XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4701
Onorevoli Colleghi! - Sino ad oggi due sono le
principali strade percorse nell'affrontare l'annoso problema
della assistenza psichiatrica: la deistituzionalizzazione e
l'istituzionalizzazione.
Sotto varie forme, con differenti approcci e
argomentazioni, la discussione sembra alla fine ricadere solo
e unicamente entro questi limiti, inducendo con la
contrapposizione di due schieramenti una rischiosa
politicizzazione del dibattito.
Non si può negare che la legge n. 180 del 1978 e i
successivi interventi legislativi abbiano cancellato quasi
completamente l'orrore dei manicomi - e sottolineo il quasi -
ma è altrettanto necessario osservare la crescente protesta
dei familiari delle persone ritenute "insane di mente", che
praticamente si sono trovati e si trovano costretti
quotidianamente a vivere in situazioni di difficile e, in
alcuni casi, impossibile gestione della convivenza. Tali
difficoltà di convivenza sono, al tempo stesso, con estrema
frequenza, rilevate dalle stesse persone ritenute "insane di
mente".
Inoltre alcuni temi fondamentali sembrano essere
costantemente trascurati o affrontati solo parzialmente.
Il primo tema è quello dei diritti umani.
La situazione attuale non è certo scevra o immune da tali
violazioni: il rapporto dell'Assemblea parlamentare del
Consiglio europeo del 15 marzo 1994, documento 7040, sulla
psichiatria e sui diritti umani,
riferisce che in psichiatria sono comuni le seguenti
violazioni: abusi sessuali, umiliazioni, intimidazioni,
negligenza, maltrattamenti.
Basterà qui ricordare, inoltre, le recenti dichiarazioni
del Sottosegretario alla salute, onorevole Guidi, relative ai
risultati delle ispezioni da lui attivate ed eseguite
attraverso i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei
carabinieri. Il quadro è ad oggi ancora allarmante.
Il secondo tema è quello della qualità dei livelli di
assistenza. Se è vero che vogliamo migliorarli, non possiamo
allora prescindere dal definirli in modo dettagliato, poiché
il problema non è solo "dove" (se a domicilio o in una
comunità) le cose si fanno, bensì "cosa" si fa. L'esperienza e
la clinica medica possiedono validi strumenti per definire
standard precisi, che a livello legislativo devono
essere almeno introdotti come principio.
Il terzo tema, che la politica in quanto responsabile
della gestione pubblica non può dimenticare, è quello dei
"costi".
E' bene qui ricordare che una sanitarizzazione di massa,
così come si otterrebbe impostando l'impianto legislativo
unicamente sulla "obbligatorietà delle cure", riguarderebbe
almeno 100.000 cittadini italiani (ma secondo autorevoli stime
questa cifra potrebbe anche raddoppiare nel corso di pochi
anni). Se moltiplichiamo il costo assistenziale giornaliero
medio (pur utilizzando parametri molto bassi, cioè 150
euro/die), per 365 giorni, per 100.000, otteniamo una
cifra di spesa annua di circa 5 miliardi e mezzo di euro.
Per questi motivi ogni proposta che si indirizzi
semplicemente verso l'istituzionalizzazione o verso la
deistituzionalizzazione è destinata a fallire; anche con le
nuove forme di istituzionalizzazione di cui si parla, in
luoghi piccoli, puliti, con le cure e il decoro adeguati.
A tale proposito è opportuno, anche in considerazione del
fatto che apparentemente tutti si dichiarano contrari alla
reintroduzione dei manicomi, definire esattamente cosa sia in
effetti il manicomio o il modello manicomiale, poiché pare che
taluni lo identifichino semplicemente con un luogo sporco e di
vaste dimensioni.
La migliore definizione di manicomio è indubbiamente la
seguente: "Un luogo ove persone che non hanno commesso reati,
vengono tenute rinchiuse per mesi, anni o l'intera vita,
perché dicono o fanno cose ritenute incomprensibili o
irrazionali e dove coloro che li hanno rinchiusi affermano di
averlo fatto per curarli".
Possono quindi esistere manicomi grandi o piccoli, sporchi
o puliti. Il superamento del manicomio non è pertanto
ottenibile semplicemente riducendo il problema alle condizioni
igienico-sanitarie e al numero dei degenti.
Tra gli operatori, gli utenti e i familiari è salita la
domanda di soluzioni alternative, di un cosa fare, di un come
fare che sia diverso e non ricalchi le orme di un passato
nefasto.
La domanda è quindi se esista la possibilità di costruire
quell'ipotetico percorso che possa portarci, senza traumi
insostenibili, al raggiungimento di un così ambizioso
obiettivo.
Si ritiene che sia possibile rispondere affermativamente,
ma, è bene precisarlo sin d'ora, anche che tali risposte
richiedono un impegno prolungato e meticoloso. Si tratta di un
percorso, di un procedere verso la direzione giusta, che
richiede tempo e dedizione.
Esistono sul territorio nazionale vari modelli di comunità
(poche purtroppo) - dal Piemonte al Friuli e sino alla Sicilia
- che hanno organizzato modelli assistenziali differenti.
Individuando le risorse inutilizzate (anche immobiliari) dei
comuni e delle aziende sanitarie locali e scoprendo quali
attività lavorative erano necessarie nella zona, hanno aperto
piccole e medie aziende agricole, locande, bar, falegnamerie,
laboratori di maiolica artigianale, stabilimenti di
itticoltura, eccetera, coinvolgendo i pazienti come lavoratori
in queste attività e fornendo loro un alloggio presso le sedi
delle cooperative.
I pazienti hanno avuto la possibilità di scegliere tra
numerose sistemazioni, attività e mansioni, trovando essi
stessi quanto meglio a loro si confaceva.
Ci si è poi rivolti agli anziani alloggiati negli ospizi,
offrendo loro la medesima possibilità; infine la stessa
offerta è stata fatta ai giovani disoccupati del luogo.
In questo modo si sono formati nuovi posti di lavoro e si
è evitato di creare comunità e attività ghetto (la locanda dei
matti o la cascina dei malati di mente) proseguendo in un
percorso di inserimento sociale, non verso l'esclusione dalla
società.
Le persone, pazienti, anziani, giovani, volontari, che
lavorano in queste aziende guadagnano e mantengono se stessi e
l'attività cooperativa, con un costo per il Servizio sanitario
nazionale ridotto rispetto a quanto avveniva prima.
Risultato? I trattamenti sanitari obbligatori non sono
quasi più necessari, le "crisi psicotiche" avvengono in misura
drasticamente ridotta, i farmaci somministrati per controllare
il comportamento sono stati diminuiti fino al 90 per cento.
E' compito della politica raccogliere queste esperienze,
le azioni che hanno condotto a veri risultati, ben diversi dal
semplice controllo sociale o dal far "stare tranquillo" chi ci
disturba. Quelle citate sono "buone prassi" certamente
esportabili con successo.
In questa sede è anche necessario decidere se l'utente
psichiatrico è solamente un paziente, succube ed eventualmente
da segregare, o se è anche un cittadino libero che cerca di
risolvere i propri problemi, protagonista dei propri
cambiamenti.
Nel primo caso forzeremo la persona verso passività e
rassegnazione (incrementando inoltre le possibilità di
violenza), nel secondo verso attività, riscatto e
riabilitazione. Ritengo sia opportuno perseguire la seconda
scelta, che ha dimostrato di riuscire ad affrontare e
risolvere i problemi sul campo e non solo in base ad un
approccio ideologico.
Illustri colleghi, non è possibile assicurare che tramite
questi mezzi tutti "ce la faranno", ma avremo dato a tutti la
possibilità di farcela o almeno avremo fornito loro la
possibilità di proseguire il loro cammino nella vita, in modo
decoroso e degno di una vera società civile.
La presente proposta di legge si prefigge di riorganizzare
il sistema nazionale per la salute mentale, introducendo
modifiche atte a raggiungere gli obiettivi precedentemente
illustrati, e di garantire il rispetto dei diritti umani degli
utenti dei servizi psichiatrici, nonché quelli dei loro
familiari.
L'articolo 1 illustra tali finalità e al comma 3
introduce, per la prima volta, l'obbligo di stabilire
standard qualitativi inerenti la qualità degli immobili,
l'organizzazione, le attività svolte, l'assistenza medica
nonché il rispetto dei diritti umani.
L'articolo 2 istituisce e definisce i dipartimenti di
salute mentale (DSM) e i loro servizi principali. Definisce
inoltre i compiti dei DSM e alla lettera h) del comma 9
istituisce strutture di accoglienza ed ascolto per cittadini
in situazioni di grave e temporaneo disagio mentale.
L'istituzione di questi centri risponde alle crescenti istanze
rilevate da ognuno di noi sul territorio, in relazione a tutte
le forme di disagio.
Ai commi 10 e 11 sono istituite strutture residenziali di
assistenza ad alto livello di protezione dove potranno trovare
ospitalità i soggetti affetti da gravi psicopatologie ed
eventualmente i malati destinati all'ospedale psichiatrico
giudiziario non condannati per gravi delitti contro le persone
e su parere del magistrato competente.
Tale dispositivo potrà permettere di scontare la pena
nelle sopraccitate strutture ad alta protezione per quei
soggetti destinati oggi all'ospedale psichiatrico giudiziario,
che di fatto hanno commesso delitti minori ed eviterà al
contempo la convivenza di questi e di persone portatrici di
gravi psicopatologie, con soggetti ritenuti ad alto rischio di
reato.
L'articolo 3 provvede ad assicurare la continuità
terapeutica e progetti terapeutici individualizzati.
L'articolo 4 istituisce la figura del garante del paziente
psichiatrico e ne precisa compiti e funzioni.
L'articolo 5 definisce le precise modalità e le garanzie
di tutela dei diritti
fondamentali con le quali deve essere attuato ogni genere di
trattamento sanitario obbligatorio. Si ricorda, in proposito,
che su questo tema si contrappongono due esigenze: da un lato
tutelare i cittadini da ogni possibile abuso in relazione ad
interventi che ne limitano la libertà personale (non si tratta
quindi di un limite a diritti secondari), abusi purtroppo non
infrequentemente riscontrati; dall'altro la necessità di poter
intervenire con celerità, laddove necessario, al fine di
prevenire potenziali drammatiche conseguenze.
L'articolato risponde pienamente ad entrambe queste
esigenze, garantendo rispetto dei diritti, facoltà di difesa
da ingiustizie e iniquità e al contempo possibilità di
rapidità d'intervento, come risulta dalla lettura dei commi di
questo articolo.
Sino ad oggi, eventuali possibilità di difesa del
cittadino sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio
potevano avvenire solo a posteriori. Si ricorda che il nostro
ordinamento giuridico prevede notevoli garanzie relative alla
possibilità della sottrazione della libertà personale, per i
criminali. Gran parte dell'intero e relativamente complesso
codice di procedura penale è stata prevista proprio per tale
ragione. Garantire almeno una minima possibilità di difesa,
nei confronti di cittadini non accusati di reati, è quanto
meno doveroso.
Per quanto attiene al comma 6, che illustra il trattamento
sanitario obbligatorio, pur precisando che questo è
rinnovabile, in considerazione del fatto che la durata media
di tale trattamento rilevata oggi sul territorio nazionale,
risulta aggirarsi intorno ai dieci giorni, si è stabilito un
limite massimo di un mese.
L'articolo 6 precisa le sanzioni per eventuali abusi nella
pratica del trattamento sanitario obbligatorio dovuti ad
interesse personale od ingiusta causa.
L'articolo 7 definisce precisi diritti dei pazienti e dei
loro familiari in relazione al lavoro, alla risoluzione di
situazioni di impossibile convivenza, alla libera scelta del
medico e delle strutture nonché all'associazionismo.
L'articolo 8 stabilisce che le strutture per eventuali
trattamenti sanitari obbligatori siano a sola gestione
pubblica e prevede specifici criteri per i rapporti tra
regioni, province autonome di Trento e di Bolzano, DSM e
strutture pubbliche e private.
L'articolo 9 istituisce le agenzie per la tutela della
salute mentale e ne definisce composizione, organizzazione e
compiti.
L'articolo 10 precisa i compiti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano in materia di
controllo della qualità e della spesa nell'assistenza
sanitaria per la salute mentale.
L'articolo 11 definisce la destinazione degli immobili
degli ex ospedali psichiatrici e facilita la destinazione di
nuovi immobili per la prevenzione, il recupero e il
reinserimento, anche lavorativo, delle persone affette da
disturbi mentali.
L'articolo 12 stabilisce i rapporti tra le università ed i
DSM.
L'articolo 13 prevede che le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedano alla istituzione
dei DSM nei rispettivi territori.
L'articolo 14 definisce gli interventi atti a ridurre il
disagio mentale nell'infanzia.
L'articolo 15 contiene le norme finanziarie relative alla
copertura dell'onere derivante dall'attuazione della legge.
L'articolo 16 reca abrogazioni di disposizioni della legge
n. 833 del 1978.
L'articolo 17, infine, reca la data di entrata in vigore
della legge.