XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4670
Onorevoli Colleghi! - La norma relativa al
funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero
della giustizia ha determinato, per la sua genericità,
interpretazioni diverse sui poteri, e sui limiti, degli
ispettori inviati dal Ministro presso gli uffici giudiziari.
In particolare, vi sono stati, in varie occasioni, contrasti
tra gli ispettori e i singoli magistrati e/o i capi degli
uffici in relazione all'accesso ad atti coperti dal segreto di
indagine, o rispetto ad attività o decisioni di carattere
giurisdizionale. Su tali questioni si è espresso, in più
occasioni, il Consiglio superiore della magistratura, con una
interpretazione della norma che escludeva tassativamente la
possibilità di accedere ad atti di indagine, coperti dal
segreto, onde evitare il rischio che, attraverso le ispezioni,
l'esecutivo potesse incidere su decisioni di singoli
magistrati rispetto alla loro attività istituzionale.
In presenza di tale situazione, non è più procrastinabile
un intervento legislativo teso ad eliminare dubbi
interpretativi, e quindi contrasti tra il Ministero della
giustizia e singoli magistrati, con conseguenti polemiche che
certo non aiutano il corretto funzionamento degli uffici
giudiziari, né l'autonomo, nonché indipendente, esercizio
della giurisdizione.
La presente proposta di legge tende ad evitare possibili
ingerenze da parte dell'esecutivo in attività giudiziarie nel
periodo in cui siano in corso indagini o pubblici
dibattimenti: solo una norma chiara e tassativa, infatti, può
scongiurare il rischio di una pesante interferenza da parte
del Ministro della giustizia, attraverso le ispezioni previste
dalla legge, nelle attività di indagine dei magistrati del
pubblico ministero o nelle decisioni dei magistrati
giudicanti.
Chiunque esso sia, e a qualsiasi schieramento politico
appartenga, il Ministro non può, e non deve, condizionare,
anche indirettamente, l'attività giurisdizionale tramite il
controllo ispettivo teso alla valutazione di atti di un
procedimento, sia civile che penale.
Nel nostro sistema costituzionale, la magistratura
costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro
potere; questo implica la soggezione del singolo magistrato
solo alla legge. Ogni atto di un procedimento può, quindi,
essere soggetto soltanto ai rimedi, ai controlli e alle
impugnazioni previsti dalle norme processuali, nelle varie
istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma di
intervento, di esame o di censura, diretta o indiretta.
Con la presente proposta di legge, che riprende una
proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura da
parlamentari di Rifondazione comunista, si intende chiarire, e
precisare, che il potere ispettivo del Ministro della
giustizia può riguardare esclusivamente - anche per non porsi
in contrasto con i princìpi costituzionali - la verifica del
corretto funzionamento degli uffici e, eventualmente, il
comportamento del singolo magistrato al di fuori
dell'esercizio delle sue funzioni. Il potere ispettivo, in
altri termini, non può che ritenersi precluso in relazione
alle forme e ai modi dell'esercizio dell'azione penale, alle
indagini ancora in corso e ad ogni altra attività sottoposta a
valutazione o a riesame nelle varie istanze giurisdizionali:
in caso contrario, ci si permetta ripeterlo, si correrebbe il
rischio di una inammissibile ingerenza in attività, decisioni
e valutazioni interne al processo.