XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4701
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 117, terzo
comma, della Costituzione, detta i princìpi fondamentali in
materia di assistenza psichiatrica e di tutela dei diritti dei
malati psichici e concorre, ai sensi dell'articolo 1, terzo
comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, alla
realizzazione del Servizio sanitario nazionale.
2. Ogni cittadino, in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 32 della Costituzione, ha diritto alla tutela
della salute e alla prestazione di interventi terapeutici e
riabilitativi adeguati ed appropriati, nonché al rispetto dei
propri inalienabili diritti fondamentali, indipendentemente
dalla valutazione delle sue condizioni mentali.
3. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana apposite linee
guida per la determinazione di standard qualitativi in
materia di assistenza psichiatrica. Tali standard sono
definiti secondo parametri di verifica e di revisione della
qualità delle prestazioni, e devono comunque comprendere:
a) le caratteristiche estetiche e funzionali e la
qualità degli immobili e dei locali;
b) la qualità dell'organizzazione del servizio;
c) la qualità delle attività svolte all'interno
delle strutture;
d) la qualità dell'assistenza medica;
e) il livello del rispetto dei diritti e della
dignità umana.
4. Le regioni a statuto ordinario e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di
entrata in
vigore della presente legge, disciplinano i servizi di salute
mentale nel rispetto delle finalità e dei princìpi previsti
dalla medesima legge.
5. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano
alle regioni a statuto speciale compatibilmente con le norme
dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
1. Le attività di prevenzione e di cura dei disturbi
mentali sono svolte per mezzo del dipartimento di salute
mentale (DSM).
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano godono di autonomia organizzativa e determinano gli
indirizzi per l'istituzione e il funzionamento delle strutture
operative di cui al comma 1.
3. Il responsabile del DSM è nominato dalla azienda
sanitaria locale (ASL) competente, ai sensi delle vigenti
norme in materia di assunzione, e deve essere un medico di
comprovate esperienze nello specifico settore e con spiccate
capacità organizzative e imprenditoriali, al fine di attuare
quanto previsto dalla presente legge, nonché dalle linee guida
emanate dal Ministro della salute ai sensi dell'articolo 1,
comma 3.
4. Il DSM effettua gli interventi per la prevenzione, la
cura e la riabilitazione delle malattie mentali e condivide
con il medico di famiglia la responsabilità della cura del
malato e del suo recupero sociale stabiliti in relazione al
suo stato.
5. Il DSM garantisce trattamenti differenziati in funzione
delle diverse caratteristiche dei pazienti e della differente
natura delle malattie psichiche. Per tali scopi, nell'ambito
degli interventi di cui al comma 4, garantisce l'esistenza di
strutture, anche residenziali, diversificate per tipologia,
livelli di assistenza e di protezione.
6. Le strutture residenziali di assistenza (SRA) sono
destinate alle persone affette da disturbi mentali in fase
post acuta, non assistibili a domicilio, o che hanno
motivi di incompatibilità alla convivenza nel proprio
nucleo familiare o che preferiscono tale forma di assistenza
all'assistenza domiciliare e che necessitano di interventi
terapeutici e riabilitativi. Le SRA sono strutture autonome,
coordinate dai rispettivi DSM di appartenenza e poste sotto la
loro supervisione.
7. Le SRA devono rispondere agli specifici standard
stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 3. Le SRA sono
strutture non solo a carattere sanitario, ma di tipo
residenziale, aperte e piacevoli, ove si effettuano programmi
riabilitativi, attività lavorative, ricreative, attività
fisica e ogni altra attività fissata con apposita direttiva
emanata dal Ministro della salute, in conformità ai citati
standard.
8. Al fine di realizzare SRA conformi agli standard
di cui al comma 7, i DSM possono stipulare apposite
convenzioni con il privato sociale, le cooperative sociali e
le imprese sociali, in particolare per l'inserimento dei
pazienti nel mondo del lavoro.
9. I DSM hanno il compito di:
a) assicurare il trattamento psichiatrico di
diagnosi e di cura in fase di degenza ospedaliera fino al
completamento del ciclo terapeutico dell'episodio acuto;
b) curare le persone affette da disturbi mentali a
livello ambulatoriale e domiciliare, assicurando le terapie
necessarie al loro recupero, e garantire un'adeguata attività
terapeutico-riabilitativa nella fase di subacuzie o di
postacuzie;
c) organizzare e controllare l'inserimento della
persona affetta da disturbi mentali in fase cronica e non
assistibile a domicilio nelle strutture di tipo residenziale
preferibilmente scelte dalla persona stessa o dai suoi
familiari o da chi ne è responsabile, anche se non facenti
parte del territorio di competenza dei DSM;
d) seguire e controllare il passaggio dell'utente
nelle varie strutture, tenendone costantemente informati i
familiari, ovvero il tutore, i conviventi e il medico di
famiglia;
e) collaborare con gli enti locali e con le altre
strutture competenti per gli interventi
sociali necessari alla integrazione dei pazienti affetti da
disturbi mentali anche sotto il profilo lavorativo;
f) garantire l'esistenza di strutture abitative
destinate alle persone affette da disturbi mentali in fase
postacuta;
g) assicurare il servizio di emergenza
psichiatrica territoriale per le situazioni in cui sia
richiesto un intervento domiciliare;
h) disporre di strutture di pronta accoglienza,
anche in collaborazione con organizzazioni di volontariato,
che non effettuano alcuna attività terapeutica o diagnostica,
ma garantiscono accoglienza ed ascolto alle persone in
situazione di grave e temporaneo disagio mentale.
10. In ciascuna regione o provincia autonoma deve essere
istituita almeno una SRA ad alta protezione per accogliere le
persone affette da gravi psicopatologie, anche in regime di
trattamento sanitario obbligatorio, o che rifiutano
l'inserimento in altre strutture o comunità terapeutiche. I
comuni devono provvedere, nell'ambito delle loro
disponibilità, al reperimento delle strutture immobiliari per
fini residenziali o lavorativi, per la realizzazione delle
SRA.
11. I soggetti destinati all'ospedale psichiatrico
giudiziario, qualora non siano stati condannati per gravi
delitti contro le persone, possono, su disposizione del
magistrato competente, scontare la propria pena nella SRA ad
alta protezione di cui al comma 10, in conformità alle
direttive stabilite dal decreto di cui al comma 12.
12. Con decreto del Ministro della giustizia, emanato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalità del ricovero
presso le SRA ad alta protezione dei soggetti di cui al comma
11.
13. I DSM hanno, altresì, i seguenti compiti:
a) fornire attività di consulenza a favore delle
strutture ospedaliere di degenza e di pronto soccorso, dei
medici di famiglia e dei medici dei servizi previdenziali;
b) garantire che il personale già attualmente in
forza presso gli ex ospedali psichiatrici, i reparti di
psichiatria, i presìdi ospedalieri, le comunità psichiatriche
o comunque impiegato nel settore della salute mentale, riceva
una formazione professionale adeguata al fine di dare
attuazione a quanto previsto dalla presente legge. Le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le
modalità e i tempi di tale formazione professionale;
c) istituire e organizzare al proprio interno le
unità operative di neuropsichiatria infantile, per il
trattamento dei disturbi mentali in età evolutiva.
14. Il DSM assicura l'istituzione di servizi
differenziati, che devono comunque prevedere la realizzazione
di:
a) aree dedicate ad attività artistiche e
ludiche;
b) attività lavorative retribuite in cooperazione
con il privato sociale e con le imprese sociali;
c) corsie preferenziali per il reinserimento
progressivo dei malati in attività lavorative esterne;
d) una struttura di rete che consenta
l'integrazione e la comunicazione di tutte le risorse
disponibili.
15. Ciascuna struttura operativa del DSM deve essere
dotata di équipe multidisciplinari, di cui è
responsabile un medico psichiatra.
16. Il DSM effettua un monitoraggio sistematico della
spesa sanitaria, in particolare delle spese sostenute per i
ricoveri, e dei costi di trattamento per paziente e per
patologia, secondo le modalità indicate dalle agenzie per la
tutela della salute mentale di cui all'articolo 9.
17. Il DSM effettua altresì un monitoraggio sistematico
dei risultati dei trattamenti, secondo le modalità indicate
dalle agenzie per la tutela della salute mentale di cui
all'articolo 9.
18. I DSM collaborano con le istituzioni scolastiche, su
segnalazione e richiesta di queste ultime, per compiti di
intervento precoce sul disagio psichico e di informazione in
favore del corpo insegnante.
19. Per l'età evolutiva, che si conclude con il compimento
del diciottesimo anno di età, le attività di prevenzione e di
cura dei disturbi mentali sono svolte dalle unità operative di
neuropsichiatria infantile di cui al comma 13, lettera
c), operanti all'interno del DSM.
Art. 3.
1. Il DSM provvede ad assicurare una adeguata e
appropriata continuità terapeutica, attuata secondo il metodo
della collaborazione e per mezzo di opportuni protocolli
operativi, tra tutte le strutture di trattamento psichiatrico
territoriali e ospedaliere.
2. Il DSM provvede all'elaborazione e all'attuazione del
progetto terapeutico individualizzato, nonché al coordinamento
del percorso terapeutico del paziente in carico.
Art. 4.
1. E' istituito il garante del paziente psichiatrico. Il
garante rappresenta in sede istituzionale i diritti del
paziente psichiatrico, è nominato dal sindaco ed è scelto tra
i soggetti iscritti ad un apposito albo professionale
territoriale. Requisito per l'iscrizione all'albo è il
possesso della specifica abilitazione rilasciata da ciascuna
regione o provincia autonoma.
2. Il garante del paziente psichiatrico è nominato su
richiesta del paziente stesso, dei suoi familiari, della
équipe curante o del medico di famiglia, quando se ne
ravvisi la necessità; è nominato d'ufficio per i pazienti che
sono sottoposti a procedure che prevedono tale figura e che ne
sono sprovvisti; rimane in carica per il periodo necessario a
svolgere le funzioni per cui è stato nominato.
3. Il garante del paziente psichiatrico, in particolare,
provvede a svolgere le seguenti funzioni:
a) essere l'interlocutore privilegiato del
paziente e garantire una sua corretta comunicazione con le
istituzioni;
b) partecipare a tutte le procedure in cui è
prevista la sua partecipazione;
c) informare il paziente dei provvedimenti
sanitari che lo riguardano;
d) assicurare al paziente la corretta applicazione
delle procedure che lo riguardano;
e) segnalare direttamente alle agenzie per la
tutela della salute mentale di cui all'articolo 9, eventuali
irregolarità od omissioni che riguardano il paziente;
f) tutelare il paziente nei suoi interessi
patrimoniali, attivando, ove necessario, le procedure di
inabilitazione o di interdizione;
g) tutelare il paziente nelle problematiche
relative all'inserimento lavorativo;
h) tutelare il paziente nelle problematiche
relative all'inserimento abitativo.
4. Al garante del paziente psichiatrico non competono
funzioni tecniche di cura o di assistenza, le quali sono di
esclusiva competenza dell'équipe curante.
5. In ciascun comune è istituito un ufficio del garante
del paziente psichiatrico che svolge funzioni di coordinamento
e di controllo dei singoli garanti.
6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ciascuna regione e provincia autonoma
definisce le modalità di nomina, di conseguimento della
abilitazione di cui al comma 1 e di funzionamento del garante
del paziente psichiatrico.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono alla retribuzione del garante del paziente
psichiatrico che ha diritto ad una remunerazione su base
oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di enti
pubblici.
Art. 5.
1. Ogni accertamento e trattamento sanitario obbligatorio
può essere effettuato esclusivamente dopo avere svolto ogni
azione e attuato ogni valido e pertinente tentativo di
ottenere il consenso alle cure della persona affetta da
disturbi mentali o, in caso di soggetto in età evolutiva, dei
genitori o di chi esercita la potestà parentale. Il medesimo
trattamento deve altresì essere attuato garantendo
l'incolumità del paziente, l'uso di modalità il meno invasive
possibile e adeguate alle diverse situazioni contingenti.
2. Nessuno può essere privato della libertà personale o
rinchiuso in istituti, sezioni ospedaliere o posto sotto
speciale tutela od osservazione, in ragione della propria
razza, sesso, lingua, religione, opinione politica, origine o
status sociale.
3. Gli accertamenti sanitari volontari (ASV) si
configurano come uno strumento capace di perseguire
l'obiettivo di entrare in contatto con la persona quando si ha
il fondato sospetto della presenza di alterazioni psichiche.
Gli ASV consistono, in particolare, in accertamenti, visite ed
esami clinici effettuati nell'unità operativa ospedaliera di
psichiatria. E' esclusa dai protocolli dell'ASV qualsiasi
terapia obbligatoria. Nessun farmaco o trattamento
obbligatorio può essere somministrato senza il consenso della
persona che ha accettato e che si sottopone spontaneamente
all'ASV.
4. Il trattamento sanitario obbligatorio può essere
effettuato:
a) nei confronti di pazienti che presentano gravi
alterazioni psichiche e comportamentali;
b) nei confronti di pazienti che necessitano di
trattamenti urgenti e indifferibili, che i pazienti stessi non
accettano;
c) quando sono state espletate tutte le azioni
e tutti i tentativi per il consenso al trattamento è sono
risultati inefficaci eventuali ASV e trattamenti sanitari
obbligatori d'urgenza.
5. L'accertamento sanitario volontario ospedaliero si
configura come una procedura preliminare ad un eventuale
trattamento sanitario obbligatorio e consente di realizzare
una valutazione diagnostica approfondita in ambiente
ospedaliero, per verificare se sussistono le condizioni di
applicabilità dello stesso trattamento. L'accertamento
sanitario volontario ospedaliero è l'atto formale che deve
essere proposto ad un paziente ove si riscontrino le
condizioni necessarie al trattamento sanitario obbligatorio
previsto dal comma 4.
6. Il trattamento sanitario obbligatorio:
a) può essere richiesto da qualsiasi medico;
b) deve essere convalidato da un medico
specialista in psichiatria del DSM;
c) è sottoposto, preventivamente, con parere
obbligatorio e vincolante, alla valutazione della commissione
di cui al comma 10. Qualora necessario è eseguito in
collaborazione con le Forze di polizia municipale;
d) ha una durata massima di un mese ed è
rinnovabile per un massimo di tre volte.
7. Qualora vengano a cessare le condizioni di
applicabilità del trattamento sanitario obbligatorio, il
soggetto deve essere messo in condizione di ritornare nel
luogo dove è stato prelevato, se lo desidera.
8. Il trattamento sanitario obbligatorio:
a) è effettuato nella divisione ospedaliera di
psichiatria, ed eventualmente nelle SRA ad alta protezione, di
cui all'articolo 2, comma 10;
b) può essere interrotto in qualsiasi momento
dallo psichiatra ospedaliero, avvisando tempestivamente il
medico di famiglia, i familiari o i soggetti che hanno la
responsabilità dell'interessato e il servizio psichiatrico
competente.
9. Il medico e lo psichiatra del DSM, nei confronti di un
soggetto che presenta evidenti e importanti disturbi
comportamentali,
tali da far supporre l'esistenza di gravi alterazioni
psichiche, sono tenuti a richiedere il consenso del soggetto
stesso di sottoporsi all'ASV. In caso di assenso, il paziente
rilascia apposita dichiarazione scritta ed è ricoverato per
accertamenti nell'unità operativa ospedaliera di psichiatria.
In caso di rifiuto del paziente a sottoporsi all'ASV ed
esclusivamente in presenza di comportamenti concreti e
distruttivi verso se stesso o altri ovvero verso i propri o
altrui interessi, e che necessitano di un intervento urgente,
il medico può richiedere un trattamento sanitario obbligatorio
d'urgenza, che deve comunque essere convalidato da uno
psichiatra del DSM. Il trattamento sanitario obbligatorio
d'urgenza può essere eseguito, se necessario, con la
collaborazione di personale delle Forze di polizia municipale.
Il medico proponente, lo psichiatra del DSM e le Forze di
polizia municipale, qualora presenti, firmano un apposito
modulo attestante il rifiuto del paziente di sottoporsi
all'ASV. Il trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza ha
una validità di 72 ore e deve essere effettuato presso le
divisioni di psichiatria delle aziende sanitarie pubbliche,
non è rinnovabile e ha finalità esclusivamente diagnostiche. I
medici della divisione di psichiatria possono interrompere il
ricovero, avvisando tempestivamente il medico curante, i
familiari o i soggetti che hanno la responsabilità
dell'interessato e il DSM. Il trattamento sanitario
obbligatorio d'urgenza è sottoposto entro 24 ore alla
valutazione della commissione di cui al comma 10.
10. E' istituita in sede locale, secondo modalità previste
delle singole regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, una commissione per i trattamenti sanitari
obbligatori con la funzione di valutare, e nel caso
convalidare, le proposte e le richieste di trattamento
sanitario obbligatorio. La commissione è composta da un
giudice tutelare, dal direttore del DSM o da persona da lui
stesso delegata e dal garante del paziente psichiatrico. I
membri della commissione hanno diritto ad una remunerazione su
base oraria, commisurata agli emolumenti dei dirigenti di
enti pubblici.
11. La commissione di cui al comma 10 adotta decisioni in
merito a:
a) trasformazione degli ASV e dei trattamenti
sanitari obbligatori d'urgenza in trattamenti sanitari
obbligatori o loro annullamento, entro 24 ore dalla relativa
richiesta, nonché valutazione e convalida dei trattamenti
sanitari obbligatori entro 72 ore dalla richiesta;
b) ricorsi contro trattamenti sanitari obbligatori
d'urgenza e trattamenti sanitari obbligatori, presentati da
chiunque ne abbia interesse;
c) reclami o segnalazioni da parte dei cittadini
sul funzionamento delle strutture che effettuano ASV,
trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza e trattamenti
sanitari obligatori, al fine di promuovere gli occorrenti
procedimenti di carattere amministrativo, civile o penale.
12. L'interessato ha il diritto di partecipare alle sedute
della commissione di cui al comma 10 che lo riguardano e deve
essere assistito da un rappresentante legale di sua scelta o,
in alternativa, dal difensore civico.
13. La commissione di cui al comma 10, nell'esercizio
delle sue funzioni, procede con le seguenti modalità:
a) ricevuta la richiesta di un trattamento
sanitario obbligatorio d'urgenza convoca le parti entro 24
ore; in caso di richiesta di trattamento sanitario
obbligatorio, la convocazione è fissata entro 72 ore;
b) appurata la presenza del difensore o di un
avvocato scelto dall'interessato o, in alternativa, del
difensore civico, eventualmente assistito da un perito di
parte, procede all'esame del caso;
c) sia la parte proponente il trattamento
sanitario obbligatorio o il trattamento sanitario obbligatorio
d'urgenza, sia il paziente oggetto dell'udienza o chi lo
rappresenta possono produrre documenti e testimoni a
convalida delle rispettive tesi, con facoltà di
controinterrogatorio. La difesa può altresì esaminare
eventuali rapporti o documenti presentati dalla parte
proponente il trattamento sanitario obbligatorio o il
trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza;
d) in caso di precedente consenso del paziente ad
un ASV, ne tiene conto quale elemento contrario alla eventuale
convalida di un trattamento sanitario obbligatorio;
e) entro la data di scadenza di ogni trattamento
sanitario obbligatorio, su richiesta motivata del DSM, può
prolungare la durata del trattamento sanitario obbligatorio
per un eguale periodo. Il paziente sottoposto a trattamento
sanitario obbligatorio e il suo rappresentante legale devono
essere informati della richiesta di prolungare il trattamento
sanitario obbligatorio contestualmente alla commissione e
possono presenziare alla nuova udienza, che avviene con le
stesse modalità del procedimento di convalida del trattamento
sanitario obbligatorio.
14. La persona affetta da disturbi mentali o chiunque ne
ha interesse, può appellarsi in qualunque momento alla
commissione di cui al comma 10 per chiedere l'annullamento o
una modifica del trattamento sanitario obbligatorio o del
trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o, in
alternativa, può presentare ricorso motivato direttamente al
giudice tutelare. Questi può annullare una precedente
convalida del trattamento sanitario obbligatorio o del
trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o disporre una
nuova udienza anche con una commissione di differente
composizione.
Art. 6.
1. Chiunque richiede, fornisce o presta assistenza al fine
di ottenere un trattamento sanitario obbligatorio d'urgenza o
un trattamento sanitario obbligatorio a
carico di altri, per proprio vantaggio o ingiusta causa, è
punito con una sanzione pecuniaria da un minimo di 1.000 euro
ad un massimo di 20.000 euro, sempre che ciò non costituisca
più grave reato e fatto salvo il maggiore danno in sede
civile.
Art. 7.
1. Le persone affette da disturbi mentali hanno diritto di
essere inserite nelle liste di collocamento obbligatorio per
portatori di handicap, senza alcuna discriminazione
dovuta al loro stato. A tale fine le SRA prevedono la
realizzazione al loro interno di idonee attività lavorative
nonché la collaborazione con cooperative e imprese sociali per
l'attuazione di specifici percorsi di inserimento sociale.
2. L'attività lavorativa delle persone affette da disturbi
mentali è incentivata, fermo restando il divieto di renderla
obbligatoria. I compensi derivanti da tale attività sono
stabiliti in conformità alle disposizioni vigenti in materia
per le cooperative e le imprese sociali.
3. Le aziende che hanno l'obbligo di assumere personale
dalle liste di collocamento obbligatorio per portatori di
handicap possono convertire tale obbligo nel
conferimento di lavoro da svolgere all'esterno dell'azienda,
da affidare alle cooperative sociali di cui fanno parte
soggetti affetti da disturbi mentali, secondo modalità da
stabilire a cura del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
4. Il DSM deve adoperarsi per incentivare la convivenza
con le persone affette da disturbi mentali e garantire ai
familiari i necessari supporti psicologici attraverso
programmi psicoeducativi.
5. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano possono prevedere specifiche forme di sussidio per i
familiari disponibili ad assistere presso il proprio nucleo
familiare la persona affetta da disturbi mentali.
6. Le persone affette da disturbi mentali, i familiari e i
soggetti che ne hanno
la responsabilità, devono essere incentivati a costituire
liberamente associazioni finalizzate alla tutela e alla difesa
dei loro interessi.
7. Le associazioni costituite ai sensi del comma 6, e le
organizzazioni di volontariato iscritte negli appositi albi
regionali, devono essere consultate, in via preliminare, dalle
strutture del DSM, in tutte le decisioni relative alla
politica della salute mentale svolta sul territorio.
8. I familiari non possono essere obbligati alla
convivenza con persone maggiorenni affette da disturbi mentali
e, nei casi di convivenza resa impossibile a causa di problemi
comportamentali di un membro maggiorenne dello stesso nucleo,
possono richiedere l'intervento del giudice ordinario, il
quale è tenuto a pronunciarsi con procedura d'urgenza.
9. Il giudice di cui al comma 8 qualora constati al di là
di ogni ragionevole dubbio che, anche in assenza di violazioni
alle norme del codice penale, la persona affetta da disturbi
mentali ha messo in atto con persistenza comportamenti
antisociali che rendono estremamente difficile la stessa
convivenza, ne ordina, con decreto, l'allontanamento dal
nucleo familiare. La persona allontanata ai sensi del presente
comma, qualora il giudice rilevi che essa non abbia alcuna
possibilità di soggiornare in altro luogo, è ospitata presso
le strutture o i servizi previsti dalla presente legge.
10. L'attività del DSM può essere integrata con la
collaborazione di organizzazioni di volontariato e non
lucrative di utilità sociale per le finalità assistenziali, di
prevenzione, di comunicazione e di ricerca scientifica.
11. La persona affetta da disturbi mentali, i suoi
familiari o chi ne ha la responsabilità, hanno diritto di
scegliere liberamente il medico curante e le eventuali
strutture di ricovero e di assistenza o di supporto, fermo
restando il diritto dei medesimi soggetti di prestare il
proprio consenso a qualsiasi scelta che li riguardi, ad
esclusione dei trattamenti obbligatori previsti dalla presente
legge.
Art. 8.
1. I servizi del DSM possono essere a gestione pubblica o
privata, fatta eccezione per i servizi relativi agli ASV, ai
trattamenti sanitari obbligatori d'urgenza e ai trattamenti
sanitari obbligatori che devono essere a gestione
esclusivamente pubblica.
2. Per lo svolgimento delle attività del DSM, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano si avvalgono, nel
rispetto di quanto previsto in tale materia dalla legislazione
vigente, delle case di cura con indirizzo specifico
neuropsichiatrico previste dall'articolo 43 della legge 23
dicembre 1978, n. 833, stipulando appositi contratti per il
ricovero ospedaliero e per ogni altra prestazione
appropriata.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano controllano, tramite i propri ispettori, la conformità
delle strutture del DSM, a gestione pubblica o privata, alle
disposizioni della presente legge, nonché ai princìpi di un
corretto ed umano trattamento delle persone affette da
disturbi mentali.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, tenuti presenti i pareri dei responsabili del DSM e
dell'utenza, nonché il risultato delle ispezioni di cui al
comma 3, possono altresì stipulare apposite convenzioni con le
strutture socio-sanitarie private presenti sul proprio
territorio, abilitandole al trattamento delle persone affette
da disturbi mentali. Tali convenzioni danno la possibilità
alle strutture stesse di poter essere utilizzate dalle ASL,
come parte integrante dell'organizzazione del DSM. Le ASL,
qualora non ritengano opportuno utilizzare strutture private,
possono procedere tramite la stipula di specifici contratti
con altri soggetti. Nell'ambito dell'utilizzazione delle
strutture private, è data la precedenza a quelle già
convenzionate ed a quelle a carattere cooperativo o di impresa
sociale ovvero che utilizzano il lavoro, anche parziale, delle
persone affette da disturbi mentali.
Art. 9.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono agenzie regionali o provinciali per la
tutela della salute mentale con le seguenti funzioni:
a) valutare l'efficacia degli interventi relativi
alle iniziative di socializzazione e di riabilitazione
realizzati in favore delle persone affette da disturbi
mentali;
b) controllare il rispetto dei diritti dei
pazienti ricoverati nelle strutture pubbliche o private, anche
mediante l'effettuazione di visite senza preavviso presso le
medesime strutture;
c) verificare il livello di aggiornamento
professionale degli operatori;
d) promuovere l'avvio di esperienze di
riabilitazione lavorativa nonché l'istituzione di cooperative
e di imprese sociali dei pazienti ricoverati;
e) individuare le SRA più funzionali e i DSM che
sono stati in grado di attivare servizi diversificati,
efficienti ed efficaci, al fine di attribuire agli stessi il
ruolo di centri di formazione permanente di psichiatria per le
attività di cui all'articolo 12, comma 6;
f) ricevere segnalazioni e verificare eventuali
casi di abuso su pazienti ricoverati od ospitati in strutture
pubbliche o private;
g) ricevere segnalazioni su qualunque ricovero
ospedaliero volontario od obbligatorio, nei reparti di
psichiatria e nelle strutture private, di durata superiore a
tre mesi o, anche cumulativamente per ricoveri successivi, ai
sei mesi nell'arco di un anno.
2. L'agenzia di cui al comma 1 è composta da quattro
membri, di cui:
a) due medici segnalati dall'assessorato regionale
o della provincia autonoma competente per la sanità;
b) un avvocato segnalato dall'Ordine regionale o
della provincia autonoma degli avvocati;
c) un esperto nel settore dei diritti umani
segnalato dall'assessorato regionale o della provincia
autonoma competente per la cultura.
3. L'agenzia di cui al comma 1 dura in carica per l'intera
legislatura del rispettivo consiglio regionale o della
provincia autonoma e presenta annualmente una relazione
scritta ai medesimi consigli sullo svolgimento della propria
attività.
Art. 10.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano svolgono funzioni di controllo di qualità, di
monitoraggio della spesa sanitaria, di verifica e di ispezione
sui parametri indicati dal Ministro della salute, avvalendosi
anche delle agenzie regionali e provinciali per la tutela
della salute mentale di cui all'articolo 9.
2. Le agenzie regionali e provinciali per la tutela della
salute mentale inviano un rapporto annuale al Ministero della
salute sulle attività svolte ai sensi del comma 1.
Art. 11.
1. Le aree e gli edifici degli ex ospedali psichiatrici
non possono essere adibiti a strutture per l'ospitalità e la
cura di persone affette da disturbi mentali. Tali aree ed
edifici devono essere alienati e i redditi così prodotti sono
destinati alla realizzazione di nuove strutture per le persone
affette da disturbi mentali ovvero al finanziamento di
strutture già esistenti.
2. La vendita o la locazione di beni mobili e immobili
degli ex ospedali psichiatrici è attuata ai sensi del comma 5
dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come da
ultimo modificato
dall'articolo 98, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
3. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano
e gli enti locali possono concedere in uso gratuito agli enti
e alle associazioni convenzionati, nonché agli organismi del
privato sociale, beni di loro proprietà con vincolo di
destinazione alle attività di prevenzione, di recupero e di
reinserimento, anche lavorativo, delle persone affette da
disturbi mentali.
Art. 12.
1. Le università nelle quali sono istituite scuole di
specializzazione di psichiatria e di neuropsichiatria
infantile, nell'ambito delle proprie competenze e ferma
restando la loro autonomia, partecipano all'assistenza
psichiatrica pubblica stipulando apposite convenzioni con le
regioni ai sensi dell'articolo 39 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, e sono responsabili dei reparti ospedalieri
costituiti nel proprio ambito.
2. Le università di cui al comma 1 collaborano alla
gestione del DSM o, qualora questo non sia presente sul
territorio di competenza, alla sua istituzione.
3. Le università sono autorizzate a svolgere, anche a
livello nazionale e regionale, attività diagnostiche,
terapeutiche, di ricerca e di assistenza di secondo livello
per patologie mentali particolari.
4. Alle università sono comunque assicurate l'autonomia
direzionale e gestionale dei servizi di cui al presente
articolo, nonché la possibilità di organizzare gli stessi in
modo conforme alle esigenze dell'attività didattica, della
formazione e della specializzazione professionali nonché della
ricerca scientifica, a condizione che sia sempre garantita la
tutela dei diritti del malato.
5. Le cliniche universitarie convenzionate si impegnano ad
organizzare la ricerca e la didattica nel settore della salute
mentale in conformità ai criteri stabiliti dalla legislazione
regionale o della provincia autonoma vigente. Alle attività di
ricerca e di studio, svolte nell'ambito delle
convenzioni di cui al comma 1, partecipano, nel rispetto dei
propri poteri e competenze e secondo le proprie qualifiche,
anche gli operatori del DSM, indipendentemente dall'ente di
appartenenza.
6. Presso i DSM e le strutture attivate sul territorio
comprese le SRA, individuate ai sensi dell'articolo 9, comma
1, lettera e), sono organizzati appositi corsi di
formazione per il personale psichiatrico e per gli studenti
specializzandi in psichiatria. Tali corsi sono realizzati con
specifici accordi tra le università e i DSM.
Art. 13.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano istituiscono presso ogni ASL, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i DSM. Il relativo
personale può essere reperito anche in deroga alle norme
vigenti in materia di assunzioni, di trasferimenti e di
inquadramenti. Entro due anni la ASL deve svolgere ogni più
efficace operazione che sia in grado di assicurare il
completamento dei servizi previsti, se del caso ricorrendo a
idonee strutture convenzionate.
2. I prefetti devono cooperare al reperimento delle
strutture di cui al comma 1, su richiesta dei responsabili
delle ASL o delle autorità comunali o regionali o delle
province autonome, anche mediante requisizione provvisoria
degli edifici pubblici o privati previsti dall'articolo 11.
3. Qualora una ASL non provveda all'istituzione dei DSM
entro il termine di cui al comma 1, il presidente della giunta
regionale o della provincia autonoma nomina un commissario
ad acta con lo specifico compito di organizzare il DSM e
di reperire personale e strutture.
4. Qualora entro un mese dalla scadenza del termine di cui
al comma 1, il presidente della giunta regionale o della
provincia autonoma non abbia nominato il commissario ad
acta ai sensi del comma 3, quest'ultimo è nominato con
decreto del Ministro della salute.
Art. 14.
1. Per l'individuazione precoce delle situazioni di
rischio psico-patologico e dei disturbi mentali, il Ministro
della salute, con proprio decreto, stabilisce le modalità di
realizzazione di specifici programmi atti alla diffusione di
idonei interventi presso le scuole di ogni ordine e grado,
esclusivamente su segnalazione degli insegnanti e con il
consenso dei genitori.
2. Qualsiasi forma di intervento disposta ai sensi del
comma 1 deve prevedere, in particolare, in ogni possibile
causa di disagio:
a) l'effettuazione di controlli medici atti ad
individuare le patologie organiche potenzialmente in grado di
provocare alterazioni psichiche;
b) l'esame di eventuali problematiche relative al
percorso scolastico e all'approccio allo studio;
c) l'accertamento dell'esistenza di eventuali
problemi familiari o di relazione con uno o più familiari o
con uno specifico insegnante;
d) l'esame volto ad individuare gli alunni che,
per particolari doti di creatività o per quozienti di
intelligenza al di sopra della media, possono beneficiare di
interventi didattici specifici e di livello superiore a quello
del corso di studio frequentato.
3. E' fatto divieto di procedere ad analisi psicologiche
finalizzate ad inquadrare gli studenti in categorie
stereotipate o ad esercitare sugli stessi un controllo o una
pressione psicologica.
4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, prevede
la realizzazione di appositi programmi informativi per la
popolazione al fine di ridurre e superare i pregiudizi legati
ai disturbi mentali; promuove, altresì, la realizzazione di
programmi di formazione per medici di famiglia nel settore
della salute mentale nell'età evolutiva con particolare
attenzione all'incremento della capacità diagnostica
nell'individuazione delle patologie organiche potenzialmente
in grado di provocare alterazioni psichiche, nonché di
programmi di ricerca, da attuare nel rispetto dei diritti dei
minori e delle loro famiglie.
Art. 15.
1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge sono posti a carico del Fondo sanitario nazionale. Una
quota non superiore al 5 per cento delle disponibilità del
Fondo sanitario nazionale è destinata al funzionamento delle
attività per la tutela della salute mentale.
2. Le ASL ricevono un finanziamento in funzione dei
livelli di assistenza qualitativi raggiunti e certificati ai
sensi della presente legge.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano determinano l'entità del finanziamento di cui al comma
2 in considerazione del numero dei pazienti che hanno
effettivamente completato ogni percorso terapeutico
riabilitativo.
4. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono a definire un ulteriore finanziamento per i
medici di famiglia che accettano di condividere la gestione
del trattamento per i pazienti affetti da disturbi mentali,
secondo i percorsi diagnostici e terapeutici definiti dai
rispettivi DSM.
5. Per il finanziamento delle attività di tutela della
salute mentale in età evolutiva, in aggiunta alle risorse
derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma
1, è destinata una quota non inferiore al 5 per cento delle
risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di
cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.
6. Una somma non inferiore al 50 per cento delle risorse
di cui al comma 5 deve essere impiegata per la realizzazione
dei programmi e degli interventi di cui all'articolo 14, in
particolare per campagne di informazione e di formazione
finalizzate alla diffusione di un atteggiamento non
discriminatorio verso i disturbi mentali e
per interventi che pongano al centro la famiglia nelle
attività di prevenzione del disagio mentale dei soggetti in
età evolutiva.
Art. 16.
1. Gli articoli 34, 35 e 64 della legge 23 dicembre 1978,
n. 833, sono abrogati.
Art. 17.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.