizione al registro è libera e non rappresenta
requisito vincolante per l'esercizio delle attività di cui
all'articolo 1, comma 1.
3. L'iscrizione al registro è riconosciuta ai lavoratori
in possesso dei titoli rilasciati da istituti pubblici e
privati autorizzati alla formazione artistica o professionale
negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 1, o che possano
dimostrare l'esercizio di tali attività, tramite la
contribuzione per un numero di giornate lavorative
corrispondenti almeno a due annualità contributive relative
al gruppo di appartenenza, nel quadriennio antecedente la
data di presentazione della domanda.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività
culturali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale dei lavoratori del settore dello spettacolo,
intrattenimento e svago, sono definite le modalità di raccolta
e verifica delle richieste di iscrizione, nonché di gestione
del registro di cui al comma 1, o di singole parti di esso, da
parte di soggetti pubblici e privati abilitati a tale funzione
sulla base di apposite convenzioni.
Capo II
DISPOSIZIONI FISCALI PER L'ESERCIZIO DELLA MUSICA DAL VIVO
Art. 5.
(Disposizioni fiscali).
1. Gli abbuoni d'imposta, previsti dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 60, si applicano alle attività di
spettacolo, intrattenimento e svago, con riferimento alle sole
esecuzioni musicali di qualsiasi genere e alle discoteche e
sale da ballo per i soli eventi nei quali l'esecuzione della
musica dal vivo abbia un'opportuna rilevanza nel complesso
delle esecuzioni, di durata superiore ad almeno 120 minuti
giornalieri, purché organizzati nel rispetto delle seguenti
condizioni:
a) i musicisti possono essere iscritti al registro
dei lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo 4;
b) i musicisti non devono essere organizzati in
forme associative a carattere amatoriale secondo quanto
previsto dal
decreto del Capo del Governo 14 febbraio 1938, n. 153;
c) nei locali con capienza ufficiale fino a 1.200
persone deve essere prevista la presenza minima, riferita alla
capienza, di un musicista ogni 200 persone, salvo eccezioni
legate a particolari eventi musicali;
d) nei locali con capienza ufficiale superiore a
1.200 persone deve essere prevista la presenza minima di
almeno sei musicisti, salvo eccezioni legate a particolari
eventi musicali.
2. La musica può definirsi dal vivo quando l'emissione
avviene attraverso l'armonizzazione di suoni polifonici
realizzati attraverso l'uso diretto di più strumenti originali
quali, ad esempio, il pianoforte, la fisarmonica, la chitarra,
l'organo. La musica eseguita con basi musicali precostituite,
qualsiasi sia il supporto, è equiparata alla musica dal vivo
solo se utilizzata in modo complementare e non sostitutivo.
3. L'aliquota IVA relativa alla musica dal vivo eseguita
nei luoghi di intrattenimento e di svago, quali pubblici
esercizi, discoteche, sale da ballo, concertini, piano bar e
assimilati, comprese le multi-sale, è equiparata a quella
relativa ai concerti ed agli spettacoli teatrali e
cinematografici, previsti dalla tabella A, parte III, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, come modificata, da ultimo, dall'articolo 6, comma 11,
della legge 13 maggio 1999, n. 133. La medesima aliquota è
applicata contestualmente nei fogli d'ingaggio degli operatori
dello spettacolo allo scopo utilizzati di cui all'articolo
2.