XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4685




        Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge 17 ottobre 1967, n. 974, consente ai congiunti del personale militare e civile dello Stato caduto per servizio o deceduto per infermità contratta o aggravata per causa di servizio l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra, trattamento peraltro confermato dall'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
        Con detto articolo, infatti, si dispone nei confronti dei congiunti del dipendente deceduto in conseguenza di infermità o di lesioni causate da fatti di servizio, l'attribuzione della pensione privilegiata nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra, dando facoltà agli aventi diritto di optare, in alternativa, per il trattamento di reversibilità ordinaria (articolo 88 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092), con cui vengono attribuite al coniuge superstite e agli orfani quote percentuali del trattamento base.
        In caso di opzione per il trattamento di reversibilità ordinaria la vedova e gli orfani dell'invalido di prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, a norma sempre del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, conseguono per la durata di tre anni dal decesso del dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello della pensione di prima categoria e dell'assegno complementare secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 93 e 101 del citato testo unico, oltre agli aumenti di integrazione di cui all'articolo 106, relativamente ai figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
        Al termine della corresponsione per tre anni del trattamento speciale comincia a decorrere la normale pensione privilegiata di reversibilità.
        Quanto esposto è relativo alla pensione spettante alla vedova del grande invalido, mentre riguardo ai trattamenti accessori diretti di invalidità si è proceduto nel tempo attraverso la progressiva assimilazione tra trattamenti accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio e corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, sulla base delle iniziali direttive legislative (legge 15 luglio 1950, n. 539, e legge 3 aprile 1958, n. 474).
        Infatti, già la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante "Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915", stabiliva per la classificazione delle mutilazioni e delle infermità dipendenti da causa di servizio ordinario parametri analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle infermità contratte per causa di guerra, nel contempo estendendo ai titolari di pensione o assegno rinnovabile i privilegi ordinari per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, e la qualifica di "grande invalido per servizio", in analogia a quella già esistente di "grande invalido di guerra".
        Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli assegni accessori venivano adeguati nella misura del 60 per cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con decreto del Ministero del tesoro e, infine, con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio, gli assegni accessori venivano attribuiti nelle stesse misure (importo base a assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, disposizione successivamente confermata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, con la quale viene ribadito che detto trattamento e computo dell'assegno sono esclusivi e peculiari dei grandi invalidi di guerra e per servizio.
        In definitiva, con tale ultima legge si concede al grande invalido per servizio, relativamente agli assegni accessori, la parità di trattamento rispetto al grande invalido di guerra (possibilità di cumulare con la sospensione di guerra anche il trattamento accessorio nella stessa misura e alle stesse condizioni previste per i grandi invalidi di guerra), così sancendo la corrispondenza esistente tra menomazioni e compensazioni quanto a pensioni, cure ed assegni dovuti ai grandi invalidi di guerra e per servizio.
        Il legislatore, nell'assunto che la grave invalidità per servizio è peculiare del personale appartenente ai Corpi e reparti militari e militarizzati dello Stato, a causa dei mezzi, degli armamenti, delle modalità di impiego operative ed addestrative del personale militare e militarizzato, come per altro evidenzia la provenienza dei grandi invalidi per servizio (per il 90 per cento dal personale militare e per il residuo 10 per cento dai restanti comparti del pubblico impiego) ha ritenuto inutili ulteriori differenziazioni, sostanzialmente inique nei confronti degli esclusi, in particolare nell'assunto del rischio cui anche il dipendente civile dello Stato può trovarsi esposto - per motivi estranei alla sua volontà e alla mansione specifica - con traumatismi e gravi esiti invalidanti. Infatti, la stessa legge 10 ottobre 1989, n. 342, recante "Adeguamento automatico degli assegni accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi per servizio", nel circoscrivere il provvedimento a dette categorie, ne evidenzia l'attribuzione a tutti i grandi invalidi per servizio.
        Il legislatore ha così riconosciuto per le più rilevanti menomazioni e invalidità la sostanziale parità di trattamento tra i grandi invalidi di guerra e per servizio, consentendo alle gravi invalidità per causa di servizio rispetto alle omologhe invalidità per causa di guerra il raggiungimento di una sostanziale e assoluta identità, attraverso la concessione per invalidità identiche di pensioni e di assegni risarcitori, in tutto omologhi sia per "criteri di valutazione delle infermità", che per corrispondenza di importi.
        A tale criterio sfugge, purtroppo, l'assegno supplementare attribuito alla vedova del grande invalido di guerra, pari al 50 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità fruito in vita dal grande invalido, titolare del trattamento pensionistico di guerra, purché abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza. Da tale omissione rimane particolarmente svantaggiata la vedova del grande invalido per servizio, nonostante le sia stata già riconosciuta, in alternativa alla pensione di reversibilità ordinaria, l'attribuzione della pensione "nella misura e alle condizioni previste per le pensioni di guerra" (legge 17 ottobre 1967, n. 974, articolo 1; testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, articolo 92), in quanto esclusa dalla corresponsione dell'assegno supplementare, pur avendo - al pari della vedova del grande invalido di guerra - convissuto e assistito in vita il dante causa.
        Di conseguenza, la quasi totalità delle vedove è costretta ad optare per il trattamento di reversibilità ordinaria pari, in media, al 50 per cento della pensione fruita in vita dal grande invalido e soggetto all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Trascorsi i tre anni di trattamento speciale di reversibilità, la pensione della vedova del grande invalido confluisce nel "mucchio" delle reversibilità ordinarie, soggetta da questo momento a normale tassazione.
        Pertanto con la presente proposta di legge si chiede, in virtù della analogia di trattamento esistete tra i grandi invalidi per causa di guerra e di servizio, come si è visto in tutto omologhi e corrispondenti, dai criteri di valutazione e classificazione delle infermità, ai trattamenti pensionistici e accessori, l'estensione dell'assegno supplementare, già previsto per la vedova che abbia convissuto e assistito in vita il grande invalido di guerra, alla vedova del grande invalido per servizio.




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