XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4688
Onorevoli Colleghi! - La cerimonia di inaugurazione
dell'anno giudiziario continua, ancora oggi, ad essere
incentrata sulla figura della più alta carica dell'ufficio
requirente, sia presso la Suprema Corte di Cassazione sia
presso le singole corti d'appello: è del tutto evidente che il
Procuratore Generale, soggetto che rappresenta la potestà
punitiva dello Stato, non può non offrire, nel riferire
sull'amministrazione della giustizia, il particolare punto di
vista di chi, da un lato, è preposto ad esercitare, peraltro
obbligatoriamente, l'azione penale (attività di parte, seppure
pubblica) e, dall'altro, a salvaguardare la pretesa punitiva
dello Stato.
La cerimonia, così impostata, oltre a risultare poco
incisiva ai fini di una corretta rappresentazione dello stato
generale e locale dell'amministrazione della giustizia,
rischia quindi anche di risultare, al di là delle intenzioni
dei singoli e della oggettività dei dati statistici,
imperniata su una relazione che, sul tema, riflette la
particolare visuale di chi rappresenta la pubblica accusa e
non, invece, del massimo organo giudicante, necessariamente al
di sopra delle parti; e ciò sia a livello nazionale che a
livello di circoscrizione della singola corte d'appello.
E' certo anacronistico il fatto che, ancora oggi, la
cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario debba vedere
espresse, nelle parole del rappresentante dell'accusa, le
"ragioni della giustizia"; un retaggio di un rito inquisitorio
che non faceva distinzioni tra pubblico ministero e giudice, e
nel quale il pubblico ministero era il rappresentante del
potere esecutivo presso l'autorità giudiziaria.
L'occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario
dovrebbe, invece, costituire un importante momento di
riflessione sui temi della giustizia e, in particolare,
dovrebbe consentire un confronto approfondito al fine di
programmare l'attività giudiziaria per il nuovo anno; un
confronto che dovrebbe vedere, quale principale
"protagonista", un soggetto al di sopra delle parti
processuali (e, quindi, un giudice) e non un rappresentante
della pubblica accusa, al quale - indubitabilmente -
dovrebbero seguire le considerazioni sullo stato della
giustizia, e le eventuali proposte per un suo miglioramento,
da parte degli altri soggetti processuali e di altri operatori
del diritto, nonché di chi si occupa, anche a livello
organizzativo, del funzionamento dell'amministrazione della
giustizia.
Una revisione in tale senso dei soggetti attualmente
autorizzati a riferire nelle assemblee della Corte di
Cassazione e delle corti d'appello sull'amministrazione della
giustizia, consentirebbe un bilancio più "imparziale" rispetto
anche all'effettiva attuazione e all'efficacia delle riforme
ordinamentali e processuali entrate in vigore nel corso
dell'anno.
La presente proposta di legge è tesa, quindi, a sostituire
l'articolo 88 (e, conseguentemente, anche l'articolo 86) e a
modificare l'articolo 89 dell'ordinamento giudiziario, di cui
al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e, in particolare, a
modificare la previsione riguardante chi debba fare la
relazione principale all'inizio del nuovo anno giudiziario e
chi debba intervenire, con il proprio contributo, in merito
alla situazione della giustizia, all'analisi delle riforme
approvate e di quelle necessarie per rendere l'amministrazione
della stessa più efficiente sotto ogni profilo (celerità,
garanzie, efficienza).
Con la presente proposta di legge si prevede che, presso
la Corte di Cassazione, la relazione venga tenuta dal Primo
Presidente della Corte di Cassazione, con il successivo
intervento del Procuratore Generale, del presidente del
Consiglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di
un suo rappresentante, e di un componente del Consiglio
superiore della magistratura.
Rispetto alle assemblee generali per l'inaugurazione
dell'anno giudiziario delle corti d'appello, si prevede invece
che sia chiamato a riferire il presidente della corte
d'appello; seguiranno poi gli interventi del procuratore
generale, del presidente del locale consiglio dell'Ordine
degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della
giustizia, di un esponente del Consiglio superiore della
magistratura e di un rappresentante dei dipendenti
dell'amministrazione della giustizia. Il presidente della
corte d'appello può inoltre autorizzare l'intervento di altri
operatori della giustizia, allorché lo ritenga utile e
opportuno, ma non di rappresentanti di partiti politici: ciò
soprattutto al fine di evitare che un'analisi della
situazione, nazionale e locale, della giustizia, si trasformi
in un dibattito o in un confronto tra forze politiche, le
quali, in quella sede, dovrebbero, invece, limitarsi ad
ascoltare le analisi degli operatori della giustizia per avere
l'esatto quadro della situazione nazionale e locale per poi
intervenire, con proposte di legge o altre iniziative, nelle
sedi loro proprie.