XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4692
Onorevoli Colleghi! - Gli assegni accessori annessi
alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono
ormai, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati
e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli
omologhi assegni corrisposti ai grandi invalidi e vittime
civili di guerra.
Il legislatore ha proceduto nel tempo ad una progressiva
assimilazione dei trattamenti accessori dovuti ai grandi
invalidi per servizio a quelli corrispondenti dei grandi
invalidi di guerra, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n.
539, e della legge 3 aprile 1958, n. 474.
Questo processo di adeguamento č iniziato con il testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.
915, e successive modificazioni, ed č proseguito con la legge
26 gennaio 1980, n. 9, recante "Adeguamento delle pensioni dei
mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa
prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre
1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915".
Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli
assegni accessori sono stati adeguati nella misura del 60 per
cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle
pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno
aggiuntivo di adeguamento,
da determinare ogni triennio con decreto dell'allora
Ministero del tesoro. Infine, con la legge 29 gennaio 1987, n.
13, ai grandi invalidi per servizio sono stati attribuiti gli
assegni accessori nelle stesse misure dei corrispondenti
assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra
dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, trattandosi di invaliditā
identiche quanto a diagnosi e a classificazione delle
infermitā; orientamento consolidato dalla legge 29 dicembre
1990, n. 422, e dalla legge 27 dicembre 2002, n. 288, che
hanno legiferato insieme per grandi invalidi di guerra e per
servizio.
Tuttavia la legge 18 agosto 2000, n. 236, concernente
disposizioni in materia di disposizioni di guerra, trasferisce
in un assegno di superinvaliditā non reversibile gli importi
degli assegni di integrazione per assistenza ed
accompagnamento, limitatamente ai soli grandi invalidi di
guerra affetti dalle invaliditā di cui alla lettera A),
numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera
A-bis), numeri 1) e 2), della tabella E annessa al
citato testo unico delle norme in materia di pensioni di
guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni.
Pertanto, la presente proposta di legge intende
ristabilire, senza alcun onere aggiuntivo a carico del
bilancio dello Stato e sulla scia delle precedenti leggi di
adeguamento ed equiparazione tra le due normative, un
equilibrio tra gli assegni accessori annessi alle pensioni dei
grandi invalidi per causa di servizio e quelli relativi ai
grandi invalidi di guerra.