XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4671




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I rappresentanti italiani nelle istituzioni elettive sono candidati nel rispetto del mantenimento dell'equilibrio tra i due sessi. Tale fine è raggiunto, nel caso di liste di candidati, prevedendo l'alternanza delle candidature tra i due sessi, e nel caso di collegi uninominali prevedendo che i gruppi di candidati garantiscano l'assegnazione di un numero di collegi non inferiore al 40 per cento per il sesso meno rappresentato.


Art. 2.

        1. I partiti politici, ovvero le coalizioni, che non raggiungono almeno il 40 per cento degli eletti del sesso meno rappresentato, in ogni istituzione elettiva, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, sono penalizzati, in sede di definizione delle quote del rimborso elettorale spettanti, in ragione dello scarto tra il numero dei candidati del sesso meno rappresentato effettivamente eletti e il tetto minimo del 40 per cento di cui al presente comma.



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