XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4685
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Alla vedova del mutilato o invalido per servizio di
prima categoria con assegno di superinvalidità è liquidato, in
aggiunta al trattamento spettante, un assegno supplementare
pari al 50 per cento degli assegni di superinvalidità,
previsti dalla tabella E allegata al testo unico delle norme
in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e
successive modificazioni, o riferiti alla medesima tabella E,
e di cui fruiva il grande invalido. Tale assegno supplementare
non costituisce reddito e compete purché la vedova abbia
convissuto con il dante causa e gli abbia prestato
assistenza.
Art. 2.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. La somma di 3 milioni di euro prevista dal comma 1 è
ripartita in misura percentuale tra gli aventi diritto. A tale
fine il Ministro dell'economia e delle finanze comunica entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
il numero delle vedove dei grandi invalidi deceduti, titolari
di assegno di superinvalidità, il tipo e la lettera della
superinvalidità ai sensi della tabella E allegata al citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, nonché
il corrispondente importo percentuale dell'assegno spettante
per il primo anno, disponendo per gli anni successivi lo
stanziamento necessario per l'attuazione a regime della
presente legge.