XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4683
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 3, le parole: "d'intesa con" sono
sostituite dalle seguenti: "sentiti";
b) la lettera a) del comma 4 è sostituita
dalla seguente:
"a) cinque, su designazione dalla Comunità del
parco, con voto limitato, dei quali, con il sistema del voto
separato, due designati dai presidenti delle comunità montane
o loro delegati e tre dagli altri componenti della Comunità
del parco;".
Art. 2.
1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) alla lettera f) del comma 3 sono
aggiunte, in fine, le parole: "salvo quelli destinati
all'esercizio dell'attività venatoria,";
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le
eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto
riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, il
regolamento prevede i prelievi faunistici e gli abbattimenti
selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici
accertati dall'Ente parco. Gli abbattimenti selettivi devono
essere attuati da cacciatori residenti nei comuni ricompresi
in tutto o in parte nel perimetro del parco e nelle aree
contigue, titolari di tutte le necessarie autorizzazioni
amministrative per l'esercizio dell'attività venatoria, sulla
base di un calendario approvato dall'Ente parco, che individua
sia la specie oggetto dell'abbattimento selettivo sia il
periodo entro cui tale attività può essere esercitata".
Art. 3.
1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, la parola: "indennizzare" è
sostituita dalle seguenti: "risarcire integralmente";
b) al comma 4, le parole: "degli indennizzi" sono
sostituite dalle seguenti: "dei risarcimenti".
Art. 4.
1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal
seguente:
"6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve
naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo i
prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per
ricomporre squilibri ecologici, da attuare secondo le modalità
di cui all'articolo 11, comma 4".
Art. 5.
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34
della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "Vallo di
Diano" sono inserite le seguenti: "e degli Alburni".