XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4681
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura
penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La
richiesta è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto
dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi
per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma
3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto
di essere sottoposta a interrogatorio entro il termine di cui
al citato articolo 415-bis, comma 3".
Art. 2.
1. Il comma 3 dell'articolo 459 del codice di procedura
penale è sostituito dal seguente:
"3. Il giudice, quando accoglie la richiesta, può
anche applicare una pena diversa da quella indicata dal
pubblico ministero, nei limiti e secondo i criteri stabiliti
dai commi 1 e 2; negli altri casi, se non deve pronunciare
sentenza a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al
pubblico ministero".