XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4683




        Onorevoli Colleghi! - I danni provocati nelle aree protette da alcune specie di fauna selvatica, in particolare dai cinghiali e dagli altri ungulati, hanno da sempre rappresentato una delle ragioni di maggiore contrapposizione delle popolazioni locali alle attività degli Enti parco.
        In effetti, l'attuale disciplina dettata dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni - sia per quanto riguarda la possibilità di fronteggiare fenomeni di eccessiva proliferazione di talune specie, sia con riferimento al ripristino economico dei danni - si è rilevata assolutamente inadeguata per affrontare e risolvere la questione.
        Si pone pertanto come indilazionabile riesaminare la problematica, fornendo soluzioni legislative tali da rendere, per un verso, efficace l'azione di abbattimento selettivo e, dall'altro, pienamente satisfattiva la reintegrazione patrimoniale dei proprietari danneggiati.
        Meritevole di attenzione è inoltre la considerazione che, in generale, l'attività agricola nelle aree protette, più che esercitata per finalità squisitamente economiche, rappresenta un valore della cultura tradizionale, caratterizzante un modus vivendi delle popolazioni. Per cui la tutela dell'agricoltura costituisce un obiettivo primario, nell'ottica della stessa legge n. 394 del 1991, il cui articolo 11, comma 2-bis, stabilisce che l'Ente parco "(...) valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti in territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali (...)".
        Senza dire, peraltro, che il coinvolgimento positivo delle popolazioni locali costituisce una condizione indispensabile affinché le politiche ambientali siano efficaci. Non esiste un'efficace politica di tutela dell'ambiente senza il consenso e la partecipazione popolari.
        Ugualmente meritevole di attenzione è la modifica della composizione del consiglio direttivo dell'Ente parco, da realizzare modificando l'articolo 9 della legge n. 394 del 1991, relativamente ai cinque componenti designati dalla Comunità del parco. Nell'ottica di un efficace coordinamento delle azioni degli enti, e per garantire la rappresentanza in seno al consiglio direttivo delle comunità montane, enti la cui azione si pone istituzionalmente in relazione sinergica con quella dell'Ente parco, si propone che almeno due dei cinque componenti designati dalla Comunità del parco siano espressione delle comunità montane.
        Per le ragioni esposte, si auspica la rapida approvazione della presente proposta di legge.




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