XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4671
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I rappresentanti italiani nelle istituzioni elettive
sono candidati nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio
tra i due sessi. Tale fine è raggiunto, nel caso di liste di
candidati, prevedendo l'alternanza delle candidature tra i due
sessi, e nel caso di collegi uninominali prevedendo che i
gruppi di candidati garantiscano l'assegnazione di un numero
di collegi non inferiore al 40 per cento per il sesso meno
rappresentato.
Art. 2.
1. I partiti politici, ovvero le coalizioni, che non
raggiungono almeno il 40 per cento degli eletti del sesso meno
rappresentato, in ogni istituzione elettiva, ai sensi di
quanto disposto dall'articolo 1, sono penalizzati, in sede di
definizione delle quote del rimborso elettorale spettanti, in
ragione dello scarto tra il numero dei candidati del sesso
meno rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del
40 per cento di cui al presente comma.