XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4695




        Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della cosiddetta "legge Galli", legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, che detta le disposizioni in materia di risorse idriche, nel riordinare il settore, demandando alle regioni e alle province una serie di competenze, ha penalizzato i comuni, specie quelli minori.
        Le utenze dei piccoli comuni, che si vedono accrescere il costo dell'acqua potabile (causato dall'accorpamento con grandi comuni specie in pianura), inducono gli enti locali a iniziative volte alla propria difesa, per una loro risorsa estremamente importante, quale appunto l'acqua.
        La presente proposta di legge interviene pertanto a modificare la "legge Galli", con la finalitą di introdurre alcune disposizioni volte a contenere le tariffe del servizio idrico per i comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti, coinvolgendo direttamente i sindaci, o loro delegati, nella partecipazione della determinazione della congruitą della tariffa del servizio idrico.
        Si stabiliscono inoltre, per quanto concerne i rapporti tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico integrato, i criteri di differenziazione e le modalitą di applicazione delle tariffe anche con riferimento alle diverse categorie di utenze.
        E' data, infine, facoltą ai comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.
        In effetti, le norme attuative conseguenti alla "legge Galli" non corrispondono ai dettami europei, tendenti ad un servizio efficiente con tariffe eque, mentre si prestano ad interpretazioni controverse sempre penalizzando l'utente e la concorrenza tipica del mercato.




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