XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4668




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 6, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invaliditā permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invaliditā permanente".


Art. 2.

        1. All'articolo 7, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "per invaliditā permanente" sono sostituite dalle seguenti: "per morte o per invaliditā permanente".


Art. 3.

        1. All'articolo 7, comma 3, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "65 anni" sono sostituite dalle seguenti: "70 anni".


Art. 4.

        1. All'articolo 7, comma 4, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "una inabilitā permanente al lavoro non inferiore al 33 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "la morte o una inabilitā permanente al lavoro non inferiore al 26 per cento".


Art. 5.

        1. All'articolo 8, comma 1, della legge 3 dicembre 1999, n. 493, le parole: "č fissato in lire 25.000 annue, esenti da oneri fiscali" sono sostituite dalle seguenti: "č fissato, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, in 15 euro annui, esenti da oneri fiscali. Tale importo č adeguato, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, qualora sia intervenuta una variazione in misura non inferiore al 10 per cento della retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore industriale ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni".


Art. 6.

        1. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, č inserito il seguente:

            "2-bis Qualora dall'infortunio derivi la morte del soggetto assicurato, spetta a favore dei superstiti una rendita da corrispondere ai sensi di quanto disposto dall'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni".



Frontespizio Relazione