XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4685
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 1 della legge 17
ottobre 1967, n. 974, consente ai congiunti del personale
militare e civile dello Stato caduto per servizio o deceduto
per infermità contratta o aggravata per causa di servizio
l'attribuzione della pensione privilegiata ordinaria nella
misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in
materia di pensioni di guerra, trattamento peraltro confermato
dall'articolo 92 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Con detto articolo, infatti, si dispone nei confronti dei
congiunti del dipendente deceduto in conseguenza di infermità
o di lesioni causate da fatti di servizio, l'attribuzione
della pensione privilegiata nella misura e alle condizioni
previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra,
dando facoltà agli aventi diritto di optare, in alternativa,
per il trattamento di reversibilità ordinaria (articolo 88 del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
29 dicembre 1973, n. 1092), con cui vengono attribuite al
coniuge superstite e agli orfani quote percentuali del
trattamento base.
In caso di opzione per il trattamento di reversibilità
ordinaria la vedova e gli orfani dell'invalido di prima
categoria, con o senza assegno di superinvalidità, deceduto
per cause diverse da quelle che hanno determinato
l'invalidità, a norma sempre del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, conseguono per la durata di tre anni dal decesso del
dante causa, un trattamento speciale di importo pari a quello
della pensione di prima categoria e dell'assegno
complementare secondo quanto previsto rispettivamente dagli
articoli 93 e 101 del citato testo unico, oltre agli aumenti
di integrazione di cui all'articolo 106, relativamente ai
figli minorenni, qualunque sia la causa del decesso.
Al termine della corresponsione per tre anni del
trattamento speciale comincia a decorrere la normale pensione
privilegiata di reversibilità.
Quanto esposto è relativo alla pensione spettante alla
vedova del grande invalido, mentre riguardo ai trattamenti
accessori diretti di invalidità si è proceduto nel tempo
attraverso la progressiva assimilazione tra trattamenti
accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio e
corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, sulla base delle
iniziali direttive legislative (legge 15 luglio 1950, n. 539,
e legge 3 aprile 1958, n. 474).
Infatti, già la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante
"Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per
servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di
guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915",
stabiliva per la classificazione delle mutilazioni e delle
infermità dipendenti da causa di servizio ordinario parametri
analoghi a quelli seguiti per la determinazione delle
infermità contratte per causa di guerra, nel contempo
estendendo ai titolari di pensione o assegno rinnovabile i
privilegi ordinari per lesioni od infermità ascritte alla
prima categoria, con o senza assegno di superinvalidità, e la
qualifica di "grande invalido per servizio", in analogia a
quella già esistente di "grande invalido di guerra".
Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli
assegni accessori venivano adeguati nella misura del 60 per
cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle
pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno
aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con
decreto del Ministero del tesoro e, infine, con la legge 29
gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio, gli
assegni accessori venivano attribuiti nelle stesse misure
(importo base a assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni
previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla
legge 6 ottobre 1986, n. 656, disposizione successivamente
confermata dalla legge 10 ottobre 1989, n. 342, con la quale
viene ribadito che detto trattamento e computo dell'assegno
sono esclusivi e peculiari dei grandi invalidi di guerra e per
servizio.
In definitiva, con tale ultima legge si concede al grande
invalido per servizio, relativamente agli assegni accessori,
la parità di trattamento rispetto al grande invalido di guerra
(possibilità di cumulare con la sospensione di guerra anche il
trattamento accessorio nella stessa misura e alle stesse
condizioni previste per i grandi invalidi di guerra), così
sancendo la corrispondenza esistente tra menomazioni e
compensazioni quanto a pensioni, cure ed assegni dovuti ai
grandi invalidi di guerra e per servizio.
Il legislatore, nell'assunto che la grave invalidità per
servizio è peculiare del personale appartenente ai Corpi e
reparti militari e militarizzati dello Stato, a causa dei
mezzi, degli armamenti, delle modalità di impiego operative ed
addestrative del personale militare e militarizzato, come per
altro evidenzia la provenienza dei grandi invalidi per
servizio (per il 90 per cento dal personale militare e per il
residuo 10 per cento dai restanti comparti del pubblico
impiego) ha ritenuto inutili ulteriori differenziazioni,
sostanzialmente inique nei confronti degli esclusi, in
particolare nell'assunto del rischio cui anche il dipendente
civile dello Stato può trovarsi esposto - per motivi estranei
alla sua volontà e alla mansione specifica - con traumatismi e
gravi esiti invalidanti. Infatti, la stessa legge 10 ottobre
1989, n. 342, recante "Adeguamento automatico degli assegni
accessori dovuti agli invalidi di guerra ed ai grandi invalidi
per servizio", nel circoscrivere il provvedimento a dette
categorie, ne evidenzia l'attribuzione a tutti i grandi
invalidi per servizio.
Il legislatore ha così riconosciuto per le più rilevanti
menomazioni e invalidità la sostanziale parità di trattamento
tra i grandi invalidi di guerra e per servizio, consentendo
alle gravi invalidità per causa di servizio rispetto alle
omologhe invalidità per causa di guerra il raggiungimento di
una sostanziale e assoluta identità, attraverso la concessione
per invalidità identiche di pensioni e di assegni risarcitori,
in tutto omologhi sia per "criteri di valutazione delle
infermità", che per corrispondenza di importi.
A tale criterio sfugge, purtroppo, l'assegno supplementare
attribuito alla vedova del grande invalido di guerra, pari al
50 per cento dell'importo dell'assegno di superinvalidità
fruito in vita dal grande invalido, titolare del trattamento
pensionistico di guerra, purché abbia convissuto con il dante
causa e gli abbia prestato assistenza. Da tale omissione
rimane particolarmente svantaggiata la vedova del grande
invalido per servizio, nonostante le sia stata già
riconosciuta, in alternativa alla pensione di reversibilità
ordinaria, l'attribuzione della pensione "nella misura e alle
condizioni previste per le pensioni di guerra" (legge 17
ottobre 1967, n. 974, articolo 1; testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.
1092, articolo 92), in quanto esclusa dalla corresponsione
dell'assegno supplementare, pur avendo - al pari della vedova
del grande invalido di guerra - convissuto e assistito in vita
il dante causa.
Di conseguenza, la quasi totalità delle vedove è costretta
ad optare per il trattamento di reversibilità ordinaria pari,
in media, al 50 per cento della pensione fruita in vita dal
grande invalido e soggetto all'imposta sul reddito delle
persone fisiche. Trascorsi i tre anni di trattamento speciale
di reversibilità, la pensione della vedova del grande invalido
confluisce nel "mucchio" delle reversibilità ordinarie,
soggetta da questo momento a normale tassazione.
Pertanto con la presente proposta di legge si chiede, in
virtù della analogia di trattamento esistete tra i grandi
invalidi per causa di guerra e di servizio, come si è visto in
tutto omologhi e corrispondenti, dai criteri di valutazione e
classificazione delle infermità, ai trattamenti pensionistici
e accessori, l'estensione dell'assegno supplementare, già
previsto per la vedova che abbia convissuto e assistito in
vita il grande invalido di guerra, alla vedova del grande
invalido per servizio.