XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4705




        Onorevoli Deputati! - L'articolo 47, primo comma, della Costituzione italiana dispone: "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; (...)".
        In base al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le finalità principali della CONSOB sono trasparenza e correttezza.
        In base al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, la finalità principale della Banca d'Italia è la stabilità sistemica.
        Nessuna autorità si concentra dunque a titolo proprio e pieno sul risparmio.
        E' evidente la lacuna che è prodotta da questo assetto, che vede una segmentazione asimmetrica tra competenze funzionali tra di loro diverse, ciascuna parziale.
        In sintesi, l'ordinamento giuridico italiano non conosce e non disciplina ancora una competenza istituzionale organica sul bene fondamentale che è il risparmio, identificato dall'articolo 47, primo comma, della Costituzione.
        E' questa una lacuna che va colmata; non unificando gli organi, ma certamente unificando la funzione di tutela del risparmio.
        Non un'autorità unica dunque, ma, tra altre autorità, un'unica autorità funzionalmente competente sul bene costituzionale fondamentale del risparmio.
        Per farlo e nel farlo vi sono un obiettivo ed un vincolo fondamentali.
        L'obiettivo è una maggiore reale tutela del risparmio; il vincolo è il modello europeo dal quale non si deve prescindere ed al quale si deve tendere.
        Si deve conservare quanto di positivo deriva dalla nostra struttura storica, ma bisogna sapere anche che non c'è più spazio per conservare particolarismi nazionali o, in prospettiva, che non c'è spazio per formulare più o meno ingegnose invenzioni domestiche.
        Il mercato finanziario è globale, l'architettura istituzionale che si deve utilizzare come paradigma, barincentrandoci su questa, è una sola: l'architettura europea, come è proprio della storia istituzionale dell'Unione, una storia che è tipicamente progressiva ed evolutiva. In particolare, se è realisticamente troppo presto perché tutti insieme i Paesi dell'Unione possano formulare una ipotesi europea comune da applicare poi per derivazione in ciascun Paese, è certamente tempo nel nostro Paese per elaborare una nostra riforma nazionale, coerente con l'evoluzione in atto in Europa, come è stato fatto con una progressiva, sintomatica accelerazione in Germania con la creazione della BAF nel maggio 2002, in Francia con la creazione dell'AMF nell'agosto 2003.
        In questa logica, la strategia della riforma non deve essere dogmatica: può e deve essere articolata.
        Ma nel rapporto tra risparmio ed istituzioni un punto deve essere comunque ben fisso e ben chiaro: tra tutela del risparmio e tutela delle istituzioni la priorità assoluta va alla tutela del risparmio.
        Sono le istituzioni che devono servire il risparmio e non l'opposto.
        E' il disegno delle istituzioni che va modellato sulle ragioni del risparmio e non viceversa.
        Le ragioni per una riforma sono state esposte e sviluppate in importanti atti parlamentari, a partire dai seguenti: atto Camera n. 2052 del 29 novembre 2001; atto Senato n. 956 dell'11 dicembre 2001; atto Camera n. 2436 del 27 febbraio 2002; atto Camera n. 4586 del 23 dicembre 2003.
        Quanto alle ipotesi di riforma, la strategia che in tal senso si ipotizza è articolata in un corpus normativo che non è limitato alla supervisione (riforma del sistema di controllo), ma è esteso ad ulteriori necessari elementi di regolamentazione (market abuse, revisori, incompatibilità, corporate governance e relative sanzioni, assicurazioni rischi, limiti alle prestazioni di garanzia, nuovi criteri sulla circolazione degli strumenti finanziari, attività in paradisi legali).
        Il disegno della nuova supervisione deve - come premesso - essere coerente con il modello europeo; con il modello più recente, conservando l'esistente, ma solo se è possibile.
        Tre autorità - Banca d'Italia, nuova supervisione e Antitrust - possono avere adeguata, coerente e simmetrica competenza funzionale, rispettivamente su stabilità, risparmio e concorrenza.
        La nuova supervisione deve essere indipendente. Non c'è in Europa un modello unico di meccanismo di nomina delle Authority. Tendenzialmente, i modelli si baricentrano sugli Esecutivi per le competenze settoriali; sui Parlamenti o sulle corone per i diritti civili.
        Lo schema delineato nel presente disegno di legge per la supervisione sul risparmio non è baricentrato sull'Esecutivo, ma sul Parlamento. Questo modello di accountability parlamentare è ipotizzato limitato alla nuova supervisione.
        Ma, oltre che discusso e variato a seguito della discussione in Parlamento, questo modello può anche essere esteso dal Parlamento ad altri organi.
        Ne risulterà un'autorità compiutamente definita nelle sue attribuzioni, consistenti nell'esercizio di competenze che ora sono in parte distribuite tra istituzioni; nei suoi poteri (regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori), nei confronti di tutti gli intermediari bancari e non, e di chiunque solleciti il pubblico risparmio; nella sua posizione istituzionale sia di indipendenza sia di autonomia anche finanziaria, con contribuzioni a carico delle banche e degli intermediari finanziari; autonomia negoziale per assicurarne la flessibilità e l'accesso sul mercato a valide risorse professionali.
        Comunque, un'autorità dotata di piena legittimazione democratica per la fonte dei poteri di nomina e per i controlli, tutti baricentrati sul Parlamento.
        La nuova supervisione deve essere forte, in termini morali, professionali, finanziari, strumentali, operativi, ispettivi e sanzionatori, tanto da proiettare all'esterno il senso vero dell'autorità. In questi termini, "autorità" non è solo il nomen juris attribuito ad un organo, ma è molto di più. E' un effetto nuovo, di affidabilità per gli onesti, di metus, di deterrenza e di repressione per i disonesti.
        Alla riforma della supervisione si aggiunge quella del regime sostanziale delle attività.
        Il riferimento è al market abuse e al recepimento della relativa direttiva comunitaria.
        Per i revisori, si delinea una nuova e più rigorosa disciplina modellata sullo schema recente degli Stati Uniti d'America.
        In conclusione va rimarcato quanto segue.
        La finanza è un fattore fondamentale, nella strategia della competizione.
        Un Paese può competere e non declinare se è capace di conservare la sua ricchezza finanziaria senza bruciarla sistematicamente, per importi pari a punti di prodotto interno lordo e, simmetricamente, se è capace di attrarre dall'esterno flussi finanziari.
        Un Paese non declina, ma compete, se - come si dice ora - ha un'efficiente infrastruttura immateriale, istituzionale.
        Più tradizionalmente può dirsi: l'ordinamento giuridico proprio di un Paese, il suo ordinamento non solo formale, ma anche sostanziale (valori, uomini e mezzi credibili) è fondamentale nella strategia della competizione internazionale. L'ordinamento europeo, con i limiti di bilancio pubblico e con i divieti di aiuti di Stato e, soprattutto, con l'integrazione del mercato, esclude forme tradizionali di intervento a salvataggio, non sostituibili nemmeno da forme di cannibalizzazione tra soggetti. Impone scelte che escludano in radice crisi di questa forma e di questa dimensione. Impone una riforma costituita come base solida, e perciò credibile, del nostro sistema finanziario.
        In un mondo sempre più integrato, il sistema finanziario è la nervatura di una economia moderna e dinamica: integrati in Europa, non si può agire o essere diversi dall'Europa. Si può e si deve dunque trovare una soluzione europea per i bisogni italiani; si deve analizzare, ma si deve anche agire; si deve conservare, ma non si devono perdere valori e tempo.
        Il tempo è strategico e queste, semplicemente, sono le ragioni e le urgenze della riforma.
        Quanto allo specifico contenuto del provvedimento si rileva quanto segue.
        Il provvedimento è articolato in due titoli.
        Il titolo I reca la disciplina istituzionale; il titolo II reca la disciplina delle attività.
        Il capo I del titolo I (Finalità, funzioni e poteri) contiene gli articoli da 1 a 4.
        L'articolo 1 prevede la trasformazione della Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216 (CONSOB) in Autorità per la tutela del risparmio.
        L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
        L'articolo 2 prevede che l'Autorità eserciti i propri poteri al fine di assicurare: la tutela del risparmio e degli investitori, la fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità cura altresì la formazione degli operatori e l'informazione del risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
        L'articolo 3 reca le funzioni; in particolare definisce la linea di demarcazione delle competenze della nuova Autorità rispetto alla Banca d'Italia, alla COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), all'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo).
        L'articolo 4 prevede i poteri di vigilanza dell'Autorità, la quale, in conformità alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana disposizioni di carattere generale nelle materie attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri poteri.
        Il capo II (articoli da 5 a 20) disciplina l'organizzazione istituzionale.
        L'articolo 5 prevede che l'Autorità sia retta da un proprio statuto.
        L'articolo 6 individua gli organi istituzionali dell'Autorità, che sono la commissione, il presidente e il collegio dei revisori.
        Gli articoli da 7 a 13 disciplinano le funzioni della commissione, organo collegiale composto dal presidente e da altri quattro membri. La commissione esercita le funzioni deliberative relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della struttura amministrativa. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura amministrativa, su proposta del direttore generale.
        Gli articoli 14, 15 e 16 disciplinano le funzioni del presidente dell'Autorità. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui attribuite dalla legge.
        L'articolo 17 disciplina le funzioni del direttore generale che è il capo della struttura amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di gestione, istruttorie ed esecutive.
        Gli articoli 18, 19 e 20 disciplinano le funzioni del collegio dei revisori che esercita il controllo sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle funzioni istituzionali della stessa.
        Il Capo III (articoli da 21 a 25) concerne l'autonomia organizzativa e gestionale, contabile e negoziale.
        L'articolo 21 prevede che l'Autorità con proprio regolamento definisce l'organizzazione amministrativa e la pianta organica dell'Autorità nel rispetto delle compatibilità di bilancio e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia ed economicità.
        L'articolo 22 prevede che il personale dell'Autorità è reclutato, in via ordinaria, mediante concorso pubblico per titoli ed esami.
        L'articolo 23 dispone che l'Autorità provvede al proprio funzionamento con contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge finanziaria.
        L'articolo 24 prevede che l'Autorità è dotata di autonomia contabile. In particolare, l'Autorità disciplina con regolamento interno la redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i princìpi e i criteri previsti per il bilancio delle società per azioni.
        L'articolo 25, recante la rubrica "Autonomia negoziale", prevede che l'Autorità disciplina con proprio regolamento le procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, nel rispetto di princìpi di trasparenza e imparzialità e della normativa europea applicabile.
        Il capo IV (articoli da 26 a 28) disciplina i rapporti istituzionali; in particolare, l'articolo 26 prevede che il presidente dell'Autorità, della COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione), dell'ISVAP (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e il Governatore della Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive istituzioni attraverso un Comitato permanente di coordinamento; il Comitato si riunisce almeno una volta al mese ovvero su richiesta di uno dei componenti.
        Il capo V (articoli da 29 a 33) reca le disposizioni finali.
        L'articolo 29 detta norme in materia di concorrenza.
        L'articolo 30 attribuisce determinate facoltà al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nell'esercizio dell'alta vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio.
        L'articolo 31 dispone il passaggio all'Autorità ed alla Banca d'Italia di alcune competenze ministeriali.
        L'articolo 33 reca disposizioni tributarie. In particolare è stabilito che tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità, incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni ed al subingresso di cui ai successivi articoli 34 e 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
        Il capo VI (articoli da 34 a 36) reca le disposizioni transitorie.
        L'articolo 34 concerne il trasferimento di personale e beni.
        L'articolo 35 prevede che l'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle competenze trasferiti, salva la responsabilità civile per fatto illecito.
        L'articolo 36 concerne la data di inizio dell'attività dell'Autorità.
        Nell'ambito titolo II, recante disciplina delle attività, l'articolo 37 concerne il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato.
        L'articolo 38 riguarda la circolazione in Italia di strumenti finanziari esteri.
        L'articolo 39 stabilisce che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167, comma 4, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate da società italiane o a queste collegate o comunque parti di gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che raccolgono risparmio in Italia.
        L'articolo 40 detta norme in materia di conflitti di interessi tra banche e imprese.
        L'articolo 41 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).
        L'articolo 42 prevede che il Governo è delegato ad adottare norme dirette ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998.
        L'articolo 43 prevede che il Governo è delegato ad adottare, attribuendo all'autorità prevista dall'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 il relativo potere regolamentare ove necessario, norme per la disciplina delle società di revisione di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico.
        L'articolo 44 prevede che nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale ("Dei delitti contro l'economia pubblica"), dopo l'articolo 499 sia inserito l'articolo 499-bis. ("Nocumento al risparmio"). In particolare, l'articolo in questione prevede che chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti amministrativi previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a 500.000 euro. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per mille del prodotto interno lordo. La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti dagli articoli 2624, 2625, 2635, 2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un grave nocumento ai risparmiatori.
        Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo consegue la pubblicazione della sentenza. Al reato previsto dal presente articolo conseguono le sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un massimo di cinquemila euro.
        L'articolo 45 prevede che nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile ("Degli illeciti commessi mediante omissione"), prima dell'articolo 2630 è inserito l'articolo 2629-bis. ("Omessa comunicazione del conflitto di interessi"). In particolare, l'articolo in questione prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto vigilato ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, del codice civile è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
        L'articolo 46 reca aumento di sanzioni penali e amministrative già esistenti.
        L'articolo 47 prevede che il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
        L'articolo 48 detta norme procedurali per l'esercizio delle deleghe legislative.
        L'articolo 49 concerne i reati di riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
        L'articolo 50 contiene norme di abrogazione.




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