XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4670




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

        "Art. 7. - (Verifiche ispettive). - 1. Il capo dell'Ispettorato generale dispone, in conformità alle direttive impartite dal Ministro, le ispezioni in tutti gli uffici giudiziari allo scopo di accertare se i servizi procedono secondo le leggi, i regolamenti e le istruzioni vigenti.
        2. Le ispezioni devono essere limitate al funzionamento e all'organizzazione degli uffici. Esse hanno luogo di norma ogni triennio; il capo dell'Ispettorato generale può ordinare che esse siano ripetute entro un termine inferiore negli uffici ove siano state riscontrate o per i quali siano segnalate deficienze e irregolarità.
        3. Le ispezioni sono precluse rispetto ai modi e alle forme dell'esercizio dell'azione penale e ad ogni altra attività sottoposta a valutazione o a riesame nelle varie istanze giurisdizionali".


Art. 2.

        1. Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

        "I magistrati ispettori riferiscono sulla capacità, operosità e condotta dei funzionari addetti all'ufficio ispezionato. Per quanto concerne l'attività dei magistrati, le ispezioni non possono estendersi ai comportamenti riferiti al compimento di atti del processo ancora sottoposti a riesame o a giudizio.
        Ai fini di eventuali iniziative disciplinari l'ispezione non può svolgersi se non dopo esaurita la fase processuale alla quale attiene l'attività del magistrato".


Art. 3.

        1. Il terzo comma dell'articolo 12 della legge 12 agosto 1962, n. 1311, è sostituito dai seguenti:

        "Il magistrato ispettore incaricato di un'inchiesta nei riguardi di un magistrato deve, al termine dell'indagine, chiedere informazioni al capo dell'ufficio e chiarimenti al singolo magistrato nei cui confronti è in corso l'inchiesta, e quindi riferire in merito al servizio prestato da quest'ultimo, nonché su ogni altro fatto o elemento suscettibile di valutazione in sede disciplinare.
        L'attività di inchiesta non può, in alcun modo, entrare nel merito di atti coperti dal segreto di indagine o operare su di essi esame o censura, in qualsiasi forma, diretta o indiretta".



Frontespizio Relazione