XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4668
Onorevoli Colleghi! - La legge 3 dicembre 1999, n. 493,
recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e
istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni
domestici", riconosce per la prima volta in modo formale il
valore economico e sociale del lavoro cosiddetto
"casalingo".
Tale fondamentale attività, svolta soprattutto dalle donne
all'interno delle mura domestiche, ha da sempre rappresentato
una sicura origine di incidenti e infortuni, più o meno gravi,
per i quali fino all'entrata in vigore della richiamata legge
non era previsto alcun risarcimento.
La predetta normativa ha promosso una serie di iniziative
dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la
prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli
ambienti di civile abitazione e la introduzione di una
assicurazione obbligatoria appunto contro il rischio
infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito
domestico.
E' emersa subito, tuttavia, la necessità di intervenire al
fine di porre dei correttivi ad una normativa che ha il grande
merito di avere innovato in una materia delicata adeguandosi
ai tempi e riconoscendo dignità ad un ruolo fondamentale per
la famiglia ma che sconta le conseguenze del primo impatto con
una realtà sostanzialmente nuova.
La previsione assicurativa, infatti, nella sua
applicazione pratica, da subito si è dimostrata, per certi
aspetti, insufficiente, non comprendendo, ad esempio, tra le
cause di risarcibilità, l'ipotesi della morte dell'infortunato
(articoli 1 e 2 della proposta di legge). Così come appare
equo innalzare da 65 a 70 anni di età l'obbligo di iscrizione
all'assicurazione (articolo 3), ridurre dal 33 per cento al 26
per cento il tetto di invalidità permanente superato il quale
l'infortunato nell'ambito domestico ha diritto al risarcimento
(articolo 4), con la conseguente necessità di innalzare da
lire 25.000 a 15 euro annui il premio assicurativo (articolo
5) e, infine, prevedere una rendita in favore dei superstiti
nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte del soggetto
assicurato (articolo 6).