XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4668
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "per invaliditā permanente" sono sostituite
dalle seguenti: "per morte o per invaliditā permanente".
Art. 2.
1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "per invaliditā permanente" sono sostituite
dalle seguenti: "per morte o per invaliditā permanente".
Art. 3.
1. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti:
"70 anni".
Art. 4.
1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "una inabilitā permanente al lavoro non
inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la
morte o una inabilitā permanente al lavoro non inferiore al 26
per cento".
Art. 5.
1. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999,
n. 493, le parole: "č fissato in lire 25.000 annue, esenti da
oneri fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "č fissato, a
decorrere dal 1^ gennaio 2004, in 15 euro annui, esenti da
oneri fiscali. Tale importo č adeguato, su delibera del
consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia
intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per
cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo
delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo
116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive
modificazioni".
Art. 6.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre
1999, n. 493, č inserito il seguente:
"2-bis Qualora dall'infortunio derivi la morte del
soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una
rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto
dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e
successive modificazioni".