XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4681




        Onorevoli Colleghi! - Il vigente codice di procedura penale, agli articoli 459 e seguenti, detta la disciplina del procedimento per decreto, quale rito alternativo - rispetto a quello ordinario, imperniato sulla celebrazione del dibattimento - che dovrebbe consentire la più rapida definizione della vicenda processuale e, per questa via, contribuire alla deflazione del carico di lavoro, per il migliore funzionamento della giustizia penale.
        Carattere essenziale del rito in questione è quello di permettere al giudice - su richiesta del pubblico ministero, che in tale modo esercita l'azione penale - di emettere il decreto penale di condanna, ad una pena diminuita sino alla metà del minimo edittale (articolo 459, comma 2, del codice di procedura penale), senza alcun preventivo contradditorio con l'imputato.
        Anzi, neppure è richiesto, per addivenire all'emissione del decreto penale, che, durante la fase delle indagini preliminari, la persona nei cui confronti si procede sia stata portata a conoscenza dell'esistenza del procedimento penale e, quindi, sia stata posta in grado di interloquire in ordine agli elementi di accusa, ad esempio chiedendo di essere sottoposta a interrogatorio, producendo documenti, sollecitando il requirente all'acquisizione di prove a discarico ovvero presentandogliele direttamente.
        Le nome in vigore, infatti, non prevedono che, prima di formulare al giudice la richiesta di pronunciare il decreto penale di condanna, il pubblico ministero faccia notificare alla persona sottoposta alle indagini (e al suo difensore) l'avviso di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale, recante la notizia del fatto per il quale si procede, della conclusione delle investigazioni e delle facoltà connesse (diritto di prendere visione degli atti a tale fine depositati, di essere interrogato, di presentarsi per rendere dichiarazioni spontanee, di produrre memorie e documenti, possibilità di indicare al pubblico ministero l'opportunità di svolgere accertamenti ulteriori).
        Anche prima dell'introduzione dell'articolo 415-bis del codice di procedura penale (ad opera dell'articolo 17, comma 2, della legge 16 dicembre 1999, n. 479), non era necessario che il pubblico ministero, in vista della richiesta di decreto penale, invitasse la persona sottoposta alle indagini a rendere interrogatorio, ai sensi dell'articolo 375, comma 3, del codice di procedura penale. Eppure, secondo l'articolo 416, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 2 della legge 16 luglio 1997, n. 234, la richiesta di rinvio a giudizio era nulla, se non preceduta da tale invito; analoga disposizione recava, a proposito del rito pretoriale, il comma 2 dell'articolo 555 del codice di procedura penale.
        Tale caratteristica del procedimento per decreto risulta più singolare se si considera che, prima di richiedere il giudizio immediato - pur fondato sul presupposto dell'evidenza della prova e necessariamente articolato sulla celebrazione del dibattimento - il pubblico ministero deve aver (almeno) invitato la persona sottoposta alle indagini a rendere l'interrogatorio (articoli 453 e 375, comma 3, del codice di procedura penale).
        In diverse occasioni, questo fondamentale connotato del rito monitorio è stato sospettato, dai giudici, di illegittimità costituzionale.
        Subito dopo l'entrata in vigore della legge n. 234 del 1997 prima citata (che, come detto, indicava quale essenziale presupposto - a pena di nullità - della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto di citazione a giudizio l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio), veniva denunciato il contrasto tra gli articoli 3 e 24 della Costituzione, da una parte, e l'articolo 459 del codice di procedura penale, dall'altra, "nella parte in cui" tale norma "non prescrive, prima della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, l'interrogatorio dell'indagato ovvero la notifica, al medesimo, dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio".
        La Corte costituzionale escludeva però la fondatezza di tali censure: da un lato si negava il contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, rilevando la specificità del procedimento per decreto, perché in esso il contraddittorio con l'imputato è solo eventuale (in quanto conseguente all'opposizione: articolo 461 del codice di procedura penale) e differito (in quanto è rimandato a un momento successivo all'emissione del decreto di condanna); d'altro canto, si osservava, l'articolo 24 della Costituzione non impone al legislatore di prevedere necessariamente il contraddittorio tra accusa e difesa prima dell'esercizio dell'azione penale o, comunque, prima della pronuncia di condanna.
        Quindi il legislatore, disciplinando nei termini cui si è fatto cenno, il procedimento in questione, avrebbe legittimamente esercitato la sua discrezionalità (in tale senso: ordinanze nn. 432 del 1998, 326 del 1999 e 458 del 1999).
        Più di recente, analoghe questioni sono state sollevate, in relazione all'articolo 459 del codice di procedura penale, dopo l'entrata in vigore dell'articolo 415-bis del medesimo codice, e la modifica dell'articolo 111 della Costituzione (attuata con legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2). Quest'ultima norma costituzionale appariva rilevante ai giudici rimettenti, in particolare perché al secondo comma statuisce il principio del contraddittorio (audiatur et altera pars) e al terzo comma prevede che: "Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa a suo carico".
        La Consulta non ha ritenuto di accogliere neppure questi ulteriori dubbi sulla legittimità del procedimento monitorio.
        A proposito dell'articolo 111 della Costituzione, si osservava che "il dettato costituzionale, da un lato, non impone che il contraddittorio si esplichi con le medesime modalità in ogni tipo di procedimento e, soprattutto, che debba sempre essere collocato nella fase iniziale del procedimento stesso, dall'altro non esclude che il diritto dell'indagato di essere informato nel più breve tempo possibile dei motivi dell'accusa a suo carico possa essere variamente modulato in relazione alla peculiare struttura dei singoli riti alternativi" (confronta ordinanza n. 8 del 2003). Quindi, il decreto penale di condanna costituirebbe solo una decisione preliminare, nei confronti della quale l'imputato potrà prestare acquiescenza o reagire proponendo opposizione, così dando ingresso al contraddittorio.
        Con più specifico riguardo all'avviso di conclusione delle indagini (articolo 415-bis del codice di procedura penale), la Corte costituzionale ha poi affermato che "l'innesto" di tale disciplina "nel procedimento monitorio, ne snaturerebbe la struttura e le finalità, inserendovi una procedura incidentale che potrebbe determinare una notevole dilatazione temporale, e si sostanzierebbe in una garanzia che, oltre a essere costituzionalmente non imposta, si rivelerebbe del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito speciale" (confronta ordinanza n. 32 del 2003; nello stesso senso delle ordinanze da ultimo citate, confronta ordinanze nn. 131 del 2003, 132 del 2003 e 257 del 2003).
        Con la presente iniziativa si propone la modifica delle norme vigenti in tema di procedimento per decreto, innanzi tutto (articolo 1) per introdurre l'obbligo di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, a pena di nullità della richiesta del pubblico ministero.
        Tale soluzione realizza appieno i princìpi statuiti dagli articoli 24 e, soprattutto, 111 della Costituzione, anticipando l'instaurazione del contraddittorio e, in questo modo, garantendo al meglio la posizione della persona sottoposta alle indagini.
        Del resto, anche la possibilità di reperire una prova della propria estraneità al fatto addebitato può essere condizionata dal momento in cui tale ricerca è divenuta realizzabile: così, un testimone avrà ricordi tanto più precisi quanto più prossimo è l'episodio che gli si chiede di rievocare.
        Inoltre, anziché apparire incongrua rispetto alle caratteristiche del rito speciale, questa procedura incidentale, descritta dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale, può ulteriormente favorire la deflazione del carico processuale.
        Nel sistema attuale, infatti, l'imputato ha la possibilità di conoscere l'accusa (e gli atti raccolti dal pubblico ministero) dopo la notifica del decreto di condanna; quindi, se volesse produrre una decisiva prova a discarico (ad esempio, un documento, una testimonianza che ne escludano qualunque responsabilità), o solo essere interrogato per fornire la propria versione all'organo d'accusa e, quindi, al giudice, dovrebbe proporre opposizione al decreto, aprendo necessariamente la strada al giudizio immediato (dunque, al dibattimento) o al giudizio abbreviato (articolo 461, comma 3, del codice di procedura penale).
        Invece, con la modifica che si propone, l'indagato, anticipatamente esercitando il suo diritto di conoscere l'accusa e di instaurare il contraddittorio, grazie alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, potrebbe decidere, con piena consapevolezza, per l'inutilità pratica dell'opposizione, evitando il prolungamento del processo: si pensi al caso in cui venga richiesta e ottenuta l'audizione di un teste, che però, al momento dell'escussione, nulla ricordi o non giovi, comunque, alla tesi difensiva.
        Né può dirsi che la procedura di cui all'articolo 415-bis del codice di procedura penale provochi (inevitabilmente) una "notevole dilazione temporale", in quanto i tempi sono opportunamente scanditi, in prospettiva acceleratoria, proprio da quella norma, che prevede termini precisi, e non certo lunghi (venti giorni dalla notifica del decreto), per l'esercizio delle facoltà di difesa.
        All'articolo 2 si propone invece la sostituzione del comma 3 dell'articolo 459 del codice di procedura penale, per consentire al giudice, chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di decreto penale di condanna, di applicare una pena diversa da quella indicata dal pubblico ministero, sempre nei limiti e secondo i criteri fissati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo.
        Infatti, la norma vigente impone al giudice di restituire gli atti al pubblico ministero, qualora ritenga inadeguata, per qualunque ragione, la pena indicata dal requirente.
        Questa previsione era stata ritenuta in contrasto con l'articolo 97 della Costituzione, in quanto impone una regressione del procedimento ogniqualvolta la richiesta di pena non sia condivisa dal giudicante: ad esempio, perché eccessiva, non avendo il pubblico ministero immaginato l'applicazione di una circostanza attenuante della quale pure sussistono i presupposti.
        La Corte costituzionale ha però osservato che il principio di buon andamento dell'amministrazione è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (ordinanza n. 39 del 1995).
        Pur dovendosi condividere questo rilievo, si ritiene che la modifica proposta possa favorire la più celere definizione del processo, ammettendo un intervento correttivo, sulla (entità della) pena, da parte dell'organo giudicante, in armonia con i princìpi generali, così da evitare, in questi casi, la restituzione degli atti al pubblico ministero.




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