XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4668




        Onorevoli Colleghi! - La legge 3 dicembre 1999, n. 493, recante "Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici", riconosce per la prima volta in modo formale il valore economico e sociale del lavoro cosiddetto "casalingo".
        Tale fondamentale attività, svolta soprattutto dalle donne all'interno delle mura domestiche, ha da sempre rappresentato una sicura origine di incidenti e infortuni, più o meno gravi, per i quali fino all'entrata in vigore della richiamata legge non era previsto alcun risarcimento.
        La predetta normativa ha promosso una serie di iniziative dirette a tutelare la sicurezza e la salute attraverso la prevenzione delle cause di nocività e degli infortuni negli ambienti di civile abitazione e la introduzione di una assicurazione obbligatoria appunto contro il rischio infortunistico derivante dal lavoro svolto in ambito domestico.
        E' emersa subito, tuttavia, la necessità di intervenire al fine di porre dei correttivi ad una normativa che ha il grande merito di avere innovato in una materia delicata adeguandosi ai tempi e riconoscendo dignità ad un ruolo fondamentale per la famiglia ma che sconta le conseguenze del primo impatto con una realtà sostanzialmente nuova.
        La previsione assicurativa, infatti, nella sua applicazione pratica, da subito si è dimostrata, per certi aspetti, insufficiente, non comprendendo, ad esempio, tra le cause di risarcibilità, l'ipotesi della morte dell'infortunato (articoli 1 e 2 della proposta di legge). Così come appare equo innalzare da 65 a 70 anni di età l'obbligo di iscrizione all'assicurazione (articolo 3), ridurre dal 33 per cento al 26 per cento il tetto di invalidità permanente superato il quale l'infortunato nell'ambito domestico ha diritto al risarcimento (articolo 4), con la conseguente necessità di innalzare da lire 25.000 a 15 euro annui il premio assicurativo (articolo 5) e, infine, prevedere una rendita in favore dei superstiti nel caso in cui dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato (articolo 6).




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