XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4707
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La materia del governo del territorio, oggetto di
legislazione concorrente ai sensi dei commi terzo e quarto
dell'articolo 117 della Costituzione, concerne la disciplina
delle tutele, degli assetti, delle trasformazioni e delle
utilizzazioni del territorio e degli immobili che lo
compongono.
2. I princìpi in materia di protezione civile, di porti e
aeroporti civili, di grandi reti di trasporto e di
navigazione, di ordinamento della comunicazione, di
produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia,
di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, oggetto di
legislazione concorrente ai sensi dei commi terzo e quarto
dell'articolo 117 della Costituzione, sono coordinati con i
princìpi fondamentali determinati dalla legislazione dello
Stato in materia di governo del territorio.
3. L'esercizio della potestà legislativa delle regioni
nella materia del governo del territorio è svolto nel
rispetto, oltre che della Costituzione e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,
dei princìpi fondamentali indicati al comma 2, nonché delle
disposizioni della legislazione dello Stato nelle materie in
cui quest'ultimo ha competenza esclusiva, con particolare
riferimento:
a) alle funzioni fondamentali di comuni, province
e città metropolitane;
b) alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e
dei beni culturali;
c) alla tutela della salute e del rispetto
dell'applicazione del principio di precauzione riguardo
attività o tecnologie prive di sicuri criteri di scientificità
anche in assenza di una chiara e dimostrata relazione tra
causa ed effetto;
d) all'ordinamento civile e penale;
e) alla determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
f) alla tutela della concorrenza e alla
perequazione delle risorse finanziarie.
Art. 2.
1. Al governo del territorio si provvede, oltre che con
norme legislative e regolamentari, esclusivamente con
strumenti di pianificazione, formati ai sensi della
legislazione vigente in materia.
2. Gli strumenti di pianificazione sono rivolti a regolare
tutte le trasformazioni, fisiche o funzionali, del territorio
e degli immobili che lo compongono, nonché le azioni
suscettibili, singolarmente o nei loro effetti cumulativi, di
indurre tali trasformazioni, e a conferire a tali
trasformazioni e azioni coerenza, in relazione sia alla loro
collocazione nello spazio che alla loro successione nel
tempo.
3. Gli atti delle pubbliche amministrazioni concernenti le
trasformazioni e le azioni indicate al comma 2 devono essere
conformi a strumenti di pianificazione, ovvero inseriti in
essi secondo procedimenti che ne preservino le coerenze e che
rispettino gli elementi essenziali degli atti ordinari di
formazione e di variazione dei medesimi strumenti di
pianificazione. Fanno eccezione unicamente gli atti assunti
nei casi di straordinaria necessità di provvedere, con
interventi urgenti, alla difesa militare o alla sicurezza
della nazione, ovvero a prevenire il verificarsi di calamità
naturali, di catastrofi e di altri eventi calamitosi, o di
rimediare ai suddetti eventi, e comunque nel rispetto delle
specifiche norme legislative vigenti in materia.
Art. 3.
1. Il governo del territorio compete esclusivamente a
pubbliche autorità.
2. La formazione degli strumenti di pianificazione spetta
esclusivamente agli enti pubblici; in caso di enti pubblici
territoriali, regioni, province, città metropolitane e comuni,
la loro approvazione è competenza degli organismi
consiliari.
3. Il riconoscimento delle competenze pianificatorie delle
province, delle città metropolitane e dei comuni, è operato
dalla legislazione dello Stato anche con riferimento alla sua
competenza esclusiva di definizione delle funzioni
fondamentali dei medesimi enti.
4. La legislazione dello Stato e quella regionale possono
attribuire competenze nel campo della formazione di strumenti
di pianificazione specialistica o settoriale, attinenti la
difesa del suolo, le aree naturali protette, l'erogazione di
servizi di interesse collettivo, e simili, ad altre autorità
pubbliche, che si configurino come organi misti, con la
concorrenza di diversi enti territoriali, fermo restando che
anche in tali casi la competenza decisionale finale deve
spettare all'ente territoriale nella cui circoscrizione
rientra l'intero ambito oggetto dello specifico strumento di
pianificazione.
5. La legislazione dello Stato e quella regionale,
nell'ambito delle rispettive competenze, specificano i casi di
prevalenza degli strumenti di pianificazione specialistica o
settoriale di cui al comma 4 sugli ordinari strumenti di
pianificazione e le modalità di adeguamento di questi ultimi
alle disposizioni dei primi. Sono altresì specificati i casi
in cui il raggiungimento di intese con le autorità pubbliche
competenti conferisce agli ordinari strumenti di
pianificazione delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, la valenza e l'efficacia dei
suddetti strumenti di pianificazione specialistica o
settoriale.
Art. 4.
1. Le attività di governo del territorio hanno per
obiettivi le tutele dell'integrità fisica e dell'identità
culturale del territorio stesso, da assumere quali condizioni
di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica
o funzionale, nonché il conferimento al medesimo territorio,
e in particolare al sistema insediativo antropico, di più
elevati caratteri di qualità, formale e funzionale.
2. Il perseguimento degli obiettivi indicati al comma 1 è
attuato mediante la definizione della rete ecologica estesa
agli ambiti territoriali interessati dagli strumenti di
pianificazione.
3. La rete ecologica è l'insieme integrato di risorse
naturali, semi-naturali e antropiche che si caratterizza per
specifici aspetti strutturali, funzionali ed evolutivi, e il
cui funzionamento complessivo è in grado di assicurare la
produzione ottimale di servizi strategici legati al
mantenimento e al miglioramento:
a) dei cicli biogeochimici e idrogeologici;
b) della qualità delle risorse idriche e dei
suoli;
c) della diversità biologica, naturale e
colturale, a livello di specie, di ecosistemi e di
paesaggio;
d) della produttività forestale e agricola;
e) degli equilibri paesaggistici ed
estetico-percettivi.
4. La rete ecologica deve altresì prevedere:
a) la mitigazione degli impatti delle attività
umane, del sistema urbano e infrastrutturale;
b) l'offerta di opportunità qualificate e
diversificate di vita all'aperto, di contemplazione e di
conoscenza dei paesaggi naturali e agrari.
Art. 5.
1. La legislazione regionale dispone che la pianificazione
comunale si esprima attraverso strumenti aventi efficacia di
direttive vincolanti, denominati "piani strutturali",
rivolti a successivi atti pianificatori aventi efficacia
conformativa delle facoltà di operare trasformazioni fisiche e
funzionali degli immobili e delle aree, connesse al diritto di
proprietà o ad altri diritti reali sui medesimi, denominati
"piani operativi". I piani strutturali sono approvati a
maggioranza qualificata, con modalità almeno analoga a quella
degli statuti degli enti proponenti, previo procedimento di
pubblicazione e di consultazione partecipativa allargata
determinata dalla legislazione regionale, vigono a tempo
indeterminato e sono estesi all'intero territorio comunale. I
piani operativi sono approvati a maggioranza semplice, sempre
previo procedimento di pubblicazione e di consultazione
partecipativa determinato dalla legislazione regionale, per i
vincoli di uso pubblico, hanno durata determinata dalla
legislazione regionale e sono estesi solo alle parti di
territorio comunale la cui attuazione è prevista nel loro
periodo di validità.
2. La legislazione regionale indica altresì le forme e le
modalità di partecipazione alla formazione degli strumenti
urbanistici delle province, delle città metropolitane e dei
comuni. La partecipazione deve essere prevista sin dalle fasi
propedeutiche della definizione delle proposte di piano
strutturale od operativo, anche al fine di individuare
correttamente le priorità sociali che le comunità locali
ritengono indispensabili al perseguimento degli obiettivi di
cui all'articolo 4.
Art. 6.
1. Le regole conformative delle facoltà di operare
trasformazioni, fisiche e funzionali, degli immobili, dettate
dagli strumenti di pianificazione, con riferimento alle
articolazioni del territorio, o alle categorie di elementi
territoriali, definite dai medesimi strumenti, possono essere
variate, con piena discrezionalità, dagli strumenti stessi,
secondo i procedimenti stabiliti dalla legislazione vigente in
materia.
2. Le facoltà di cui al comma 1 possono essere annullate o
modificate dalle variazioni
degli strumenti urbanistici, salvo che sia già intercorso
l'ottenimento del titolo abilitativo di cui all'articolo 7 e
le relative attività abbiano già avuto inizio entro il termine
determinato dalla legislazione vigente in materia.
Art. 7.
1. Le trasformazioni fisiche e funzionali degli immobili e
delle aree sono effettuabili previo ottenimento di un titolo
abilitativo comunale solo nelle parti di territorio e con le
modalità indicate dai piani operativi.
2. L'ottenimento dei titoli abilitativi relativi alle
trasformazioni, fisiche e funzionali, suscettibili di variare
il carico urbanistico puntuale e le necessità di dotazioni di
opere di urbanizzazione e di spazi per servizi pubblici e per
la fruizione collettiva, è subordinato al versamento di un
corrispettivo commisurato ai costi effettivi di realizzazione
delle suddette dotazioni e al costo dell'intervento. Solo la
parte del corrispettivo commisurata al costo dell'intervento
può essere ridotta od annullata da disposizioni legislative
statali o regionali a fronte del perseguimento di finalità
sociali od ambientali, quali convenzionamento del costo di
vendita o di affittanza, destinazione a categorie socialmente
od economicamente disagiate, adozione di tecniche di
contenimento dei consumi energetici ed impiego di energie
rinnovabili superiori a quelle obbligatorie per legge.
Art. 8.
1. Trasformazioni del territorio non urbanizzato, sia a
prevalenza di naturalità che oggetto di attività colturali, al
fine di realizzare nuovi insediamenti di tipo urbano, o
ampliamenti di insediamenti esistenti, ovvero nuovi elementi
infrastrutturali, possono essere definite ammissibili o
prescritte dagli strumenti di pianificazione solo qualora non
sussistano alternative consistenti in trasformazioni volte al
riuso
degli insediamenti ovvero delle infrastrutture esistenti.
2. Il territorio non urbanizzato, sia a prevalenza di
naturalità che oggetto di attività colturali, individuato
dagli strumenti di pianificazione come non interessabile da
nuovi insediamenti di tipo urbano, o da ampliamenti di
insediamenti esistenti, è qualificato bene ambientale. In tale
territorio la legislazione regionale, le norme regolamentari e
gli strumenti di pianificazione non possono ammettere nuove
edificazioni, demolizioni e ricostruzioni, consistenti in
ampliamenti di manufatti edilizi esistenti, se non con
esclusivo riferimento ai manufatti edilizi strettamente
funzionali all'esercizio delle attività agro-silvo-pastorali
ed, eventualmente, delle attività escursionistiche, nonché
alle opere di difesa del suolo e di tutela dell'ambiente e
alle infrastrutture alle condizioni indicate dal presente
comma.
Art. 9.
1. I provvedimenti abilitativi comunali relativi a
trasformazioni, fisiche o funzionali, di beni ambientali, ove
siano conformi a disposizioni immediatamente precettive e
operative della pianificazione comunale che, anche in
adeguamento a strumenti di pianificazione provinciale e
regionale, siano state definite di intesa con la competente
soprintendenza, costituiscono provvedimenti definitivi. In
tali casi non trovano applicazione i poteri di controllo e di
annullamento riconosciuti all'amministrazione statale per i
beni culturali.
Art. 10.
1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di tutela dei beni culturali, sono
qualificati come tali, previa identificazione operata dagli
strumenti di pianificazione delle regioni, delle province,
delle città metropolitane e dei comuni, nell'ambito delle
rispettive
competenze, di intesa con la competente soprintendenza:
a) gli insediamenti urbani storici e le strutture
insediative storiche non urbane, le addizioni urbane aventi un
impianto urbanistico significativo, le strutture insediative,
anche minori o isolate, che presentano, singolarmente o come
complesso, valore di testimonianza di civiltà, nonché le
rispettive zone di integrazione ambientale;
b) le unità edilizie e gli spazi scoperti, siti in
qualsiasi altra parte del territorio, aventi riconoscibili e
significative caratteristiche strutturali, tipologiche e
formali, ovvero, comunque, costituenti esemplari
significativi, sotto il profilo del valore artistico o anche
soltanto dell'interesse testimoniale, della cultura
architettonica.
2. Resta ferma la competenza della competente
soprintendenza di integrare le individuazioni effettuata ai
sensi del comma 1 con propri provvedimenti amministrativi.
3. Le trasformazioni ammissibili e le utilizzazioni
compatibili degli immobili indicati al comma 1 sono
disciplinate dagli strumenti di pianificazione delle regioni,
delle province, delle città metropolitane e dei comuni,
nell'ambito delle rispettive competenze, come definite dalla
legislazione regionale. Qualora e nella misura in cui siano
oggetto di disposizioni immediatamente precettive e operative
definite di intesa con la competente soprintendenza, i
provvedimenti abilitativi comunali conformi a tali
disposizioni tengono luogo delle speciali autorizzazioni
dell'amministrazione statale dei beni culturali richiesti
dalle vigenti norme di legge.
Art. 11.
1. Non danno luogo a obbligo di corrispondere indennizzi
le limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle
utilizzazioni compatibili degli immobili, anche comportanti
totale immodificabilità, disposte dagli strumenti di
pianificazione,
ovvero da altri atti amministrativi producenti effetti nel
governo del territorio, dello Stato, delle regioni, delle
province, delle città metropolitane e dei comuni, nell'ambito
delle rispettive competenze, per finalità di tutela
dell'identità culturale e dell'integrità fisica del
territorio, nonché in conseguenza del riconoscimento delle
caratteristiche intrinseche degli immobili considerati, sotto
il profilo dell'interesse culturale delle condizioni di
fragilità o di pericolosità.
2. Non danno luogo a obbligo di corrispondere indennizzi
le limitazioni alle trasformazioni fisiche ammissibili e alle
utilizzazioni compatibili degli immobili, anche comportanti
totale immodificabilità, disposte dagli strumenti di
pianificazione, ovvero da altri atti amministrativi producenti
effetti nel governo del territorio, dello Stato, delle
regioni, delle province, delle città metropolitane e dei
comuni, nell'ambito delle rispettive competenze, con
riferimento a intere categorie di immobili che si trovano in
predefinite relazioni con altri immobili, ovvero con interessi
pubblici preminenti.
3. Non danno altresì luogo a obbligo di corrispondere
indennizzi le regole conformative delle trasformazioni fisiche
ammissibili e delle utilizzazioni compatibili degli immobili,
anche se fortemente differenziate nelle diverse articolazioni
del territorio riconosciute o definite dalla pianificazione,
disposte dagli strumenti di pianificazione, ovvero da altri
atti amministrativi producenti effetti nel governo del
territorio, dello Stato, delle regioni, delle province, delle
città metropolitane e dei comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze, nell'esercizio del potere di disciplinare il
godimento della proprietà privata per assicurarne la funzione
sociale, e comunque al fine di perseguire assetti del
territorio, e in particolare del sistema insediativo
antropico, dotato delle prescritte qualità, formali e
funzionali.
Art. 12.
1. Gli immobili e le aree individuati dai piani operativi
con destinazione che
comporta la loro utilizzazione esclusivamente per funzioni
pubbliche e che sono acquisiti dal soggetto pubblico
competente entro il termine di validità del piano operativo
medesimo con procedimento di espropriazione, danno diritto ai
proprietari ad un'indennità determinata dalla legislazione
vigente in materia di esproprio per pubblica utilità al
momento del perfezionamento della procedura espropriativa. Ove
l'esproprio avvenga oltre il termine di validità del piano
operativo, l'indennità di esproprio è rivalutata con
riferimento al periodo intercorrente tra il termine di
validità del piano operativo e fino alla data della effettiva
liquidazione dell'indennità, sulla base del tasso ufficiale di
sconto.
2. Le aree individuate dai piani operativi come destinate
a funzioni pubbliche nell'ambito di piani attuativi di
urbanizzazione di iniziativa privata sono cedute gratuitamente
ai comuni dai promotori di tali piani contestualmente
all'approvazione da parte dei consigli comunali dei medesimi
piani di urbanizzazione.
3. La legislazione regionale e gli strumenti di
pianificazione possono prevedere la permuta degli immobili
destinati a funzioni pubbliche o collettive con immobili di
proprietà del soggetto pubblico competente suscettibili,
secondo gli strumenti di pianificazione, di trasformazioni e
di utilizzazioni nell'ambito dell'ordinaria iniziativa
economica privata, e di valore equivalente a quello che
sarebbe stato conferito agli immobili destinati a funzioni
pubbliche o collettive dall'entità e dalla qualità delle
utilizzazioni definite ammissibili dagli strumenti di
pianificazione nell'articolazione del territorio nella quale
ricadono tali ultimi immobili.
4. La legislazione regionale e gli strumenti di
pianificazione, possono altresì prevedere il trasferimento ad
altri immobili di proprietà del medesimo soggetto
dell'effettuabilità di trasformazioni di entità e di qualità
equivalenti a quelle definite ammissibili dagli strumenti di
pianificazione nell'articolazione del territorio nella quale
ricadono gli immobili destinati a funzioni pubbliche o
collettive, quale
compensazione della cessione gratuita di tali ultimi immobili
al soggetto pubblico competente alla loro utilizzazione e
gestione.
Art. 13.
1. In forza della competenza legislativa esclusiva dello
Stato in materia di determinazione dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, lo
Stato determina le quantità minime di dotazioni di opere di
urbanizzazione e di spazi per servizi pubblici e per la
fruizione collettiva, nonché i requisiti inderogabili di tali
dotazioni, che devono essere assicurati negli strumenti di
pianificazione delle regioni, delle province, delle città
metropolitane e dei comuni, nell'ambito delle rispettive
competenze.
Art. 14.
1. Le trasformazioni degli assetti morfologici del sistema
insediativo, quali i nuovi impianti urbanizzativi ed
edificatori, le ristrutturazioni urbane con demolizione e con
ricostruzione di ingenti quantità di manufatti edilizi
esistenti e modificazione della maglia insediativa, e altri
interventi di carattere similare, devono essere disciplinati
da strumenti di pianificazione specificamente e unitariamente
riferiti agli ambiti territoriali interessati dalle predette
trasformazioni.
2. Gli strumenti di pianificazione di cui al comma 1
garantiscono la massima perequazione tra gli eventuali diversi
proprietari degli immobili compresi negli ambiti ai quali si
riferiscono. La partecipazione ai benefìci e ai gravami
conferiti ai predetti immobili dagli strumenti di
pianificazione è definita in misura proporzionale alle
superfici dei suoli, e a quelle degli edifici eventualmente
esistenti, appartenenti ai diversi proprietari.
Art. 15.
1. La definitiva approvazione degli strumenti di
pianificazione, da parte del soggetto pubblico pianificatore,
è subordinata esclusivamente alla condizione sospensiva della
verifica della loro conformità agli strumenti di
pianificazione vigenti.
Art. 16.
1. Gli strumenti di pianificazione dello Stato provvedono
altresì ad individuare l'insieme delle grandi opere di
rilevanza sovraregionale di competenza dello Stato medesimo.
La definizione della localizzazione, o del tracciato, nonché
delle caratteristiche di tali opere, è effettuata mediante
apposite conferenze di servizi tra le amministrazioni
interessate.