XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4671
Onorevoli Colleghi! - La recente modifica all'articolo
51 della nostra Carta costituzionale ha rafforzato, nel nostro
ordinamento, il principio di assicurare una parità de
facto tra uomini e donne nell'accesso a tutte le risorse
economiche e di potere disponibili.
La modifica intende ribadire il principio di "eguaglianza
formale" già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della
Costituzione, dando copertura costituzionale a qualsiasi tipo
di intervento legislativo futuro volto a favorire l'esercizio
del diritto alla parità, finora rimasto sostanzialmente
inattuato nel nostro Paese.
La presente proposta di legge costituisce appunto
un'"azione positiva" volta a garantire, nel nostro Paese, una
rappresentanza paritaria di uomini e di donne nelle assemblee
elettive, che al momento risulta essere la più bassa di tutti
i Paesi dell'Unione europea.
Questo grave deficit di democrazia del nostro Paese
deve essere assolutamente colmato. L'esigenza di assicurare un
uguale livello di democrazia tra i vari Paesi dell'Unione
europea è fortemente emersa nel corso della riunione annuale
della Rete delle Commissioni parlamentari per le pari
opportunità tra donne e uomini (NCEO), tenutasi a Roma il
20-21 novembre 2003. Nel documento conclusivo di tale riunione
si sollecitano "i Governi di tutti gli Stati membri e dei
Paesi candidati a verificare tempestivamente l'impatto
differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza
politica delle donne negli organi elettivi e a esaminare la
possibilità di adeguare o riformare questi sistemi nonché,
laddove necessario, ad adottare misure volte a garantire una
partecipazione equilibrata, anche mediante il ricorso, per una
fase transitoria, fino al conseguimento dell'obiettivo della
rappresentanza paritaria, a sistemi di quote, come, ad
esempio, l'obbligatorietà dell'alternanza tra uomini e donne
<zipper system> nelle liste elettorali bloccate".
Nel citato documento inoltre si sollecitano i partiti
politici, a livello nazionale ed europeo, anche attraverso la
leva del finanziamento pubblico, a rivedere i loro ordinamenti
interni allo scopo di favorire la partecipazione delle donne
nei processi decisionali degli stessi e ad adottare strategie
adeguate per raggiungere l'obiettivo della rappresentanza
equilibrata tra i sessi nelle assemblee elettive e, in
particolare, a creare condizioni idonee alla scelta delle
donne a candidarsi nelle varie assemblee elettive.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che
al momento delle candidature, in vista di ciascun appuntamento
elettorale sia con la formula proporzionale che uninominale,
venga rispettato il principio di equilibrio della
rappresentanza tra i sessi.
L'articolo 2 prevede per quei partiti, ovvero per quelle
coalizioni, che non hanno raggiunto almeno 40 per cento degli
eletti del sesso meno rappresentato, una penalizzazione a
valere sulle quote del rimborso elettorale dovuto per ciascuna
elezione. Tale penalizzazione sarà calcolata in ragione dello
scarto tra il numero dei candidati del sesso meno
rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del 40
per cento.