XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4671




        Onorevoli Colleghi! - La recente modifica all'articolo 51 della nostra Carta costituzionale ha rafforzato, nel nostro ordinamento, il principio di assicurare una parità de facto tra uomini e donne nell'accesso a tutte le risorse economiche e di potere disponibili.
        La modifica intende ribadire il principio di "eguaglianza formale" già consacrato al primo comma dell'articolo 3 della Costituzione, dando copertura costituzionale a qualsiasi tipo di intervento legislativo futuro volto a favorire l'esercizio del diritto alla parità, finora rimasto sostanzialmente inattuato nel nostro Paese.
        La presente proposta di legge costituisce appunto un'"azione positiva" volta a garantire, nel nostro Paese, una rappresentanza paritaria di uomini e di donne nelle assemblee elettive, che al momento risulta essere la più bassa di tutti i Paesi dell'Unione europea.
        Questo grave deficit di democrazia del nostro Paese deve essere assolutamente colmato. L'esigenza di assicurare un uguale livello di democrazia tra i vari Paesi dell'Unione europea è fortemente emersa nel corso della riunione annuale della Rete delle Commissioni parlamentari per le pari opportunità tra donne e uomini (NCEO), tenutasi a Roma il 20-21 novembre 2003. Nel documento conclusivo di tale riunione si sollecitano "i Governi di tutti gli Stati membri e dei Paesi candidati a verificare tempestivamente l'impatto differenziale dei sistemi elettorali sulla rappresentanza politica delle donne negli organi elettivi e a esaminare la possibilità di adeguare o riformare questi sistemi nonché, laddove necessario, ad adottare misure volte a garantire una partecipazione equilibrata, anche mediante il ricorso, per una fase transitoria, fino al conseguimento dell'obiettivo della rappresentanza paritaria, a sistemi di quote, come, ad esempio, l'obbligatorietà dell'alternanza tra uomini e donne <zipper system> nelle liste elettorali bloccate".
        Nel citato documento inoltre si sollecitano i partiti politici, a livello nazionale ed europeo, anche attraverso la leva del finanziamento pubblico, a rivedere i loro ordinamenti interni allo scopo di favorire la partecipazione delle donne nei processi decisionali degli stessi e ad adottare strategie adeguate per raggiungere l'obiettivo della rappresentanza equilibrata tra i sessi nelle assemblee elettive e, in particolare, a creare condizioni idonee alla scelta delle donne a candidarsi nelle varie assemblee elettive.
        L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede che al momento delle candidature, in vista di ciascun appuntamento elettorale sia con la formula proporzionale che uninominale, venga rispettato il principio di equilibrio della rappresentanza tra i sessi.
        L'articolo 2 prevede per quei partiti, ovvero per quelle coalizioni, che non hanno raggiunto almeno 40 per cento degli eletti del sesso meno rappresentato, una penalizzazione a valere sulle quote del rimborso elettorale dovuto per ciascuna elezione. Tale penalizzazione sarà calcolata in ragione dello scarto tra il numero dei candidati del sesso meno rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del 40 per cento.




Frontespizio Testo articoli