XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4692
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai grandi invalidi per causa di servizio
affetti dalle invaliditā di cui alla lettera A), numeri
1), 2), 3) e 4), secondo comma, e alla lettera A-bis),
numeri 1) e 2), della tabella E annessa al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, č corrisposto l'assegno di
superinvaliditā, non reversibile, di cui all'articolo 3, comma
1, della legge 18 agosto 2000, n. 236.
2. All'assegno di superinvaliditā previsto dal presente
articolo si applica l'adeguamento di cui all'articolo 1 della
legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1
della legge 10 ottobre 1989, n. 342.