XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4665




        Onorevoli Colleghi! - Il massofisioterapista, operatore sanitario che possiede la necessaria formazione e le adeguate competenze per svolgere attività di riabilitazione, è una figura particolarmente diffusa in molti Paesi, basti pensare al masseur francese.
        Anche in Italia è sempre esistito il massofisioterapista ed è anche grazie ad esso che si è verificata negli ultimi decenni una rapida espansione delle attività riabilitative, soprattutto in regime ambulatoriale.
        Sin dalla sua istituzione, questa figura professionale ha avuto un importante sviluppo, come numero e capacità operativa, dando le migliori risposte terapeutiche alla crescente domanda dei pazienti. Solo in un secondo momento sono sorte ulteriori figure professionali (fisioterapisti, logopedisti, terapisti occupazionali, terapisti psichiatrici, eccetera) che nel corso degli anni sono andate accrescendo e specializzando le proprie competenze.
        Nel tempo il massofisioterapista ha saputo offrire anche una grande risposta lavorativa ai non-vedenti che hanno tratto indubbi valori positivi da questa attività, sia per loro stessi che per le qualità peculiari che hanno saputo applicarvi.
        La formazione del massofisioterapista è sempre stato affidata alle regioni con un curriculum di due anni di corso da intraprendere dopo il completamento della scuola dell'obbligo: talvolta si è scelta la strada dei tre anni di corso. Tutto ciò ha consentito l'inserimento di migliaia di massofisioterapisti nel mondo della sanità. Ancor oggi, nonostante la grande confusione normativa alla quale la presente proposta di legge intende finalmente porre termine, alcune regioni proseguono in questa attività formativa e i diplomati trovano immediatamente un soddisfacente cammino lavorativo di fronte a loro.
        Purtroppo negli anni dal 1995 al 1998 nel nostro Paese, con la definizione dei curricula formativi e delle competenze professionali di nuovi operatori sanitari con laurea triennale, è prevalso l'errato concetto che il massofisioterapista non era più necessario.
        In particolare, si affermò che il fisioterapista potesse svolgere, accanto alle sue peculiari competenze di carattere riabilitativo orientate a problematiche più complesse, anche le attività tradizionalmente affidate al massofisioterapista, che invece ha una formazione diversa, per certi versi un po' più semplice e anche dei costi salariali altrettanto diversi.
        Allo stesso tempo - in una situazione in cui erano le regioni ad occuparsi della formazione professionale di tale figura - si cominciò ad affermare il principio che solo le università dovessero esercitare tali competenze, al fine di garantire una maggiore efficacia ed efficienza rispetto alla "domanda" del Servizio sanitario nazionale. In tale senso è stato sostenuto che tutti i massofisioterapisti esistenti dovessero essere "sanati" (come titolo e posizione professionale) al pari dei fisioterapisti, quasi nella volontà di cancellare persino il nome dell'operatore da riqualificare.
        Al riguardo non furono prese in considerazione le numerose prese di posizione contrarie di regioni, strutture sanitarie, associazioni e società medico-scientifiche, tra cui quella della Società italiana di medicina fisica e riabilitazione, secondo cui la figura del massofisioterapista è indispensabile alla organizzazione del lavoro e alla ottimale erogazione delle prestazioni.
        Nella definizione del progetto riabilitativo è il fisiatra l'unico specialista in grado di stabilire quali competenze siano utili nel trattamento delle persone affette da varie disabilità, tutto ciò in un'ottica di adeguatezza e di congruità rispetto al fine riabilitativo.
        Si è finito in tale modo per svilire profondamente queste attività (perché non c'erano più operatori competenti e in qualche modo orgogliosi del proprio lavoro) pregiudicando fortemente il diritto alla salute di moltissimi disabili: attività estremamente importanti sia sul piano quantitativo (circa l'80 per cento nelle strutture riabilitative ambulatoriali e il 30 per cento nelle strutture con degenza), che sul piano qualitativo, come testimoniano le evidenze scientifiche che comprovano la loro validità terapeutica e riabilitativa e la loro potenzialità nel prevenire esiti molto spesso invalidanti e nell'evitare ricoveri ospedalieri incongrui.
        L'errore commesso è stato tanto macroscopico e grave da far sì che lo stesso Ministero della sanità, su grande pressione di tutto il mondo medico e scientifico, preparò una bozza di regolamento, condivisa da tutte le regioni, e che ebbe il parere positivo del Consiglio superiore di sanità in data 19 gennaio 2000.
        Purtroppo la proposta, molto valida e condivisa, fu bloccata dalle pressioni operate da alcune categorie di operatori, che all'epoca furono vincenti, che miravano e mirano a concentrare solo su di sé tutto il mercato e tutte le competenze, con evidenti effetti deleteri sulla congruità e complessità delle attività da garantire ai cittadini e sulla misura del finanziamento di queste prestazioni.
        L'effetto più pesante l'ha subìto il Servizio sanitario nazionale, dovendo rinunciare negli anni successivi ad assumere in organico operatori di questa formazione e posizione professionale per affidare ad altri lo svolgimento delle attività di loro competenza (dato che veniva fatto scomparire il profilo nelle possibilità di selezione pubblica) ed essendo costretto ad affidare le medesime attività ad operatori più "costosi" e privi in parte della necessaria specifica formazione come i fisioterapisti. Le strutture private accreditate hanno giustamente continuato ad utilizzare questi operatori ma si pone comunque una esigenza di pariteticità e di omogeneità sul piano del costo delle prestazioni e del valore qualitativo delle stesse.
        Peraltro la struttura tecnico-burocratica del Ministero della sanità (ora della salute) ha proseguito sul piano legale nella sua battaglia (del tutto incoerente e infondata) contro la "residua" presenza di scuole regionali di formazione per massofisioterapisti, perdendo a tutti i livelli di giudizio e questo sta ulteriormente a dimostrare l'assoluta infondatezza della posizione sostenuta. Tale atteggiamento degli organi tecnici del Ministero della salute ha inoltre prodotto l'esclusione degli attuali massofisioterapisti dalle procedure e dagli obblighi di formazione permanente, precostituendo anche una situazione di oggettiva distorsione rispetto alla qualità complessiva che deve anche, in questo senso, essere garantita ai cittadini-utenti dei servizi pubblici e privati del settore.
        E' giunta l'ora di ripristinare una normativa completa e compiuta che consenta di utilizzare in tutto il Servizio sanitario nazionale questo operatore, dotato di una formazione congrua e solida, per rispondere al meglio alla domanda di salute e di riabilitazione, nel quadro del progetto riabilitativo individuale indicato dal fisiatra e come prevedono le linee guida ministeriali e tutta la normativa vigente.
        Alla luce di quanto premesso, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.




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