XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4695
Onorevoli Colleghi! - L'applicazione della cosiddetta
"legge Galli", legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive
modificazioni, che detta le disposizioni in materia di risorse
idriche, nel riordinare il settore, demandando alle regioni e
alle province una serie di competenze, ha penalizzato i
comuni, specie quelli minori.
Le utenze dei piccoli comuni, che si vedono accrescere il
costo dell'acqua potabile (causato dall'accorpamento con
grandi comuni specie in pianura), inducono gli enti locali a
iniziative volte alla propria difesa, per una loro risorsa
estremamente importante, quale appunto l'acqua.
La presente proposta di legge interviene pertanto a
modificare la "legge Galli", con la finalitą di introdurre
alcune disposizioni volte a contenere le tariffe del servizio
idrico per i comuni con popolazione inferiore a 40 mila
abitanti, coinvolgendo direttamente i sindaci, o loro
delegati, nella partecipazione della determinazione della
congruitą della tariffa del servizio idrico.
Si stabiliscono inoltre, per quanto concerne i rapporti
tra enti locali e soggetti gestori del servizio idrico
integrato, i criteri di differenziazione e le modalitą di
applicazione delle tariffe anche con riferimento alle diverse
categorie di utenze.
E' data, infine, facoltą ai comuni con popolazione
inferiore a 40 mila abitanti di provvedere alla distribuzione
delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il
personale dipendente.
In effetti, le norme attuative conseguenti alla "legge
Galli" non corrispondono ai dettami europei, tendenti ad un
servizio efficiente con tariffe eque, mentre si prestano ad
interpretazioni controverse sempre penalizzando l'utente e la
concorrenza tipica del mercato.