XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4670




        Onorevoli Colleghi! - La norma relativa al funzionamento dell'Ispettorato generale presso il Ministero della giustizia ha determinato, per la sua genericità, interpretazioni diverse sui poteri, e sui limiti, degli ispettori inviati dal Ministro presso gli uffici giudiziari. In particolare, vi sono stati, in varie occasioni, contrasti tra gli ispettori e i singoli magistrati e/o i capi degli uffici in relazione all'accesso ad atti coperti dal segreto di indagine, o rispetto ad attività o decisioni di carattere giurisdizionale. Su tali questioni si è espresso, in più occasioni, il Consiglio superiore della magistratura, con una interpretazione della norma che escludeva tassativamente la possibilità di accedere ad atti di indagine, coperti dal segreto, onde evitare il rischio che, attraverso le ispezioni, l'esecutivo potesse incidere su decisioni di singoli magistrati rispetto alla loro attività istituzionale.
        In presenza di tale situazione, non è più procrastinabile un intervento legislativo teso ad eliminare dubbi interpretativi, e quindi contrasti tra il Ministero della giustizia e singoli magistrati, con conseguenti polemiche che certo non aiutano il corretto funzionamento degli uffici giudiziari, né l'autonomo, nonché indipendente, esercizio della giurisdizione.
        La presente proposta di legge tende ad evitare possibili ingerenze da parte dell'esecutivo in attività giudiziarie nel periodo in cui siano in corso indagini o pubblici dibattimenti: solo una norma chiara e tassativa, infatti, può scongiurare il rischio di una pesante interferenza da parte del Ministro della giustizia, attraverso le ispezioni previste dalla legge, nelle attività di indagine dei magistrati del pubblico ministero o nelle decisioni dei magistrati giudicanti.
        Chiunque esso sia, e a qualsiasi schieramento politico appartenga, il Ministro non può, e non deve, condizionare, anche indirettamente, l'attività giurisdizionale tramite il controllo ispettivo teso alla valutazione di atti di un procedimento, sia civile che penale.
        Nel nostro sistema costituzionale, la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere; questo implica la soggezione del singolo magistrato solo alla legge. Ogni atto di un procedimento può, quindi, essere soggetto soltanto ai rimedi, ai controlli e alle impugnazioni previsti dalle norme processuali, nelle varie istanze, con esclusione di qualsiasi altra forma di intervento, di esame o di censura, diretta o indiretta.
        Con la presente proposta di legge, che riprende una proposta di legge già presentata nella scorsa legislatura da parlamentari di Rifondazione comunista, si intende chiarire, e precisare, che il potere ispettivo del Ministro della giustizia può riguardare esclusivamente - anche per non porsi in contrasto con i princìpi costituzionali - la verifica del corretto funzionamento degli uffici e, eventualmente, il comportamento del singolo magistrato al di fuori dell'esercizio delle sue funzioni. Il potere ispettivo, in altri termini, non può che ritenersi precluso in relazione alle forme e ai modi dell'esercizio dell'azione penale, alle indagini ancora in corso e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o a riesame nelle varie istanze giurisdizionali: in caso contrario, ci si permetta ripeterlo, si correrebbe il rischio di una inammissibile ingerenza in attività, decisioni e valutazioni interne al processo.




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