XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4707




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di innovare, attraverso un unico testo comprensivo delle materie concernenti il governo del territorio, la legislazione urbanistica che fa capo alla legge n. 1150 del 1942, nasce da una effettiva esigenza di adeguamento alle evoluzioni disciplinari nonché alle innovazioni di carattere costituzionale connesse alla modica del titolo V della parte seconda della Costituzione.
        Con la presente proposta di legge, composta da 16 articoli, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:

                a) precisare le funzioni di competenza di ogni livello istituzionale della Repubblica;

                b) ribadire che al governo del territorio si provvede esclusivamente attraverso strumenti di pianificazione formati ai sensi delle leggi che ne fissano le norme e i regolamenti;

                c) stabilire che il governo del territorio compete esclusivamente al potere pubblico;

                d) stabilire che gli strumenti di pianificazione urbanistica o di settore devono coordinarsi in maniera coerente al fine di tutelare i beni ambientali, paesistici, archeologici e culturali dei luoghi;

                e) confermare la competenza degli organi preposti alla tutela in forza della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali;

                f) affermare che gli immobili esattamente individuati dagli strumenti di pianificazione e assoggettati a disposizioni immediatamente precettive e operative ai fini di realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico devono essere acquisiti dal soggetto pubblico.
        Le regioni, soggetto di potere legislativo concorrente o, su talune materie, esclusivo, si attengono ai princìpi sopra indicati nella propria attività legislativa.
        In considerazione dell'enorme quantità di edificazione realizzata, anche di tipo abusivo e successivamente sanato, e in considerazione della oggettiva dimensione di esigenze edificatorie a fini residenziali, nonché della consistenza del patrimonio edilizio inutilizzato, le trasformazioni del territorio non urbanizzato possono essere definite ammissibili o prescritte dagli strumenti di pianificazione solo quando non sussistano alternative derivanti dal recupero, dal riuso e dalla riqualificazione di insediamenti e di infrastrutture esistenti. A tale fine, il territorio non urbanizzato va qualificato come agricolo escludendo la possibilità di interventi edilizi che non siano strettamente funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali ed, eventualmente, delle attività escursionistiche nonché alle opere di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.
        Con la presente proposta di legge è prevista la facoltà per le regioni di disciplinare attraverso leggi e strumenti di pianificazione, la permuta di immobili destinati a funzioni pubbliche con immobili di proprietà pubblica nonché il trasferimento di previsioni edificatorie da immobili di proprietà privata ad altri definiti ammissibili dagli strumenti di pianificazione, quale compensazione della cessione gratuita degli immobili stessi al soggetto pubblico.




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