XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4670
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e
successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 7. - (Verifiche ispettive). - 1. Il capo
dell'Ispettorato generale dispone, in conformità alle
direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli
uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi
procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni
vigenti.
2. Le ispezioni devono essere limitate al
funzionamento e all'organizzazione degli uffici. Esse hanno
luogo di norma ogni triennio; il capo dell'Ispettorato
generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine
inferiore negli uffici ove siano state riscontrate o per i
quali siano segnalate deficienze e irregolarità.
3. Le ispezioni sono precluse rispetto ai modi e
alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra
attività sottoposta a valutazione o a riesame nelle varie
istanze giurisdizionali".
Art. 2.
1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto
1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:
"I magistrati ispettori riferiscono sulla capacità,
operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio
ispezionato. Per quanto concerne l'attività dei magistrati, le
ispezioni non possono estendersi ai comportamenti riferiti al
compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame o
a giudizio.
Ai fini di eventuali iniziative disciplinari l'ispezione
non può svolgersi se non dopo esaurita la fase processuale
alla quale attiene l'attività del magistrato".
Art. 3.
1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto
1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:
"Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei
riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine,
chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al
singolo magistrato nei cui confronti è in corso l'inchiesta, e
quindi riferire in merito al servizio prestato da
quest'ultimo, nonché su ogni altro fatto o elemento
suscettibile di valutazione in sede disciplinare.
L'attività di inchiesta non può, in alcun modo, entrare
nel merito di atti coperti dal segreto di indagine o operare
su di essi esame o censura, in qualsiasi forma, diretta o
indiretta".