XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4688
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1
1. L'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
"Art. 86 (Relazione del Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione e dei presidenti delle corti di appello
per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) - 1. Il Primo
Presidente della Corte Suprema di Cassazione comunica al
Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale
sull'amministrazione della giustizia. I presidenti delle corti
di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i
singoli distretti".
Art. 2.
1. L'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal
seguente:
"Art. 88 (Relazione per l'inaugurazione dell'anno
giudiziario) - l. Nell'assemblea generale presso la Corte
Suprema di Cassazione, per la cerimonia di inaugurazione
dell'anno giudiziario, riferisce sull'amministrazione della
giustizia il Primo Presidente della Corte Suprema di
Cassazione, con il successivo intervento del Procuratore
Generale, del presidente del Consiglio nazionale forense, del
Ministro della giustizia o di un suo rappresentante, e di un
componente del Consiglio superiore della magistratura.
2. Nell'assemblea generale di tutte le corti di
appello, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno
giudiziario, riferisce sull'amministrazione della giustizia il
presidente della corte di appello, con il successivo
intervento del procuratore generale, del presidente del locale
consiglio dell'Ordine degli avvocati, di un rappresentante del
Ministro della giustizia, di un esponente del Consiglio
superiore della magistratura, nonché di un rappresentante dei
dipendenti dell'amministrazione della giustizia.
3. Il presidente della corte di appello,
nell'assemblea generale di cui al comma 2, può autorizzare
anche l'intervento di altri operatori della giustizia, ad
esclusione di rappresentanti di partiti politici".
Art. 3.
1. Il secondo comma dell'articolo 89 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è
sostituito dal seguente:
"L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e
solenne per ascoltare la relazione del presidente, nonché gli
interventi degli altri soggetti indicati all'articolo 88".