XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4683




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, le parole: "d'intesa con" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti";

            b) la lettera a) del comma 4 è sostituita dalla seguente:

            "a) cinque, su designazione dalla Comunità del parco, con voto limitato, dei quali, con il sistema del voto separato, due designati dai presidenti delle comunità montane o loro delegati e tre dagli altri componenti della Comunità del parco;".


Art. 2.

        1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) alla lettera f) del comma 3 sono aggiunte, in fine, le parole: "salvo quelli destinati all'esercizio dell'attività venatoria,";

            b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

        "4. Il regolamento del parco stabilisce altresì le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3. Per quanto riguarda la lettera a) del medesimo comma 3, il regolamento prevede i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre equilibri ecologici accertati dall'Ente parco. Gli abbattimenti selettivi devono essere attuati da cacciatori residenti nei comuni ricompresi in tutto o in parte nel perimetro del parco e nelle aree contigue, titolari di tutte le necessarie autorizzazioni amministrative per l'esercizio dell'attività venatoria, sulla base di un calendario approvato dall'Ente parco, che individua sia la specie oggetto dell'abbattimento selettivo sia il periodo entro cui tale attività può essere esercitata".


Art. 3.

        1. All'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) al comma 3, la parola: "indennizzare" è sostituita dalle seguenti: "risarcire integralmente";

            b) al comma 4, le parole: "degli indennizzi" sono sostituite dalle seguenti: "dei risarcimenti".


Art. 4.

        1. Il comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo i prelievi faunistici e gli abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuare secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 4".


Art. 5.

        1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: "Vallo di Diano" sono inserite le seguenti: "e degli Alburni".



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