XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4688




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1

        1. L'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "Art. 86 (Relazione del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione e dei presidenti delle corti di appello per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) - 1. Il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione comunica al Ministro, per ogni anno giudiziario, una relazione generale sull'amministrazione della giustizia. I presidenti delle corti di appello comunicano al Ministro analoga relazione per i singoli distretti".


Art. 2.

        1. L'articolo 88 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "Art. 88 (Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario) - l. Nell'assemblea generale presso la Corte Suprema di Cassazione, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisce sull'amministrazione della giustizia il Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, con il successivo intervento del Procuratore Generale, del presidente del Consiglio nazionale forense, del Ministro della giustizia o di un suo rappresentante, e di un componente del Consiglio superiore della magistratura.
            2. Nell'assemblea generale di tutte le corti di appello, per la cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario, riferisce sull'amministrazione della giustizia il presidente della corte di appello, con il successivo intervento del procuratore generale, del presidente del locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, di un rappresentante del Ministro della giustizia, di un esponente del Consiglio superiore della magistratura, nonché di un rappresentante dei dipendenti dell'amministrazione della giustizia.
            3. Il presidente della corte di appello, nell'assemblea generale di cui al comma 2, può autorizzare anche l'intervento di altri operatori della giustizia, ad esclusione di rappresentanti di partiti politici".


Art. 3.

        1. Il secondo comma dell'articolo 89 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente:

        "L'assemblea generale si riunisce in forma pubblica e solenne per ascoltare la relazione del presidente, nonché gli interventi degli altri soggetti indicati all'articolo 88".



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