XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4707
Onorevoli Colleghi! - La necessità di innovare,
attraverso un unico testo comprensivo delle materie
concernenti il governo del territorio, la legislazione
urbanistica che fa capo alla legge n. 1150 del 1942, nasce da
una effettiva esigenza di adeguamento alle evoluzioni
disciplinari nonché alle innovazioni di carattere
costituzionale connesse alla modica del titolo V della parte
seconda della Costituzione.
Con la presente proposta di legge, composta da 16
articoli, si intendono perseguire i seguenti obiettivi:
a) precisare le funzioni di competenza di ogni
livello istituzionale della Repubblica;
b) ribadire che al governo del territorio si
provvede esclusivamente attraverso strumenti di pianificazione
formati ai sensi delle leggi che ne fissano le norme e i
regolamenti;
c) stabilire che il governo del territorio compete
esclusivamente al potere pubblico;
d) stabilire che gli strumenti di pianificazione
urbanistica o di settore devono coordinarsi in maniera
coerente al fine di tutelare i beni ambientali, paesistici,
archeologici e culturali dei luoghi;
e) confermare la competenza degli organi preposti
alla tutela in forza della competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di tutela dei beni culturali;
f) affermare che gli immobili esattamente
individuati dagli strumenti di pianificazione e assoggettati a
disposizioni immediatamente precettive e operative ai fini di
realizzare opere pubbliche o di interesse pubblico devono
essere acquisiti dal soggetto pubblico.
Le regioni, soggetto di potere legislativo concorrente o,
su talune materie, esclusivo, si attengono ai princìpi sopra
indicati nella propria attività legislativa.
In considerazione dell'enorme quantità di edificazione
realizzata, anche di tipo abusivo e successivamente sanato, e
in considerazione della oggettiva dimensione di esigenze
edificatorie a fini residenziali, nonché della consistenza del
patrimonio edilizio inutilizzato, le trasformazioni del
territorio non urbanizzato possono essere definite ammissibili
o prescritte dagli strumenti di pianificazione solo quando non
sussistano alternative derivanti dal recupero, dal riuso e
dalla riqualificazione di insediamenti e di infrastrutture
esistenti. A tale fine, il territorio non urbanizzato va
qualificato come agricolo escludendo la possibilità di
interventi edilizi che non siano strettamente funzionali
all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali ed,
eventualmente, delle attività escursionistiche nonché alle
opere di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente.
Con la presente proposta di legge è prevista la facoltà
per le regioni di disciplinare attraverso leggi e strumenti di
pianificazione, la permuta di immobili destinati a funzioni
pubbliche con immobili di proprietà pubblica nonché il
trasferimento di previsioni edificatorie da immobili di
proprietà privata ad altri definiti ammissibili dagli
strumenti di pianificazione, quale compensazione della
cessione gratuita degli immobili stessi al soggetto
pubblico.