XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4681




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Al comma 1 dell'articolo 459 del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La richiesta è nulla se non è preceduta dall'avviso previsto dall'articolo 415-bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta a interrogatorio entro il termine di cui al citato articolo 415-bis, comma 3".


Art. 2.

        1. Il comma 3 dell'articolo 459 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

        "3. Il giudice, quando accoglie la richiesta, può anche applicare una pena diversa da quella indicata dal pubblico ministero, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dai commi 1 e 2; negli altri casi, se non deve pronunciare sentenza a norma dell'articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero".



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