XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4685




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Alla vedova del mutilato o invalido per servizio di prima categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità, previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, o riferiti alla medesima tabella E, e di cui fruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare non costituisce reddito e compete purché la vedova abbia convissuto con il dante causa e gli abbia prestato assistenza.


Art. 2.

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. La somma di 3 milioni di euro prevista dal comma 1 è ripartita in misura percentuale tra gli aventi diritto. A tale fine il Ministro dell'economia e delle finanze comunica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il numero delle vedove dei grandi invalidi deceduti, titolari di assegno di superinvalidità, il tipo e la lettera della superinvalidità ai sensi della tabella E allegata al citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché il corrispondente importo percentuale dell'assegno spettante per il primo anno, disponendo per gli anni successivi lo stanziamento necessario per l'attuazione a regime della presente legge.



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