XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4705
DISEGNO DI LEGGE
TITOLO I
DISCIPLINA ISTITUZIONALE
Capo I
Finalità, funzioni e poteri
Art. 1.
(Autorità per la tutela del risparmio).
1. In attuazione dell'articolo 47 della Costituzione la
Commissione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, è trasformata in Autorità per la
tutela del risparmio, di seguito denominata "Autorità".
2. L'Autorità è un organismo indipendente, con personalità
giuridica di diritto pubblico, piena capacità di diritto
privato e autonomia organizzativa e gestionale, negoziale e
contabile, secondo le disposizioni del proprio statuto e dei
regolamenti interni, nel rispetto delle norme di legge.
Art. 2.
(Finalità).
1. L'Autorità esercita i propri poteri al fine di
assicurare la tutela del risparmio e degli investitori, la
fiducia del mercato, la trasparenza e la correttezza dei
comportamenti dei soggetti vigilati, l'osservanza delle
disposizioni regolanti le materie di competenza. L'Autorità
cura altresì la formazione degli operatori, l'informazione del
risparmiatore e la redazione dello statuto del risparmiatore e
dell'investitore, sentito il Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge
30 luglio 1998, n. 281.
2. E' attribuita in via esclusiva alla Banca d'Italia la
finalità della stabilità dei soggetti sottoposti alla
vigilanza della stessa.
3. Le finalità indicate al comma 1 integrano tutte le
disposizioni normative relative ai poteri attribuiti
all'Autorità dalla presente legge.
4. Restano ferme le ulteriori specifiche finalità indicate
dal testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58.
Art. 3.
(Funzioni).
1. L'Autorità continua ad esercitare tutti i poteri e le
competenze della Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB), secondo le disposizioni della presente
legge.
2. Restano attribuiti alla Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) e all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) i
rispettivi poteri e le competenze in materia di vigilanza sui
fondi pensione e sulle imprese di assicurazione e sui relativi
prodotti; il controllo relativo ai prodotti finanziari, come
definiti dall'articolo 1, commi 1, lettera u), e 2, del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, è esercitato sentita l'Autorità. In materia di concorrenza
resta ferma la competenza dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287, secondo quanto previsto dall'articolo
29 della presente legge.
3. Sono trasferiti all'Autorità i poteri e le competenze
attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico
delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, nonché gli
altri poteri e le competenze relativi alle stesse materie,
attribuiti da altre leggi alla Banca d'Italia. I poteri e le
competenze di cui al citato titolo VI del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 385 del 1993 nei confronti delle
banche sono esercitati sentita la Banca d'Italia.
4. Sono altresì trasferiti all'Autorità i poteri e le
competenze previsti dagli articoli 11, 12 e 129 del testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385;
essi sono esercitati sentita la Banca d'Italia.
5. Restano attribuiti alla Banca d'Italia gli altri poteri
e competenze previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385. I poteri e le
competenze previsti dagli articoli 53, comma 4, e 58 del
citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 sono esercitati sentita l'Autorità.
6. Restano attribuiti alla Banca d'Italia i poteri e le
competenze previsti dal testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Art. 4.
(Poteri di vigilanza).
1. L'Autorità, in conformità alle deliberazioni del
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio,
emana disposizioni di carattere generale nelle materie
attribuite alla sua competenza, anche per prevedere obblighi a
carico dei soggetti nei confronti dei quali esercita i propri
poteri, per il perseguimento delle finalità indicate
all'articolo 2. Tali disposizioni sono pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. L'Autorità assicura comunque la
massima diffusione delle disposizioni emanate.
2. Per il perseguimento delle finalità indicate
all'articolo 2 nelle materie di propria competenza, l'Autorità
esercita, nei confronti dei soggetti disciplinati dal testo
unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385,
i medesimi poteri di vigilanza informativa e ispettiva
attribuiti alla Banca d'Italia, nonché i medesimi poteri
attribuiti a quest'ultima dagli articoli 4, comma 1, 53, comma
3, lettere a), b) e c), 70, 76, 78, 79 e 80 del
citato testo unico. Le comunicazioni di cui all'articolo 52
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385
del 1993 sono effettuate all'Autorità per gli aspetti di sua
competenza.
3. Al fine di assicurare la funzionalità dell'attività
amministrativa e di contenere gli oneri per i soggetti
vigilati, le Autorità di cui al comma 2 coordinano le
rispettive attività attraverso apposite convenzioni. Le
Autorità di cui al comma 2 e all'articolo 3, comma 2, non
possono opporsi reciprocamente in nessun caso il segreto
d'ufficio né possono opporlo al Comitato interministeriale per
il credito e il risparmio nell'esercizio delle funzioni di cui
all'articolo 30.
4. Nell'esercizio dei poteri di vigilanza informativa e
ispettiva, le Autorità di cui al comma 2 possono avvalersi
dell'assistenza della Guardia di finanza, che agisce con i
poteri ad essa attribuiti ai fini dell'accertamento
dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte sui redditi,
utilizzando strutture e personale esistenti in modo da non
determinare oneri aggiuntivi.
5. Restano fermi i poteri connessi alle competenze
trasferite ai sensi dell'articolo 3, che sono esercitati
dall'Autorità.
6. L'Autorità esercita tutti i poteri ad essa attribuiti
anche con riferimento alle disposizioni di cui al titolo II
della presente legge.
Capo II
Organizzazione istituzionale
Sezione I
Statuto e organi istituzionali.
Art. 5.
(Statuto).
1. L'Autorità è retta da un proprio statuto, che regola
gli aspetti non disciplinati dalla legge ed è espressione
dell'autonomia dell'Autorità.
2. Lo statuto dell'Autorità è approvato con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri.
3. L'Autorità adotta regolamenti interni in conformità
alle disposizioni del proprio statuto.
Art. 6.
(Organi istituzionali).
1. Gli organi istituzionali dell'Autorità sono:
a) la commissione;
b) il presidente;
c) il collegio dei revisori.
Sezione II
Commissione.
Art. 7.
(Funzioni).
1. La commissione è organo collegiale composto dal
presidente e da altri quattro membri.
2. La commissione esercita le funzioni deliberative
relative alle materie istituzionali, all'organizzazione e alla
gestione straordinaria dell'Autorità, nonché le connesse
funzioni di indirizzo e di controllo sull'attività della
struttura amministrativa.
3. In particolare, la commissione delibera lo statuto e i
regolamenti di vigilanza, approva i regolamenti interni e il
bilancio; nomina il direttore generale e ne determina il
compenso; nomina i dirigenti apicali della struttura
amministrativa, su proposta del direttore generale.
Art. 8.
(Nomina e revoca).
1. I membri della commissione sono nominati con decreto
del Presidente della Repubblica, su designazione congiunta
delle Commissioni parlamentari competenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica, con la maggioranza di
due terzi dei componenti.
2. I commissari sono nominati per un periodo di sette anni
e non sono rieleggibili.
3. I commissari sono scelti tra persone di elevata e
riconosciuta indipendenza, imparzialità, autorevolezza ed
esperienza nei settori di competenza istituzionale
dell'Autorità.
4. Ai commissari si applicano i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori
delle banche.
5. La revoca dei commissari può essere disposta, con la
stessa procedura prevista per la nomina, nei casi in cui non
soddisfino più i requisiti di nomina e le condizioni per
l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano resi colpevoli
di gravi mancanze.
6. I decreti di nomina e di revoca sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 9.
(Funzionamento del collegio).
1. La commissione delibera a maggioranza semplice, con la
presenza di almeno tre dei suoi componenti; in caso di parità
prevale il voto del presidente. Il voto è palese.
2. Il commissario che si trovi in conflitto di interessi
in relazione a una specifica deliberazione deve dichiarare
tale situazione al collegio e astenersi dal partecipare alla
discussione e alla deliberazione, salva la possibilità di
revoca in caso di situazione di conflitto continuata o
ripetuta. Le situazioni di conflitto di interessi sono
comunicate al collegio dei revisori.
Art. 10.
(Obblighi).
1. I commissari esercitano le proprie funzioni in
condizione di assoluta indipendenza, secondo rigorosi criteri
di diligenza professionale e in assenza di situazioni di
conflitto di interessi.
Art. 11.
(Incompatibilità).
1. L'ufficio di commissario è incompatibile con qualsiasi
impiego pubblico o privato, con attività imprenditoriali,
professionali o di lavoro autonomo, salva l'attività di studio
e di ricerca, e con cariche pubbliche anche elettive.
2. I dipendenti pubblici sono collocati d'ufficio fuori
ruolo fino al termine del mandato; i docenti universitari di
ruolo sono collocati in aspettativa senza assegni, secondo
quanto previsto dal relativo ordinamento. Il periodo di
svolgimento dell'incarico è riconosciuto ai fini
dell'anzianità di servizio.
3. L'incompatibilità deve essere rimossa entro trenta
giorni dalla nomina, ovvero, se successiva, dalla data in cui
essa si verifica, pena la decadenza dall'incarico.
Art. 12.
(Divieti successivi).
1. Nei due anni successivi alla scadenza dell'incarico i
commissari non possono svolgere alcuna attività di lavoro
autonomo, subordinata, di consulenza o di collaborazione nei
confronti di soggetti operanti nei settori relativi alle
funzioni istituzionali dell'Autorità.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 è punita
con una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'indennità
di trattamento economico ricevuta nell'ultimo anno di
svolgimento dell'incarico.
Art. 13.
(Indennità di funzione).
1. L'indennità di funzione del presidente e dei commissari
è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, tenuto presente il trattamento attribuito per
analoghe funzioni presso altre autorità indipendenti.
Sezione III
Presidente.
Art. 14.
(Funzioni).
1. Il presidente è l'organo di rappresentanza legale
dell'Autorità; presiede la commissione, la convoca e ne fissa
l'ordine del giorno; esercita le altre funzioni a lui
attribuite dalla legge.
2. In caso di urgenza, ove non sia possibile riunire
tempestivamente la commissione e nel caso di impossibilità
temporanea di funzionamento del collegio, il presidente può
assumere le deliberazioni di competenza della commissione,
sottoponendole alla ratifica della stessa nella prima riunione
successiva.
3. In caso di assenza o impedimento le funzioni del
presidente sono esercitate da un vice presidente, nominato
dalla commissione tra i propri membri.
4. Al presidente sono trasferiti i poteri e le competenze
attribuiti al presidente della CONSOB dalle leggi vigenti.
Art. 15.
(Nomina).
1. Il presidente è nominato con decreto del Presidente
della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, tra i commissari designati ai sensi dell'articolo 8,
comma 1.
Art. 16.
(Norme applicabili).
1. Al presidente si applicano le disposizioni previste
per i membri della commissione dall'articolo 8, commi 3, 4, 5
e 6, dall'articolo 9, comma 2, e dagli articoli 10, 11 e
12.
Sezione IV
Direttore generale
Art. 17.
(Direttore generale).
1. Il direttore generale è il capo della struttura
amministrativa dell'Autorità a cui fanno capo le funzioni di
gestione, istruttorie ed esecutive.
2. Il direttore generale è nominato, per un periodo di
cinque anni, dalla commissione, che ne fissa il compenso;
l'incarico è rinnovabile una sola volta.
3. Il direttore generale partecipa alle riunioni della
commissione senza diritto di voto.
4. Al direttore generale si applicano i requisiti di
professionalità e onorabilità previsti per gli amministratori
delle banche. Lo statuto dell'Autorità può prevedere ulteriori
requisiti di professionalità e disciplina le
incompatibilità.
5. Il direttore generale può essere coadiuvato da uno o
più vice direttori generali, che lo sostituiscono in caso di
assenza o impedimento, secondo le regole stabilite nello
statuto.
Sezione V
Collegio dei revisori
Art. 18.
(Funzioni).
1. Il collegio dei revisori esercita il controllo
sull'attività organizzativa e gestionale, negoziale e
contabile dell'Autorità che non riguardi l'esercizio delle
funzioni istituzionali della stessa.
2. Il collegio dei revisori assiste alle riunioni della
commissione quando questa delibera sulle materie di cui al
comma 1.
Art. 19.
(Nomina e revoca).
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri, di
cui uno con funzioni di presidente, nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni
parlamentari competenti; con la stessa procedura sono altresì
nominati due membri supplenti.
2. I componenti del collegio dei revisori durano in carica
tre anni e sono rieleggibili.
3. Ai componenti del collegio dei revisori si applicano i
requisiti di professionalità e di onorabilità previsti per i
sindaci delle società quotate, nonché gli altri requisiti
stabiliti nello statuto dell'Autorità.
4. I componenti del collegio dei revisori sono revocabili
nel caso in cui non soddisfino più i requisiti di nomina e le
condizioni per l'espletamento delle funzioni, ovvero si siano
resi colpevoli di gravi mancanze.
5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è
stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
Art. 20.
(Diritti e doveri).
1. I componenti del collegio dei revisori possono chiedere
tutti i documenti e le informazioni necessari per lo
svolgimento delle funzioni.
2. Il collegio dei revisori informa regolarmente la
commissione dell'attività di controllo svolta e comunica senza
indugio tutti gli atti e i fatti riscontrati che possano
costituire una irregolarità o una violazione di norme.
3. Il collegio dei revisori redige la relazione al
bilancio, che contiene anche una relazione sull'attività
svolta e alla quale è allegata la relazione della società di
revisione.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
del codice civile concernenti i sindaci delle società per
azioni e il controllo contabile.
Capo III
Autonomia organizzativa e gestionale,
contabile e negoziale
Art. 21.
(Organizzazione amministrativa
e pianta organica).
1. L'Autorità definisce con proprio regolamento
l'organizzazione della struttura amministrativa e la relativa
pianta organica, nel rispetto delle compatibilità di bilancio
e sulla base di criteri di razionalità, efficienza, efficacia
ed economicità.
2. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere
l'istituzione di distinte aree funzionali in ragione delle
diverse categorie dei soggetti vigilati.
Art. 22.
(Personale).
1. Il personale dell'Autorità è reclutato mediante
concorso pubblico per titoli ed esami.
2. Nei limiti stabiliti dal regolamento del personale di
cui al comma 3, l'Autorità può assumere con contratto a tempo
determinato personale, anche di livello dirigenziale, di
specifica ed elevata esperienza e professionalità.
3. Il reclutamento, il trattamento giuridico ed economico
e l'ordinamento delle carriere del personale dell'Autorità
sono disciplinati da un regolamento interno, tenendo presenti
i princìpi che regolano il lavoro presso le amministrazioni
pubbliche.
4. L'Autorità stabilisce con proprio regolamento un codice
etico del personale, la cui violazione è assistita da sanzioni
disciplinari, anche al fine di garantirne l'indipendenza e
disciplinare i conflitti di interessi.
Art. 23.
(Risorse finanziarie).
1. L'Autorità provvede al proprio funzionamento con
contribuzioni a carico dei soggetti vigilati, con le risorse a
carico del bilancio dello Stato destinate alla CONSOB e con le
eventuali risorse aggiuntive determinate con la legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
2. Le contribuzioni a carico dei soggetti vigilati sono
stabilite con regolamento dell'Autorità approvato dal
Consiglio dei ministri, in base a princìpi di oggettività,
proporzionalità ed equità.
3. L'Autorità provvede alla gestione delle proprie risorse
finanziarie in autonomia, secondo le norme dello statuto ed i
princìpi di buona amministrazione.
Art. 24.
(Autonomia contabile).
1. L'Autorità disciplina con regolamento interno la
redazione del bilancio e la contabilità, anche in deroga alle
norme di contabilità di Stato, tenendo presenti i princìpi ed
i criteri previsti per il bilancio delle società per
azioni.
2. Il regolamento di cui al comma 1 assicura la
separazione contabile necessaria per il corretto utilizzo
delle contribuzioni di cui all'articolo 23.
3. Il bilancio dell'Autorità è approvato entro il 30
maggio dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
Art. 25.
(Autonomia negoziale).
1. L'Autorità disciplina con proprio regolamento le
procedure negoziali, anche in deroga alle norme di contabilità
di Stato, nel rispetto di princìpi di trasparenza e
imparzialità e della normativa europea applicabile.
Capo IV
Rapporti istituzionali
Art. 26.
(Rapporti tra le Autorità).
1. I presidenti dell'Autorità di cui all'articolo 1, delle
Autorità di cui all'articolo 3, comma 2, e dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10
della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed il Governatore della
Banca d'Italia coordinano l'attività delle rispettive
istituzioni attraverso un Comitato permanente di
coordinamento. Il Comitato si riunisce almeno una volta al
mese, ovvero su richiesta di uno dei componenti.
Art. 27.
(Rapporti con il Parlamento).
1. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Autorità presenta
alle Commissioni parlamentari competenti un documento che
illustra le linee dell'attività che verrà svolta nell'anno
successivo. L'Autorità tiene conto delle indicazioni delle
Commissioni conseguenti alla presentazione e alla discussione
del documento.
2. II bilancio dell'Autorità, con la relazione del
collegio dei revisori, è trasmesso al Parlamento entro dieci
giorni dalla sua approvazione.
3. L'Autorità trasmette al Parlamento, contestualmente al
bilancio, una relazione sull'attività istituzionale svolta
nell'anno precedente e sulla situazione del sistema
finanziario.
4. Il presidente dell'Autorità presenta pubblicamente la
relazione di cui al comma 3 in concomitanza con la
trasmissione al Parlamento.
5. Il presidente dell'Autorità può essere invitato a
riferire al Parlamento o alle competenti Commissioni
parlamentari su questioni generali relative alle funzioni
istituzionali dell'Autorità, nel rispetto degli obblighi di
riservatezza previsti dalla legge.
Art. 28.
(Rapporti con il Governo).
1. Il presidente dell'Autorità trasmette periodicamente al
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
informazioni sui fatti di maggiore rilievo rilevati o
acquisiti nell'esercizio delle funzioni istituzionali e
segnala l'opportunità di interventi normativi o amministrativi
nei settori di competenza istituzionale dell'Autorità.
Capo V
Disposizioni finali
Art. 29.
(Concorrenza).
1. I commi 2, 3 e 6 dell'articolo 20 della legge 10
ottobre 1990, n. 287, sono abrogati.
2. Per le operazioni di acquisizione di cui all'articolo
19 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385, e per le operazioni di concentrazione ai sensi
dell'articolo 6 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, che
riguardano banche sono necessarie sia l'autorizzazione della
Banca d'Italia ai sensi del citato articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, per le
valutazioni di sana e prudente gestione, sia l'autorizzazione
dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui
all'articolo 10 della legge n. 287 del 1990, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, della medesima legge, ovvero il
nulla osta della stessa a seguito delle valutazioni relative
all'assetto concorrenziale del mercato.
3. I provvedimenti delle Autorità di cui al comma 2 sono
emanati con un unico atto, entro sessanta giorni dalla
presentazione dell'istanza completa della documentazione
occorrente. L'atto deve contenere le specifiche motivazioni
relative alle finalità attribuite alle due Autorità.
4. Ai rapporti tra le Autorità indicate al comma 2 del
presente articolo si applica l'articolo 4, comma 3.
Art. 30.
(Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio).
1. Il Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio esercita l'alta vigilanza in materia di credito e di
tutela del risparmio, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993,
n. 385; nell'esercizio di tale compito può chiedere dati,
notizie e informazioni generali alle Autorità indicate
all'articolo 26 della presente legge ed emanare atti di
carattere generale sui criteri dell'attività di vigilanza
delle Autorità di cui all'articolo 3 della medesima legge, nel
rispetto esclusivo delle finalità indicate dall'articolo 2 e
dall'articolo 5, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo n. 385 del 1993. Il Comitato esercita le sue
funzioni anche su proposta delle Autorità indicate
all'articolo 3.
2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore
della Banca d'Italia ed i presidenti delle Autorità di cui
all'articolo 26.
3. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comitato può
avvalersi anche di personale dell'Autorità, della Banca
d'Italia e delle altre Autorità indicate al comma 2.
Art. 31.
(Funzioni ministeriali e sanzioni).
1. Sono trasferite all'Autorità e alla Banca d'Italia,
secondo le rispettive competenze, le funzioni del Ministro e
del Ministero dell'economia e delle finanze previste dagli
articoli 128 e 145 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 195 del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, nonché le altre analoghe competenze ministeriali in
materia sanzionatoria previste da altre leggi.
2. Sono trasferite alla Banca d'Italia le funzioni del
Ministro e del Ministero dell'economia e delle finanze
previste dagli articoli 14, comma 4, e 45 del testo unico di
cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
3. Ognuna delle Autorità di cui al comma 1 applica le
sanzioni di propria competenza e segnala all'altra le
violazioni di competenza di questa eventualmente rilevate
nell'esercizio delle proprie funzioni.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni generali o
particolari impartite dall'Autorità si applica la sanzione
prevista dall'articolo 144, comma 1, del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
5. Con regolamento, da adottare su proposta del Presidente
del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono identificate,
riordinate e coordinate le competenze ministeriali relative
alle materie disciplinate dalla presente legge; le competenze
sono assegnate al Comitato interministeriale per il credito e
il risparmio, alle Autorità di cui all'articolo 3 o ai
Ministeri, sulla base della ripartizione di competenze
risultante dalla presente legge.
Art. 32.
(Norme applicabili).
1. All'Autorità si applicano le disposizioni riferite alla
Banca d'Italia contenute nell'articolo 4, commi 2 e 3, e negli
articoli 6, 7, 8, 9 e 132-bis del testo unico di cui al
decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
2. Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso
dell'Autorità in ragione delle proprie attività di vigilanza
sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle
pubbliche amministrazioni, fatte salve le disposizioni della
presente legge. Il segreto non può essere opposto all'autorità
giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie
per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni
sanzionate penalmente. I dipendenti dell'Autorità,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono pubblici
ufficiali. Il presidente e i commissari dell'Autorità, i
dipendenti, i consulenti e gli esperti dei quali essa si
avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo
di riferire esclusivamente alla commissione tutte le
irregolarità constatate. Le pubbliche amministrazioni e gli
enti pubblici forniscono dati, notizie e documenti e ogni
ulteriore collaborazione richiesta dall'Autorità, in
conformità alle leggi disciplinanti i rispettivi
ordinamenti.
3. Si applicano all'Autorità le disposizioni, diverse da
quelle relative agli organi istituzionali, stabilite in via
generale per le autorità indipendenti, ove compatibili con le
disposizioni della presente legge.
Art. 33.
(Disposizioni tributarie).
1. Tutti gli atti connessi all'istituzione dell'Autorità,
incluse le operazioni conseguenti al trasferimento di beni
previsto nell'articolo 34 ed al subingresso di cui
all'articolo 35, sono esclusi da ogni tributo e diritto e
sono, pertanto, effettuati in regime di neutralità fiscale.
Capo VI
Disposizioni transitorie
Art. 34.
(Trasferimento di personale e beni).
1. E' trasferito all'Autorità il personale della Banca
d'Italia necessario per l'esercizio dei poteri e delle
competenze trasferiti, secondo accordi conclusi tra le due
Autorità. Le dotazioni patrimoniali e gli immobili di
proprietà della Banca d'Italia, strumentali per l'esercizio
delle funzioni trasferite, possono essere acquistati
dall'Agenzia del demanio, ovvero concessi in locazione alla
stessa, secondo accordi conclusi tra le parti.
2. Il personale trasferito all'Autorità ai sensi del comma
1 conserva il trattamento giuridico, economico e previdenziale
goduto presso l'Autorità di provenienza. Con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono adottate le
disposizioni di attuazione del presente comma.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel
rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza della
Banca d'Italia al sistema europeo di banche centrali.
Art. 35.
(Subingresso).
1. L'Autorità subentra nelle situazioni giuridiche
attive e passive, di diritto privato e pubblico, di cui era
titolare la Banca d'Italia in relazione ai poteri e alle
competenze trasferiti, salva la responsabilità patrimoniale
per fatto illecito.
Art. 36.
(Inizio dell'attività).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
stabilita la data di entrata in funzione dell'Autorità. Alla
stessa data la CONSOB è trasformata.
2. Fino all'entrata in funzione dell'Autorità, la CONSOB e
la Banca d'Italia continuano a svolgere le loro funzioni con
pienezza di poteri e secondo le disposizioni a ciascuna
applicabili; fino all'entrata in funzione dell'Autorità la
CONSOB esercita altresì i nuovi poteri attribuiti all'Autorità
dall'articolo 4, comma 4, e dall'articolo 37.
3. Entro tre mesi dalla nomina ai sensi della presente
legge gli organi dell'Autorità predispongono lo statuto.
TITOLO II
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'
Art. 37.
(Recepimento della direttiva sugli abusi di
mercato).
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della
giustizia e delle attività produttive, è delegato ad adottare,
con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31
ottobre 2003, n. 306, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le
norme per il recepimento della direttiva 2003/6/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003,
relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla
manipolazione del mercato (abusi di mercato), di seguito
denominata "direttiva".
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del
decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel
rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui alla presente
legge e con la procedura prevista dal comma 1, può emanare
disposizioni correttive ed integrative del medesimo decreto
legislativo, anche al fine di tenere conto delle eventuali
disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
della direttiva.
3. Il recepimento della direttiva è informato ai seguenti
princìpi e criteri direttivi specifici:
a) individuare l'ambito di applicazione della
normativa di recepimento definendo altresì le nozioni di
informazione privilegiata, abuso della stessa e manipolazione
del mercato, nonché i tipi di strumenti finanziari ed i
soggetti ai quali si applicano le prescrizioni ed i divieti
della direttiva medesima, tenendo conto delle disposizioni di
attuazione eventualmente adottate dalla Commissione europea
secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2,
della direttiva;
b) individuare nell'Autorità di cui all'articolo
1, comma 1, l'autorità nazionale competente in materia e
disciplinare le modalità per la cooperazione tra la stessa e
le altre Autorità nazionali ed estere, al fine della
repressione delle violazioni delle disposizioni contenute nei
decreti di cui ai commi 1 e 2, della circolazione delle
informazioni e dell'opposizione del segreto d'ufficio;
c) disciplinare, anche mediante l'attribuzione
all'Autorità di cui alla lettera b) del relativo potere
regolamentare, i seguenti aspetti, tenendo conto delle
disposizioni di applicazione eventualmente adottate dalla
Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo
17, paragrafo 2, della direttiva:
1) l'adeguamento delle definizioni di cui alla lettera
a) anche in relazione alle prassi di mercato ammesse;
2) per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato o per i quali è stata
chiesta l'ammissione alla negoziazione:
2.1) gli obblighi di comunicazione al pubblico di
informazioni privilegiate;
2.2) il ritardo della divulgazione al pubblico, fermo
restando il potere dell'Autorità di cui alla lettera b)
di adottare le misure necessarie a garantire la corretta
informazione del pubblico;
2.3) i casi in cui è possibile la comunicazione a terzi
di informazioni privilegiate senza obbligo di comunicazione al
pubblico;
2.4) la tenuta dei registri delle persone che lavorano o
svolgono incarichi per gli emittenti e che hanno accesso a
informazioni privilegiate;
2.5) gli obblighi di comunicazione all'Autorità di cui
alla lettera b) e al pubblico delle informazioni
relative ad operazioni effettuate da, o per conto di, persone
che esercitano responsabilità di direzione, nonché da, o per
conto di, soggetti a queste ultime strettamente collegati,
individuandone a tale fine la nozione;
3) le responsabilità e gli obblighi di correttezza e
trasparenza a carico di chiunque produca o diffonda ricerche
riguardanti strumenti finanziari o emittenti strumenti
finanziari, ovvero altre informazioni concernenti strategie di
investimento;
4) l'adozione da parte dei gestori di mercato di
disposizioni strutturali intese a prevenire pratiche di abuso
di mercato;
5) l'introduzione, a carico di chi opera
professionalmente su strumenti finanziari, qualora abbia
ragionevoli motivi per sospettare che le transazioni
costituiscano un abuso di informazioni privilegiate o una
manipolazione del mercato, dell'obbligo di segnalare la
circostanza all'Autorità di cui alla lettera b);
6) le modalità, conformi a princìpi di trasparenza e
correttezza, di diffusione da parte di istituzioni pubbliche
di statistiche suscettibili di influire in modo sensibile sui
mercati finanziari;
7) i casi di inapplicabilità delle disposizioni
adottate in recepimento della direttiva in relazione sia alle
operazioni attinenti alla politica monetaria, alla politica
dei cambi o alla gestione del debito pubblico, sia alle
negoziazioni di azioni proprie effettuate nell'ambito di
programmi di riacquisto di azioni proprie, nonché alle
operazioni di stabilizzazione di uno strumento finanziario;
d) attribuire all'Autorità di cui alla lettera
b) i poteri di vigilanza e di indagine di cui
all'articolo 12 della direttiva, anche nei confronti di
soggetti non vigilati di cui all'articolo 12, paragrafo 2,
lettera b), della direttiva, salva l'ispezione e la
perquisizione di locali non adibiti all'esercizio di attività
professionali, consentite previa autorizzazione dell'autorità
giudiziaria, stabilendo inoltre che l'Autorità di cui alla
lettera b) possa:
1) per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 12,
paragrafo 2, della direttiva, avvalersi della collaborazione
della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 4, comma 4
della presente legge;
2) avvalersi della collaborazione delle pubbliche
amministrazioni, anche in deroga ai divieti di cui
all'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196;
3) accedere alle informazioni relative al traffico
telefonico, via INTERNET o per via telematica, previa
autorizzazione dell'autorità giudiziaria, ad invarianza di
oneri;
4) procedere al sequestro di beni in via
amministrativa, ovvero richiedere all'autorità giudiziaria il
sequestro penale dei beni che possono essere oggetto di
confisca;
5) delegare a gestori di mercati regolamentati taluni
poteri di vigilanza in materia;
e) disciplinare i rapporti tra l'Autorità di cui
alla lettera b) e l'autorità giudiziaria per l'attività
svolta nei confronti dei soggetti non vigilati;
f) prevedere la pena dell'arresto fino ad un
massimo di due anni per i soggetti che ostacolano l'esercizio
dei poteri di vigilanza e di indagine dell'Autorità di cui
alla lettera b) previsti dalla direttiva e la pena
dell'ammenda non inferiore nel minimo a mille euro e non
superiore nel massimo a venticinquemila euro per i soggetti
che non ottemperano nei termini alle richieste dell'Autorità
di cui alla lettera b) ovvero ne ritardano l'esercizio
delle funzioni, con aggravio della pena per i soggetti
indicati nell'articolo 2638 del codice civile;
g) prevedere sanzioni amministrative in caso di
violazione delle norme primarie e secondarie di recepimento
della direttiva, tenendo conto dei princìpi indicati nella
legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere, in particolare, per
l'abuso di informazioni privilegiate e per la manipolazione
del mercato sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori
nel minimo a ventimila euro e non superiori nel massimo ad un
milione di euro da aumentare fino al triplo quando, in
relazione all'entità del profitto conseguito o conseguibile
ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiano
inadeguate anche se applicate nel massimo; prevedere per le
altre violazioni sanzioni amministrative pecuniarie non
inferiori nel minimo a diecimila euro e non superiori nel
massimo a duecentomila euro; per tali sanzioni escludere la
facoltà di pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16
della medesima legge n. 689 del 1981; prevedere le sanzioni
accessorie indicate nell'articolo 47 della presente legge;
h) per gli abusi di informazioni privilegiate e
per le manipolazioni del mercato di maggiore gravità, da
individuare sulla base di criteri quantitativi, in relazione
alle variazioni dei valori di mercato che ne sono derivate, e
qualitativi, in relazione al soggetto che ha posto in essere
il comportamento, prevedere, in aggiunta alle sanzioni
amministrative, la pena della reclusione non inferiore nel
minimo a tre anni e non superiore nel massimo a dodici
anni;
i) stabilire il principio dell'autonomia reciproca
dei procedimenti sanzionatori amministrativo e penale e
prevedere norme di coordinamento dell'attività di accertamento
amministrativo con quella dell'autorità giudiziaria;
l) disciplinare l'imputazione della responsabilità
delle suddette violazioni, anche in relazione all'attribuzione
di vantaggi alle società cui appartengono gli autori delle
stesse;
m) prevedere norme transitorie che disciplinino
gli effetti sostanziali e procedurali delle nuove disposizioni
relativamente alle ipotesi di abuso di mercato depenalizzate
commesse prima della data di entrata in vigore delle nuove
disposizioni.
Art. 38.
(Circolazione in Italia di strumenti
finanziari esteri).
1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari
emessi all'estero e collocati, in Italia o all'estero, presso
i soli investitori professionali si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del
codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia
nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58.
2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana le
disposizioni di attuazione del comma 1 del presente articolo e
disciplina i casi in cui detto comma non si applica.
Art. 39.
(Trasparenza delle società estere).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme
dirette ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede
legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui
all'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, controllate
da società italiane o a queste collegate o comunque parti di
gruppi con operatività prevalente o rilevante in Italia o che
raccolgono risparmio in Italia, secondo i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) previsione dell'obbligo di allegare al bilancio
della società italiana il bilancio della società estera,
redatto secondo i princìpi e le regole applicabili ai bilanci
delle società italiane;
b) sottoscrizione del bilancio della società
estera di cui alla lettera a) anche da parte degli
organi di amministrazione e di controllo della società
italiana e certificazione del bilancio stesso da parte della
società di revisione della società italiana, ovvero, se non
nominata, da parte di altra società di revisione;
c) relazione dell'organo di amministrazione,
sottoscritta dall'organo di controllo, e da allegare al
bilancio della società italiana, sui rapporti intercorrenti
tra la società italiana e la società estera;
d) controllo, da parte dell'Autorità di cui
all'articolo 1, comma 1, del bilancio della società estera di
cui alla lettera a) controllata o collegata a società
italiana con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in
misura rilevante e pubblicità dei relativi rilievi mediante
documento da allegare al bilancio della società italiana;
e) estensione al bilancio della società estera di
cui alla lettera a) delle responsabilità civili, penali
e amministrative previste in relazione al bilancio della
società italiana;
f) riferimento all'articolo 2359 del codice civile
per la nozione di controllo e di collegamento;
g) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo
1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di attuazione,
oltre che dei poteri informativi e ispettivi.
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette
ad assicurare la trasparenza delle società aventi sede legale
in uno degli Stati di cui al comma 1, controllate o collegate
a società o altri enti esteri che controllano società italiane
con titoli quotati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ovvero che controllano società italiane che hanno
ottenuto rilevanti concessioni di credito, in qualsiasi forma,
secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo
1, comma 1, di poteri informativi e ispettivi e del potere di
dettare disposizioni di attuazione;
b) applicazione della disciplina ai soli casi di
società operanti nell'ambito di gruppi con operatività
prevalente o rilevante in Italia;
c) riferimento all'articolo 2359 del codice civile
per la nozione di controllo e di collegamento;
d) subordinazione del rilascio di autorizzazioni e
concessioni, dell'attribuzione di altri vantaggi
amministrativi, ovvero della possibilità di operare in Italia
al rispetto delle norme introdotte ai sensi del presente
comma;
e) previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie in caso di violazione delle norme
introdotte ai sensi del presente comma secondo i princìpi e i
criteri di cui alla presente legge.
Art. 40.
(Conflitti di interessi tra banche e imprese).
1. L'articolo 136 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, si applica a chi
esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo
presso una banca o altra società facente parte del gruppo di
questa, alle società che tali soggetti controllano o presso le
quali svolgono funzioni di amministrazione, direzione o
controllo e alle altre società facenti parte dello stesso
gruppo.
2. L'Autorità di cui all'articolo 1, comma 1, emana
disposizioni applicative del comma 1, individuando anche la
nozione di gruppo.
Art. 41.
(Conflitti di interessi degli organismi di investimento
collettivo del risparmio).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette
a disciplinare i conflitti di interessi degli organismi di
investimento collettivo del risparmio (OICR) nel rispetto dei
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) limitazione dell'investimento in titoli emessi
o collocati da società appartenenti allo stesso gruppo della
società di gestione del fondo o della società di investimento
a capitale variabile (SICAV), ovvero emessi o collocati da
società appartenenti a gruppi dalle cui società la SICAV o la
società di gestione abbia ricevuto rilevanti concessioni di
credito;
b) attribuzione all'Autorità di cui all'articolo
1, comma 1, del potere di dettare disposizioni di
attuazione;
c) previsione di sanzioni amministrative
pecuniarie e accessorie, in caso di violazione delle norme
introdotte ai sensi del presente articolo, sulla base dei
princìpi e criteri di cui alla presente legge.
Art. 42.
(Sistema di indennizzo dei risparmiatori).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, norme dirette
ad introdurre un sistema di indennizzo dei risparmiatori, di
tipo mutualistico o assicurativo per i danni patrimoniali
causati dalla violazione ripetuta e sanzionata delle norme che
disciplinano le attività di cui alla parte II del testo unico
di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L'esercizio delle richiamate attività è subordinato
all'adesione al sistema di indennizzo, una volta
introdotto.
Art. 43.
(Società di revisione).
1. Il Governo, su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, attribuendo all'Autorità di cui
all'articolo 162 del testo unico di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, il relativo potere regolamentare ove
necessario, norme per la disciplina delle società di revisione
di cui all'articolo 161 del medesimo testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, dirette a:
a) adeguare la disciplina vigente al fine di
tenere conto della rete di imprese o altre organizzazioni nel
cui ambito può operare la società di revisione, garantendo la
trasparenza della composizione della rete, dell'attività
svolta dalla società di revisione e dalle entità appartenenti
alla medesima rete e dei compensi percepiti;
b) garantire la terzietà della società di
revisione e delle entità appartenenti alla medesima rete,
dalla società sottoposta a revisione e da quelle appartenenti
al gruppo di questa, anche prevedendo limiti allo svolgimento
di incarichi diversi dalla revisione, all'assunzione di
cariche e all'instaurazione di rapporti di lavoro presso la
società sottoposta a revisione e le società appartenenti al
suo gruppo, allo svolgimento di compiti di revisione da parte
delle persone fisiche in ragione degli incarichi
precedentemente svolti presso altre società di revisione nei
confronti della medesima società sottoposta a revisione;
c) garantire la terzietà della società di
revisione, adeguando le disposizioni relative al conferimento,
alla durata e al rinnovo dell'incarico, tenendo conto anche
delle operazioni societarie o aziendali di cui è oggetto la
società sottoposta a revisione e introducendo altresì criteri
generali per la determinazione del compenso per l'incarico di
revisione contabile;
d) prevedere la responsabilità della società di
revisione per le attività svolte da altri revisori, di cui
essa si avvalga, presso altre società del gruppo;
e) introdurre sanzioni amministrative pecuniarie,
nella misura prevista dall'articolo 193, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come
aumentata ai sensi dell'articolo 46 della presente legge, per
la violazione delle disposizioni introdotte ai sensi delle
lettere a), b), c) e d) del presente comma;
f) introdurre sanzioni accessorie alle sanzioni
pecuniarie di cui alla lettera e), secondo quanto
previsto dall'articolo 47.
Art. 44.
(Reato di nocumento al risparmio).
1. Nel libro II, titolo VIII, capo I, del codice penale,
dopo l'articolo 499 è inserito il seguente:
"Art. 499-bis. (Nocumento al risparmio).-
Chiunque, commettendo intenzionalmente uno o più illeciti
amministrativi previsti dal testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto
1982, n. 576, dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
cagiona un grave nocumento ai risparmiatori è punito, in
concorso con le sanzioni amministrative applicabili, con la
reclusione da tre a dodici anni e con la multa non inferiore a
500.000 euro. Il nocumento si considera grave quando abbia
riguardato un numero di risparmiatori superiore all'uno per
mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento
ISTAT, ovvero sia consistito nella distruzione o riduzione del
valore di titoli di entità complessiva superiore all'uno per
mille del prodotto interno lordo.
La stessa pena si applica quando da uno dei fatti previsti
dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637, limitatamente alle
condotte poste in essere dai responsabili del controllo
contabile o della revisione, e dall'articolo 2638 del codice
civile deriva, quale conseguenza non voluta dal colpevole, un
grave nocumento ai risparmiatori, come definito nel primo
comma.
Le pene sono aumentate se i fatti sono commessi da chi
esercita funzioni di amministrazione, direzione o controllo
ovvero attività di lavoro dipendente presso società con titoli
quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi
dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Alla condanna per i reati previsti dal presente articolo
consegue la pubblicazione della sentenza.
Al reato previsto dal presente articolo conseguono le
sanzioni amministrative di cui all'articolo 9, commi 1 e 2,
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La sanzione
pecuniaria è applicata in un numero di quote non inferiore a
cinquecento e fino ad un massimo di duemila; l'importo di una
quota può essere fissato da un minimo di mille euro fino ad un
massimo di cinquemila euro".
Art. 45.
(Omessa comunicazione del conflitto
di interessi).
1. Nel libro V, titolo XI, capo III, del codice civile,
prima dell'articolo 2630 è inserito il seguente:
"Art. 2629-bis (Omessa comunicazione del
conflitto di interessi).- L'amministratore o il componente
del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione
europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi
dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero di un soggetto
vigilato ai sensi del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto
1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo
comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla
violazione siano derivati danni alla società o a terzi".
2. All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole:
"codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto
di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto
dall'articolo 2629-bis del codice civile".
Art. 46.
(Aumento delle sanzioni penali
e amministrative).
1. Le pene previste dal testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.
2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e
2637, limitatamente alle condotte poste in essere dai
responsabili del controllo contabile o della revisione, e
dall'articolo 2638 del codice civile sono raddoppiate se si
tratta di violazioni commesse in relazione a società con
titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri
Paesi dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai
sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1^
settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12 agosto
1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel
massimo, sono aumentate di tre volte.
Art. 47.
(Sanzioni accessorie).
1. Il Governo, su proposta del Ministro della giustizia,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è
delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo per
l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni pecuniarie
applicate ai sensi del testo unico di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385, del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, della legge 12
agosto 1982, n. 576, e del decreto legislativo 21 aprile 1993,
n. 124, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) applicazione delle sanzioni accessorie e
fissazione della loro durata, comunque non superiore a tre
anni, in ragione della gravità della violazione, valutata
secondo i criteri indicati dall'articolo 133 del codice
penale, o della sua ripetizione;
b) previsione della sanzione accessoria della
sospensione o della decadenza dalle cariche ricoperte presso
banche o altri soggetti operanti nel settore finanziario,
ovvero dalle cariche societarie;
c) previsione della sanzione accessoria della
interdizione dalle cariche presso banche e altri intermediari
finanziari o dalle cariche societarie;
d) previsione della sanzione accessoria della
pubblicità della sanzione pecuniaria e accessoria, a carico
dell'autore della violazione, su quotidiani e altri mezzi di
comunicazione a larga diffusione e nei locali aperti al
pubblico delle banche e degli altri intermediari finanziari
presso i quali l'autore della violazione ricopre cariche
societarie o dei quali lo stesso è dipendente;
e) previsione della sanzione accessoria della
confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni
utilizzati per commetterlo, ovvero di beni di valore
equivalente.
Art. 48.
(Esercizio delle deleghe legislative).
1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dalla
presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro
quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle
competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine i
decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il
termine previsto per il parere delle competenti Commissioni
parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza
dei termini per l'esercizio della delega legislativa o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta
giorni.
Art. 49.
(Reati di riciclaggio e impiego).
1. All'articolo 648-bis, primo comma, del codice
penale, le parole: "Fuori dei casi di concorso nel reato,"
sono soppresse.
2. All'articolo 648-ter, primo comma, del codice
penale, le parole: "dei casi di concorso nel reato e" sono
soppresse.
Art. 50.
(Abrogazioni).
1. Sono abrogati gli articoli 23, comma 4, 100, comma
1, lettera f), e 118, comma 2, del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.