XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4695




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di consentire la partecipazione degli amministratori locali alla gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione delle tariffe dei servizi idrici nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti.


Art. 2.

(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).

        1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

            "c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti".


        2. Dopo il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente: "Ai fini della gestione del servizio e della determinazione di tariffe differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 8, le convenzioni devono altresì prevedere la partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti che hanno una disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili superiore ai propri fabbisogni".
        3. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 11 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituita dalla seguente:

            "m) i criteri di differenziazione e le modalità di applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle diverse categorie di utenze".
        4. I comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse idriche sul proprio territorio tramite il personale dipendente.



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