XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4695
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge stabilisce nuovi criteri di
organizzazione territoriale del servizio idrico al fine di
consentire la partecipazione degli amministratori locali alla
gestione del servizio stesso e di provvedere alla riduzione
delle tariffe dei servizi idrici nei comuni con popolazione
inferiore a 40 mila abitanti.
Art. 2.
(Modifiche alla legge 5 gennaio 1994, n. 36).
1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge 5 gennaio 1994,
n. 36, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c-bis) contenimento della tariffa nei comuni con
popolazione inferiore a 40 mila abitanti".
2. Dopo il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 9 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, è inserito il seguente: "Ai fini
della gestione del servizio e della determinazione di tariffe
differenziate ai sensi della lettera c-bis) del comma 1
dell'articolo 8, le convenzioni devono altresì prevedere la
partecipazione dei sindaci, o di loro delegati, dei comuni con
popolazione inferiore a 40 mila abitanti che hanno una
disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili
superiore ai propri fabbisogni".
3. La lettera m) del comma 2 dell'articolo 11 della
legge 5 gennaio 1994, n. 36, è sostituita dalla seguente:
"m) i criteri di differenziazione e le modalità di
applicazione delle tariffe determinate e stabilite dagli enti
locali e del loro aggiornamento, anche con riferimento alle
diverse categorie di utenze".
4. I comuni con popolazione inferiore a 40 mila abitanti
hanno facoltà di provvedere alla distribuzione delle risorse
idriche sul proprio territorio tramite il personale
dipendente.