XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4683
Onorevoli Colleghi! - I danni provocati nelle aree
protette da alcune specie di fauna selvatica, in particolare
dai cinghiali e dagli altri ungulati, hanno da sempre
rappresentato una delle ragioni di maggiore contrapposizione
delle popolazioni locali alle attività degli Enti parco.
In effetti, l'attuale disciplina dettata dalla legge 6
dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni - sia per
quanto riguarda la possibilità di fronteggiare fenomeni di
eccessiva proliferazione di talune specie, sia con riferimento
al ripristino economico dei danni - si è rilevata
assolutamente inadeguata per affrontare e risolvere la
questione.
Si pone pertanto come indilazionabile riesaminare la
problematica, fornendo soluzioni legislative tali da rendere,
per un verso, efficace l'azione di abbattimento selettivo e,
dall'altro, pienamente satisfattiva la reintegrazione
patrimoniale dei proprietari danneggiati.
Meritevole di attenzione è inoltre la considerazione che,
in generale, l'attività agricola nelle aree protette, più che
esercitata per finalità squisitamente economiche, rappresenta
un valore della cultura tradizionale, caratterizzante un
modus vivendi delle popolazioni. Per cui la tutela
dell'agricoltura costituisce un obiettivo primario,
nell'ottica della stessa legge n. 394 del 1991, il cui
articolo 11, comma 2-bis, stabilisce che l'Ente parco
"(...) valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e
le attività tradizionali delle popolazioni residenti in
territorio, nonché le espressioni culturali proprie e
caratteristiche dell'identità delle comunità locali (...)".
Senza dire, peraltro, che il coinvolgimento positivo delle
popolazioni locali costituisce una condizione indispensabile
affinché le politiche ambientali siano efficaci. Non esiste
un'efficace politica di tutela dell'ambiente senza il consenso
e la partecipazione popolari.
Ugualmente meritevole di attenzione è la modifica della
composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, da
realizzare modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del
1991, relativamente ai cinque componenti designati dalla
Comunità del parco. Nell'ottica di un efficace coordinamento
delle azioni degli enti, e per garantire la rappresentanza in
seno al consiglio direttivo delle comunità montane, enti la
cui azione si pone istituzionalmente in relazione sinergica
con quella dell'Ente parco, si propone che almeno due dei
cinque componenti designati dalla Comunità del parco siano
espressione delle comunità montane.
Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione
della presente proposta di legge.